La decisione di escludere il concorrente che renda una falsa dichiarazione prescinde dalla sussistenza o meno dell’elemento psicologico

Redazione Scientifica
24 Luglio 2018

Secondo il disposto dell'art. 57 della Direttiva n. 2014/24/UE, la dichiarazione falsa di un concorrente mediante omissione in grado di incidere sul processo decisionale della Stazione...

Secondo il disposto dell'art. 57 della Direttiva n. 2014/24/UE, la dichiarazione falsa di un concorrente mediante omissione in grado di incidere sul processo decisionale della Stazione appaltante - in particolare, in questo caso, sulla decisione di escludere la Società ricorrente dalla procedura di gara - assume un rilievo automatico, a prescindere dalla sussistenza o meno dell'elemento psicologico.

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