La produzione della relata di notifica della sentenza impugnata in Cassazione

25 Luglio 2018

Il difensore che propone ricorso per cassazione contro un provvedimento notificatogli con modalità telematiche deve depositare nella cancelleria della Cassazione copia analogica, con attestazione di conformità del messaggio di posta elettronica certificata ricevuto, nonché della relazione di notifica e del provvedimento impugnato, allegati al messaggio.
Massima

“Ai fini del rispetto di quanto imposto, a pena d'improcedibilità, dall'art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, il difensore che propone ricorso per cassazione contro un provvedimento che gli è stato notificato con modalità telematiche deve depositare nella cancelleria della Corte di cassazione copia analogica, con attestazione di conformità ai sensi della L. n. 53 del 1994, art. 9, commi 1-bis e 1-ter, del messaggio di posta elettronica certificata ricevuto, nonché della relazione di notifica e del provvedimento impugnato, allegati al messaggio”.

Il caso

Ricevuta la notifica di una sentenza pubblicata il 13.1.2017, ed assunta come effettuata il 18.1.2017, la parte propone ricorso per cassazione, con atto che notifica il 17.3.2017. Nella produzione documentale che effettua si limita però a produrre la sola copia cartacea (analogica) della sentenza impugnata, estratta dal fascicolo informatico e in tal senso certificata dal difensore della parte ricorrente.

Non produce invece la relata di notificazione della sentenza, che oltretutto avrebbe dovuto essere asseverata come conforme.

La notificazione avrebbe potuto essere eseguita sia con modalità telematiche, e sia con modalità cartacee.

Nel primo caso il ricorrente per cassazione avrebbe dovuto produrre copia analogica, con attestazione di conformità ai sensi dell'art. 9, commi 1-bis e 1-ter della legge 53/1994, del messaggio di posta elettronica certificata ricevuto, della relazione di notifica e del provvedimento impugnato.

Nel secondo caso avrebbe dovuto produrre la copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la relazione di notificazione.

La produzione è prevista dall'art. 369, comma 2, nr. 2, del codice di procedura civile; va effettuata entro venti giorni dalla data della ultima notifica del ricorso alle parti contro cui è proposto; la sanzione prevista per la mancata produzione è l'improcedibilità del ricorso, conclusione che nella specie è stata raggiunta dalla cassazione proprio in virtù della mancata produzione della relata di notificazione del provvedimento impugnato.

La questione

Nel caso in commento, la parte ricorrente aveva assunto come a lui notificata la decisione impugnata (pubblicata il 13.1.2017), in data 18.1.2017. La notifica del ricorso in cassazione era avvenuta il 17.3.2017.

Nel costituirsi, il ricorrente non aveva prodotto la relata di notifica della decisione impugnata, eseguita nei suoi confronti, ma solo la copia su carta, estratta dal fascicolo informatico e tale certificata dal difensore, della sentenza oggetto di gravame.

La questione che si pone è se il ricorso così proposto possa o non dirsi procedibile, alla luce del disposto dell'art. 369 c.p.c.

Le soluzioni giuridiche

La questione inerente la modalità di produzione della relata di notifica della sentenza impugnata, quando la notifica sia avvenuta a mezzo posta elettronica certificata, è stata oggetto di recenti, ma reiterate, decisioni della Corte di Cassazione.

Va al riguardo richiamata in primo luogo Sez. 3, Sentenza n. 17450 del 14/07/2017 (Rv. 644968 - 01), che ha sostenuto come <<In tema di ricorso per cassazione, qualora la notificazione della sentenza impugnata sia stata eseguita con modalità telematiche, per soddisfare l'onere di deposito della copia autentica della relazione di notificazione, il difensore del ricorrente, destinatario della suddetta notifica, deve estrarre copie cartacee del messaggio di posta elettronica certificata pervenutogli e della relazione di notificazione redatta dal mittente ex art. 3-bis, comma 5, della l. n. 53 del 1994, attestare con propria sottoscrizione autografa la conformità agli originali digitali delle copie analogiche formate e depositare nei termini queste ultime presso la cancelleria della Corte>>.

Tale decisione è stata seguita da Sez. 6, Ordinanza n. 30765 del 22/12/2017 (Rv. 647029 - 01), la quale ha affermato che <<In tema di ricorso per cassazione, qualora la notificazione della sentenza impugnata sia stata eseguita con modalità telematiche, per soddisfare l'onere di deposito della copia autentica della decisione con la relazione di notificazione, il difensore del ricorrente, destinatario della suddetta notifica, deve estrarre copia cartacea del messaggio di posta elettronica certificata pervenutogli e dei suoi allegati (relazione di notifica e provvedimento impugnato), attestare con propria sottoscrizione autografa la conformità agli originali digitali della copia formata su supporto analogico, ai sensi dell'art. 9, commi 1 bis e 1 ter, l. n. 53 del 1994, e depositare nei termini quest'ultima presso la cancelleria della S.C., mentre non è necessario provvedere anche al deposito di copia autenticata della sentenza estratta dal fascicolo informatico>>.

