Veicolo incendiato ed operatività dell’assicurazione obbligatoria

Francesco Agnino
25 Luglio 2018

La Suprema Corte si occupa dell'applicabilità o meno delle norme in materia di circolazione stradale e, conseguentemente, dell'operatività o meno della garanzia prestata per la RCA ad un veicolo in sosta, ed in particolare di cosa debba intendersi per veicolo.
Massima

Nell'ampio concetto di circolazione stradale indicato nell'art. 2054 c.c. è compresa anche la posizione di arresto del veicolo, sia in relazione all'ingombro da esso determinato sugli spazi addetti alla circolazione, sia in relazione alle operazioni eseguite in funzione della partenza o connesse alla fermata, sia ancora con riguardo a tutte le operazioni cui il veicolo è destinato a compiere e per il quale esso può circolare nelle strade. Ne consegue che per l'operatività della garanzia per la r.c. auto è necessario il mantenimento da parte del veicolo, nel suo trovarsi sulla strada di uso pubblico o sull'area ad essa parificata, delle caratteristiche che lo rendono tale sotto il profilo concettuale e, quindi, in relazione alle sue funzionalità, sia sotto il profilo logico che sotto quello di eventuali previsioni normative, risultando, invece, indifferente l'uso che in concreto si faccia del veicolo, sempreché esso rientri in quello che secondo le sue caratteristiche il veicolo stesso può avere.

Il caso

Il conducente di un motociclo conveniva in giudizio la compagnia di assicurazioni ed il proprietario di un autocarro per chiedere il risarcimento dei danni subiti in occasione dell'incidente stradale in cui era rimasto coinvolto, dopo aver impattato il mezzo pesante, addetto alla raccolta dei rifiuti, precedentemente danneggiato da un incendio, che occupava la strada. La compagnia di assicurazioni nel costituirsi in giudizio aveva chiesto il rigetto della domanda attorea, sul rilievo della inapplicabilità della speciale responsabilità prevista dall'art. 2054 c.c., atteso che l'urto si si era verificato non già con un veicolo ma con una mera carcassa, cui era infatti seguita la sua demolizione. La sentenza di primo grado accoglieva la tesa di parte convenuta con conseguente rigetto della domanda dell'attore. Era proposto atto di gravame ed il giudice di seconde cure accoglieva parzialmente l'atto di appello sul rilievo che il mezzo, fermo sulla strada perché incendiatosi alcune ore prima, non poteva essere considerato al pari di un rifiuto abbandonato. La compagnia di assicurazione proponeva ricorso in Cassazione insistendo sulla inapplicabilità, nella fattispecie esaminata, della disciplina civilistica sulla responsabilità da circolazione stradale e quella, speciale e correlata, sull'azione diretta nei confronti dell'assicuratore. I giudici di legittimità confermano la pronuncia del giudice distrettuale sul rilievo che il mezzo che ha subito un'avaria grave quale un incendio, che può essere determinato anche da uno scontro tra veicoli ponendoli nell'impossibilità di muoversi, non implica, dopo tale accadimento, che si possa ritenere il veicolo non più tale, esentando illogicamente l'utilizzatore, ove ancora nelle condizioni di farlo, dal rispetto dei canoni di diligenza e perizia propri della disciplina sulla circolazione stradale.

La questione

La questione in esame è la seguente: ai fini della applicazione della disciplina sancita dall'art. 2054 c.c. cosa deve intendersi per veicolo?

Le soluzioni giuridiche

Oggetto della sentenza in commento è la questione riguardante l'applicabilità o meno delle norme in materia di circolazione stradale e, conseguentemente, l'operatività o meno della garanzia prestata per la RCA ad un veicolo in sosta, ed in particolare cosa debba intendersi per veicolo.

La decisione in commento richiama, e non poteva essere altrimenti, i principi ormai cristallizzati nella pronuncia resa a Sezioni Unite (Cass. civ., Sez. Un., n. 8620/2015), riconducendo la sosta del veicolo alla nozione di circolazione e ricomprendendo, sempre nel concetto di circolazione stradale ai sensi dell'art. 2054 c.c. anche ai fini dell'operatività dell'assicurazione obbligatoria, i danni causati dal veicolo in sosta a causa di operazioni rientranti nel normale utilizzo del veicolo, secondo le caratteristiche costruttive e funzionali.

Con tale decisione, le Sezioni Unite hanno chiarito non solo come il concetto di circolazione stradale di cui all'art. 2054 c.c. includa anche la posizione di arresto del veicolo, comprendente pure le operazioni propedeutiche alla partenza o connesse alla fermata, ma anche come si estenda a tutte le operazioni che il veicolo è destinato a compiere. Sotto questo ultimo profilo, inoltre, il giudice nomofilattico ha chiarito anche come, ai fini dell'operatività della garanzia per r.c. auto sia necessario (e sufficiente) che il veicolo, nel suo trovarsi sulla strada di uso pubblico, o sull'area ad essa parificata, mantenga le caratteristiche che lo rendano tale in termini concettuali e, quindi, in relazione alle sue funzionalità non solo sotto il profillo logico ma anche delle eventuali previsioni normative, risultando invece indifferente l'uso che in concreto se ne faccia, sempreché esso rientri nelle caratteristiche del veicolo medesimo.

