Riconosciuta l’adozione “piena” di minore pronunciata all’estero anche se l’adottante è single
25 Luglio 2018
Il caso. Una cittadina italiana, non coniugata, ha chiesto al Tribunale per i minorenni di Venezia di riconoscere l'efficacia in Italia della sentenza straniera che, seguendo la legge del Kenya, aveva disposto l'adozione di una minore nei suoi confronti, attribuendo alla bambina uno status di figlio equiparato a quello di figlio nato da matrimonio.
Il minore adottato deve avere lo stesso status in ogni ordinamento. Secondo il Tribunale va condiviso l'orientamento di merito più recente (Trib. min. Firenze 7 marzo 2017; App. Genova 26 luglio 2017) che sostiene la possibilità, nei casi di riconoscimento di sentenza straniera di adozione disciplinati dall'art. 36, comma 4, l. n. 184/1983, di derogare al principio del diritto di famiglia italiano in base al quale solo le persone coniugate possono adottare, «laddove ciò comporti il sacrificio di diritti o interessi tutelati dal diritto internazionale quali quello dell'interesse del minore o della cd. continuità transazionale degli effetti degli status familiari». L'unica soluzione che permette di dare effettività al principio che impone che il figlio adottivo abbia il medesimo status in tutti gli ordinamenti che hanno riconosciuto la sua adozione, è quella di prevedere la possibilità per il Tribunale per i minorenni di negare il riconoscimento della sentenza straniera soltanto nel caso in cui la normativa estera applicata non abbia rispettato i principi della Convenzione dell'Aja 29 maggio 1993. Riconoscendo in Italia l'adozione “piena” straniera solo come adozione ex art. 44, l. n. 184/1983, infatti, si verrebbe a determinare un'incertezza giuridica sullo status dell'adottato il quale all'estero sarebbe equiparato al figlio nato nel matrimonio (o da madre biologica) con la conseguente interruzione di rapporti giuridici di parentela con la famiglia di origine che, invece, conserverebbe in Italia.
L'adozione ex art. 44 non limita gli effetti dell'adozione “piena” straniera. Deve comunque ritenersi, precisa il Tribunale, che il riconoscimento di sentenza straniera di adozione “piena” ai sensi dell'art. 44 l. n. 184/1983 non possa limitare gli effetti di tale adozione per quanto riguarda il legame di filiazione con l'adottante, i legami di parentela con la famiglia dell'adottante e i conseguenti diritti ereditari del minore adottato. Poiché, infatti, il figlio adottato con adozione cd. legittimante (nazionale o internazionale) da persone coniugate ha lo status di figlio nato nel matrimonio, il richiamo al figlio adottivo contenuto nell'art. 74 c.c. ha senso solo se riferito al figlio adottato fuori dal matrimonio, ad esempio nei casi ex art. 44 l. n. 184/1983. Anche in quest'ultima ipotesi, quindi, sorgono gli stessi vincoli di parentela con i familiari dell'adottante, caratterizzanti ogni tipo di filiazione (ad eccezione della sola adozione di maggiorenne). Di conseguenza, accertata nel caso di specie la sussistenza dei requisiti ex art. 36, comma 4, l. n. 184/1983 e la conformità della sentenza straniera ai principi della Convenzione Aja 29 maggio 1993, il Tribunale per i minorenni di Venezia, riconosce l'adozione “piena” della minore disposta con sentenza straniera. |