La decisione di escludere il concorrente che renda una falsa dichiarazione prescinde dalla sussistenza o meno dell’elemento psicologico
24 Luglio 2018
Secondo il disposto dell'art. 57 della Direttiva n. 2014/24/UE, la dichiarazione falsa di un concorrente mediante omissione in grado di incidere sul processo decisionale della Stazione appaltante - in particolare, in questo caso, sulla decisione di escludere la Società ricorrente dalla procedura di gara - assume un rilievo automatico, a prescindere dalla sussistenza o meno dell'elemento psicologico. |