Aderendo alla ricostruzione resa dalle Sezioni Unite sul concetto di fatto derivante dalla circolazione, la sentenza in esame non dubita che le lesioni avvenute per lo scontro con il mezzo adibito al servizio di raccolta dei rifiuti, in sosta su pubblica via, siano riconducibili a fatto illecito avvenuto nel corso della circolazione stradale, nella sua omnicomprensiva dimensione dinamico-statica, con conseguente operatività della garanzia assicurativa.

Sotto altro aspetto, come noto, in tema di assicurazione obbligatoria la giurisprudenza è sostanzialmente univoca nel comprendere nel concetto di circolazione stradale tanto lo stato di movimento del veicolo (c.d. rischio dinamico) quanto lo stato di quiete (c.d. rischio statico, comune all'arresto, alla fermata ed alla sosta del mezzo).

Un significato così ampio trova il suo precedente nella decisione del giudice costituzionale, secondo cui la disciplina della circolazione deve riguardare per sua natura non soltanto il movimento dei veicoli, ma anche la fermata e la sosta di essi, in quanto i veicoli in sosta, ingombrando necessariamente la sede stradale, ostacolano o alterano il movimento degli altri (Corte Cost. n. 82/1969).

La Corte di legittimità condivide l'impostazione interpretativa, ad esempio quando qualifica come scontro tra veicoli l'urto tra un mezzo in movimento ed uno in sosta (Cass. civ., n. 2660/1980; Cass. civ., n. 6445/1987).

Le pronunce da ultimo menzionate sono accumunate dalla conclusione che l'inclusione degli eventi dannosi nell'alveo della circolazione stradale trova spiegazione nella considerazione che, qualunque sia lo stato del veicolo, in movimento o in quiete, il conducente-proprietario assume comunque e sempre degli obblighi di controllo del mezzo.

Peraltro, nella odierna pronuncia, la Corte di Cassazione ha occasione di ribadire e precisare i così sintetizzati principi rispetto ad un ulteriore, singolare caso pratico posto alla sua attenzione relativo alla circostanza che uno degli automezzi coinvolti nel sinistro, era impossibilitato a marciare a cagione di un incendio che aveva reso lo stesso una carcassa, tanto da essere poi rottamato.

Invero, nella fattispecie portata all'attenzione della Cassazione almeno apparentemente, il veicolo in posizione di quiete era fuori dal controllo del conducente, perché gravemente danneggiato da un incendio che lo aveva reso inservibile. Ciò nonostante i danni a persone e cose da esso provocati sono stati parimenti ricondotti nel concetto di circolazione stradale ai fini della applicazione della normativa sulla assicurazione obbligatoria.

Si tratta in particolare delle ipotesi di danni provocati dall'incendio del mezzo.

In questa sede deve evidenziarsi come la peculiare origine dell'evento dannoso è l'area in cui si sono manifestate alcune incertezze interpretative.

I giudici di legittimità seguono il solco interpretativo prevalente ricomprendendo nell'alveo della assicurazione obbligatoria, perché evento relativo alla circolazione stradale, la fattispecie dell'incendio propagatosi dal veicolo in sosta o arresto sull'area pubblica. Si sostiene che anche in posizione di quiete vi è possibilità di interferenza tra il mezzo e la circolazione di altri veicoli o persone, la cui incolumità deve essere assicurata dal conducente del mezzo da cui l'incendio si sia propagato (Cass. civ., n. 2302/2004; Cass. civ., n. 14998/2004).

La ratio di tale orientamento è individuata nella considerazione che l'evento dannoso può derivare dall'usura dell'auto, delle sue componenti elettriche e meccaniche, che a sua volta si collega all'insieme della circolazione, sicché l'incendio può manifestarsi anche a distanza di tempo dalla sosta, restando sempre conseguenza dell'uso e dunque della circolazione del mezzo (Cass. civ., n. 2092/2012, che tra l'altro considera come l'incendio, a distanza di tempo dalla sosta, può ricollegarsi a vizi di costruzione o difetti di manutenzione per i quali il proprietario del veicolo risponde sempre ai sensi dell'art. 2054, ult. comma, c.c,.54).

Stesso orientamento si rinviene quando, seguendo la medesima logica argomentativa e riconoscendo il rapporto causale tra incendio e circolazione, anche se il primo si manifesti a distanza di tempo dalla posizione di quiete assunta dal mezzo, la Corte avverte come l'avaria, da cui si è generato l'incendio «può essere insorta per cause diverse dal movimento appena cessato con la sosta, quali ad esempio l'usura complessiva del mezzo e delle sue componenti elettriche e meccaniche, a determinare le quali concorre lo stesso decorso del tempo, di movimenti e di soste...sin dall'epoca della costruzione del veicolo, in relazione anche alla qualità della stessa, nonché della frequenza ed al genere di manutenzione cui sia stato sottoposto» (Cass. civ., n. 3108/2010).