La questione è stata poi rimessa alle Sezioni Unite da Cass. civ. Sez. III, Ord., (ud. 26/10/2017) 20-12-2017, n. 30622, che pur avendo rilevato in motivazione come prestasse <<convinta adesione all'univoco orientamento sul tema affermatosi (di cui agli arresti menzionati analiticamente sopra sub p. 2.1.)>>, ha non di meno ritenuto <<che la questione sulle modalità di assolvimento dell'onere di produzione della relazione di notifica della sentenza eseguita in via telematica [esigesse] un pronunciamento della Corte nella sua più tipica espressione di organo della nomofilachia: si versa, invero, in questione di massima di particolare importanza, in ragione degli assai incidenti (ed immediatamente percepibili) riverberi di natura pratico-applicativa che da essa scaturiscono, della necessità di un maggiormente sicuro affidamento delle parti e dei loro difensori circa le condizioni di accesso alla ultima istanza di giustizia in ambito nazionale, delle - ancora notevoli - incertezze interpretative che circondano, sotto vari aspetti, il peculiare operare del processo civile telematico nel giudizio di cassazione>>.

Sul tema, per la immediata ricaduta che riflette, va comunque richiamata Sez. Un., Sentenza n. 10648 del 02/05/2017 (Rv. 643945 – 01), che ha stabilito come <<In tema di giudizio di cassazione, deve escludersi la possibilità di applicazione della sanzione della improcedibilità, ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., al ricorso contro una sentenza notificata di cui il ricorrente non abbia depositato, unitamente al ricorso, la relata di notifica, ove quest'ultima risulti comunque nella disponibilità del giudice perché prodotta dalla parte controricorrente ovvero acquisita mediante l'istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio>> (più di recente, nel medesimo senso, Cass. civ. Sez. V, Ord., 21/03/2018, n. 7039).

Osservazioni

Preliminarmente occorre chiarire, al fine da sgombrare il campo da possibili equivoci, che la norma dettata dall'art. 369 comma 2 nr. 2 c.p.c. è riferita a qualunque modalità di notificazione del provvedimento impugnato. Pertanto, l'onere di depositare, a pena di improcedibilità, la copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta, riguarda sia il caso della notificazione con modalità tradizionali, sia il caso della notificazione con modalità telematiche.

Quanto in particolare alla relazione di notificazione, lo scopo del deposito è quello di consentire alla Corte di verificare la tempestività del ricorso, che nel caso in cui sia avvenuta la notificazione della decisione, contro la quale venga proposto il ricorso, deve essere proposto nel termine di sessanta giorni da quest'ultima data (art. 325 comma 2 c.p.c.).

Come si è rilevato in precedenza, la presenza della relazione di notificazione nel fascicolo del giudizio di cassazione, quale che ne sia la fonte di produzione, impedisce la declaratoria di improcedibilità, dal momento che lo scopo della norma sarebbe comunque assicurato.

Parimenti non impedirebbe la trattazione del ricorso la sicura evidenza della tempestività del ricorso rispetto al termine breve, anche a prescindere dalla presenza della relata di notificazione della decisione impugnata.

Si è osservato in proposito (Sez. 6 - 3, Sentenza n. 17066 del 10/07/2013, Rv. 628539 - 01) che <<Pur in difetto di produzione di copia autentica della sentenza impugnata e della relata di notificazione della medesima (adempimento prescritto dall'art. 369, secondo comma, numero 2, cod. proc. civ.), il ricorso per cassazione deve egualmente ritenersi procedibile ove risulti, dallo stesso, che la sua notificazione si è perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza, poiché il collegamento tra la data di pubblicazione della sentenza (indicata nel ricorso) e quella della notificazione del ricorso (emergente dalla relata di notificazione dello stesso) assicura comunque lo scopo, cui tende la prescrizione normativa, di consentire al giudice dell'impugnazione, sin dal momento del deposito del ricorso, di accertarne la tempestività in relazione al termine di cui all'art. 325, secondo comma, cod. proc. civ.>> (più di recente Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18645 del 22/09/2015, Rv. 636810 - 01).
E si tratta di un approdo certamente condivisibile, dal momento che viene valorizzato lo scopo sostanziale della disposizione normativa, ed escluso il rilievo meramente formale della produzione documentale. Per quanto di interesse, nel caso in esame la Cassazione ha escluso di poter valutare come procedibile il ricorso, dal momento che la pubblicazione della decisione impugnata era avvenuta in data 13.1.2017, e la notifica del ricorso era avvenuta il 17.3.2017, quindi oltre il sessantesimo giorno previsto dall'art. 325 comma 2 c.p.c..

