Le decisioni delle S.U. in tema di falsità su assegno bancario e successione di norme penali nel tempo
24 Luglio 2018
Il 19 luglio 2018 le Sezioni unite della Cassazione di penale, in camera di consiglio, hanno risolto alcune questioni controverse loro rimesse ed hanno affermato i seguenti principi di diritto:
falsità commessa su assegno bancario. La falsità commessa su assegno bancario munito della clausola di non trasferibilità rientra nella fattispecie descritta dall'art. 485 c.p., oggi abrogata a seguito dell'intervento del d.lgs. 7/2016 (V. PEZZULLO, Sulla punibilità della falsità commessa su assegno bancario non trasferibile dopo il d.lgs. 7/2016);
successione di norme penali nel tempo. A fronte di una condotta interamente posta in essere sotto il vigore di una legge penale più favorevole e di un evento intervenuto nella vigenza di una legge penale più sfavorevole, debba trovare applicazione il trattamento sanzionatorio vigente al momento della condotta (ROSSI – RIVERDITI, La legge penale applicabile nei casi in cui tra condotta ed evento entri in vigore una norma penale sfavorevole per l'imputato). |