Tuttavia, non può essere obliterato altro orientamento di legittimità che offre una interpretazione più restrittiva, secondo cui anche l'ipotesi di incendio non doloso si collega alla circolazione, ma a condizione che si rilevi una relazione causale più stretta tra i due termini: «la natura del rischio d'incendio, anche per ricorso di terzo danneggiato, è infatti del tutto diversa in campo assicurativo rispetto a quella derivante dai normali rischi da circolazione, riferiti normalmente alla collisione tra veicoli e cose o persone; solo in casi del tutto particolari alla collisione, e come conseguenza necessaria della stessa, può verificarsi anche l'incendio del mezzo coinvolto nel sinistro, incendio quindi che rientra di regola nella sfera di garanzia dell'evento principale considerato e risulta così coperto dalla assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli» (Cass. civ., n. 4575/1998; Cass. civ., n. 17626/2003).

Una interpretazione che non si limiti alla constatazione che il danno da incendio si sia sprigionato da autovettura in sosta su via pubblica o area a questa equiparata, ma che richieda una indagine sulla specifica riferibilità dell'evento alla circolazione stradale, si rinviene in due pronunce: Cass. civ., n. 5032/2000 e Cass. civ., n. 5033/2000.

Osservazioni

Appare evidente che il principio elaborato dalle Sezioni unite e ripreso nella sentenza in commento è dunque riconducibile alla esigenza di superare, una volta per tutte, le incertezze sulla applicabilità delle regole della assicurazione obbligatoria, e con esse delle conseguenze sia di ordine processuale (l'azione diretta nei confronti dell'assicuratore ed il litisconsorzio necessario di questi, dell'autore della condotta illecita, del soggetto che, nella titolarità di una delle posizioni previste dall'art. 2054, comma 3, c.c., risponde in solido dei danni), sia di ordine sostanziale-processuale (il quantum assicurato quale limite della domanda nei confronti dell'assicuratore, le presunzioni vigenti nella responsabilità da circolazione di veicoli, con l'inversione dell'onere della prova per la esclusione della condotta colposa del conducente, la sostituzione del Fondo di Garanzia per tutte le ipotesi previste dalla legge).

Si tratta di un orientamento, estremamente ampio, che nel concetto di circolazione stradale, cui accede la disciplina della assicurazione obbligatoria, include il veicolo per il solo fatto che da esso si sia materialmente propagato l'evento dannoso.

La sentenza in commento si allinea a quel formante giurisprudenziale – avallato dalle sezioni unite – volto a dilatare il concetto di “fatto della circolazione” ai fini della operatività della assicurazione obbligatoria.

Infatti, vengono esclusi i soli «mezzi stabilmente impossibilitati a muoversi (come può essere un veicolo ormai privo di ruote e ridotto a un rottame ovvero anche una macchina operatrice che sia fissata su un basamento), poiché essi non assurgono — o non assurgono più — al concetto di veicolo, con conseguente inoperatività della garanzia diretta del terzo danneggiato» (Cass. civ., Sez. Un., n. 8620/2015).

Risulta evidente che l'ampliamento del concetto di circolazione stradale al massimo delle sue capacità di inclusione appare ispirato al principio di solidarietà sociale di cui all'art. 2 Cost., trattandosi di un orientamento interpretativo tutto concentrato alla protezione del danneggiato mediante meccanismi risarcitori certi ed efficaci.

Tuttavia, in ipotesi come quella poste al vaglio della Cassazione nella fattispecie in commento, sarebbe opportuno privilegiare l'aspetto dinamico della circolazione, atteso che l'incendio dovrebbe essere ritenuto fenomeno compreso nella circolazione solo se conseguente a precedente incidente stradale, escludendosi pertanto ogni diversa ipotesi, anche colposa, collegata al veicolo in sosta. D'altronde, relativamente all'ambito applicativo dell'art. 2054 c.c. ed ai limiti degli obblighi di diligenza esigibili dal conducente, non può prescindersi dalla relazione con il principio del rispetto delle correnti di traffico, manifestando interesse ad un concetto di circolazione dai contorni dinamici, sia pur in ciò comprendendosi il rapporto tra un mezzo in sosta ed il flusso circolatorio con cui il veicolo fermo viene ad interferire.

In conclusione, una corretta interpretazione del significato di circolazione stradale, ai fini della applicazione della disciplina sulla assicurazione obbligatoria, non deve essere limitata alla constatazione della permanenza del mezzo sulle vie pubbliche e aree a queste equiparate, dovendo emergere una tendenza esegetica che della circolazione, pur comprensiva di stati di movimento e di quiete, ne privilegi comunque l'aspetto dinamico.