La questione in esame va a questo punto esaminata in relazione al caso nel quale la notifica del provvedimento impugnato sia avvenuta non con le tradizionali modalità cartacee, bensì con la posta elettronica certificata. In sostanza si tratta di individuare gli adempimenti ai quali sia soggetto il difensore che, ricevuta la notifica di una decisione giudiziaria a mezzo pec, proponga il ricorso per cassazione.

Le norme di riferimento sono rappresentate dai commi 1-bis e 1-ter dell'art. 9, della legge 53/1994. In particolare tali disposizioni prevedono che “Qualora non si possa procedere al deposito con modalità telematiche dell'atto notificato a norma dell'articolo 3-bis, l'avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell'art. 23, comma 1, del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82”, e che “In tutti i casi in cui l'avvocato debba fornire prova della notificazione e non sia possibile fornirla con modalità telematiche, procede ai sensi del comma 1-bis”.

Su queste basi, in sostanza, il difensore dovrà estrarre la copia analogica del messaggio di posta elettronica ricevuto (vale a dire che dovrà procedere alla stampa del messaggio e dei relativi allegati, compresa la stessa relazione di notificazione), e dovrà attestarne la conformità rispetto ai documenti informatici dai quali le stampe stesse sono tratte, provvedendo poi al relativo deposito nella Cancelleria della Corte.

Giova evidenziare che la produzione non riguarderà le ricevute di accettazione e di consegna del messaggio inviato a mezzo pec, a cui pure si riferisce il comma 1-bis dell'art. 9, poiché si tratta di documenti che rimangono nella disponibilità del solo notificante, e non entrano nella disponibilità del notificato, poi ricorrente per Cassazione. Ma a ben vedere essi non appaiono significativi, poiché i riferimenti temporali dell'invio della pec da parte del notificante sono contenuti anche nel messaggio di posta elettronica certificata che giunge all'indirizzo del destinatario, e che costui deve depositare ai sensi dell'art. 369 c.p.c., unitamente alla relazione di notificazione. E questo appare certamente sufficiente al fine di permettere il controllo rimesso alla Corte di legittimità.

Ci si deve chiedere a questo punto se in tal caso il difensore ricorrente debba procedere anche ad estrarre la copia del provvedimento impugnato dal fascicolo informatico, e ad attestarne la conformità, provvedendo quindi al suo deposito.

L'art. 16-bis, comma 9-bis, del d.l. n. 179/2012 prevede infatti che “Le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonché dei provvedimenti di quest'ultimo, presenti nei fascicoli informatici o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dei procedimenti indicati nel presente articolo, equivalgono all'originale anche se prive della firma digitale del cancelliere di attestazione di conformità all'originale”, e che “Il difensore [… può] estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui al periodo precedente ed attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico. Le copie analogiche ed informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico e munite dell'attestazione di conformità a norma del presente comma, equivalgono all'originale”.

Quest'ultimo adempimento deve in realtà essere curato solo quando l'impugnazione avvenga senza che il provvedimento oggetto di ricorso sia stato notificato. Se invece la notificazione della decisione sia avvenuta, ancorché a mezzo pec, la copia del provvedimento risulterà già allegata, con attestazione di conformità, allo stesso messaggio di posta elettronica certificata con il quale sia avvenuta la notifica. Sarà pertanto sufficiente, per il difensore del ricorrente, limitarsi a produrre la copia del messaggio ricevuto, con gli allegati, da lui attestati come conformi (tra i quali il provvedimento giudiziario), al fine di adempiere ai propri obblighi di deposito.

Va anche chiarito che il valore in gioco, che rende necessaria la produzione della relazione di notificazione a fini di verifica della tempestività del ricorso, è di tipo pubblicistico, e come tale non è nella disponibilità delle parti (Sez. 3, Sentenza n. 19654 del 01/10/2004, Rv. 577461 – 01, secondo cui <<La previsione - di cui al secondo comma, n. 2, dell'art. 369 cod. proc. civ. - dell'onere di deposito a pena di improcedibilità, entro il termine di cui al primo comma della stessa norma, della copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione, ove questa sia avvenuta, è funzionale al riscontro, da parte della Corte di Cassazione - a tutela dell'esigenza pubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale - della tempestività dell'esercizio del diritto di impugnazione, il quale, una volta avvenuta la notificazione della sentenza, è esercitabile soltanto con l'osservanza del cosiddetto termine breve. Nell'ipotesi in cui il ricorrente, espressamente od implicitamente, alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, limitandosi a produrre una copia autentica della sentenza impugnata senza la relata di notificazione, il ricorso per cassazione dev'essere dichiarato improcedibile, restando possibile evitare la declaratoria di improcedibilità soltanto attraverso la produzione separata di una copia con la relata avvenuta nel rispetto del secondo comma dell'art. 372 cod. proc. civ., applicabile estensivamente, purché entro il termine, di cui al primo comma dell'art. 369 cod. proc. civ., e dovendosi, invece, escludere ogni rilievo dell'eventuale non contestazione dell'osservanza del termine breve da parte del controricorrente ovvero del deposito da parte sua di una copia con la relata o della presenza di tale copia nel fascicolo d'ufficio, da cui emerga in ipotesi la tempestività dell'impugnazione>>).

Se la presenza, negli atti, della copia della relata di notifica del provvedimento impugnato, impedisce la preclusione della trattazione (come chiarito da Cass., 17450/2017, in motivazione, <<Il parziale mutamento giurisprudenziale - fondato sui principi del giusto processo (art. 11 Cost.), sull'art. 6 § 1 della CEDU. («diritto di accesso a un tribunale») e sull'art. 47 della Carta di Nizza (che impone la ricerca di «un punto di equilibrio, che, con riguardo ai limiti alle impugnazioni, consenta di bilanciare la esigenza funzionale di porre regole di accesso alle impugnazioni con quella a un equo processo, da celebrare in tempi ragionevoli») - fornisce una interpretazione meno rigorosa rispetto all'orientamento precedente, ammettendo che la condizione di procedibilità del ricorso per cassazione, comunque costituita dalla produzione della relata di notifica della sentenza impugnata, sia soddisfatta anche quando il documento risulti tempestivamente depositato dal controricorrente o sia ritualmente presente nel fascicolo d'ufficio trasmesso dal giudice a quo>>), ciò non di meno questo non implica il venir meno della verifica da eseguire ai sensi dell'art. 369 c.p.c., ma solo la necessità di ritenere procedibile il ricorso, allorquando ne emerga comunque la sicura tempestività.

Conclusioni

La decisione assunta dalla Suprema Corte va ritenuta del tutto condivisibile. Ove si tenga conto che si tratta di assicurare un interesse di natura pubblicistica, quale va inteso il valore di giudicato che assume la decisione non tempestivamente impugnata, appare chiaro che non possa transigersi su una produzione documentale necessaria a permettere la adeguata verifica della tempestività della impugnazione.

Né potrebbe ritenersi eccessivo l'onere incombente sulla parte ricorrente, rispetto al valore contrapposto, poiché esso si sviluppa attraverso una attività da adempiersi interamente a cura dello stesso difensore, senza che vi sia la necessità di interventi da parte di terzi.

In questo senso, d'altra parte, va vista anche l'attribuzione all'avvocato del potere di attestare la conformità delle copie analogiche ai documenti informatici estratti dalla notifica ricevuta a mezzo PEC (art. 9 commi 1-bis e 1-ter della legge 53/1994), che l'art. 23 comma 1 del CAD riserva ai pubblici ufficiali (“Le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato”). Ed è il caso di dire che tale potere (sul quale va richiamata Cass., Sez. U, Sentenza n. 10266 del 27/04/2018, Rv. 648132 – 01, <<Nel giudizio di cassazione, cui - ad eccezione delle comunicazioni e notificazioni a cura della cancelleria ex art. 16 del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. in l. n. 221 del 2012 - non è stato ancora esteso il processo telematico, è necessario estrarre copie analogiche degli atti digitali ed attestarne la conformità, in virtù del potere appositamente conferito al difensore dagli artt. 6 e 9, commi 1 bis e 1 ter, della l. n. 53 del 1994>>) è attribuito in generale all'avvocato, e non al solo avvocato notificante, poiché il comma 1-ter dell'art. 9 non è riferibile al solo soggetto attivo della notifica, ma a chi rivesta tale qualifica professionale, ed abbia l'onere di fornire la prova della notificazione, in una condizione nella quale non sia possibile fornirla con modalità telematiche.

È il caso di aggiungere, infine, che non potrebbe valorizzarsi il capoverso dell'art. 23 del CAD (“Le copie e gli estratti su supporto analogico del documento informatico, conformi alle vigenti regole tecniche, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale se la loro conformità non è espressamente disconosciuta”), per pervenire a un giudizio di conformità anche in assenza di attestazione, ma in assenza di disconoscimento della copia analogica. E tanto proprio perché si tratta di un profilo che non rientra nella disponibilità delle parti, e rispetto al quale la posizione processuale da loro assunta rimane priva di rilievo.

Guida all'approfondimento

- De Cristofaro M., L'improcedibilità in cassazione 2.0: quali gli oneri congrui di deposito a fronte di notifica della sentenza a mezzo pec?, 2018, 4, 547.

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