La rapina in un luogo di privata dimora configura un reato complesso

Redazione Scientifica
25 Luglio 2018

Con l'inserimento, da parte della legge 94/2009, dell'aggravante di cui al comma 3, n. 3-bis dell'art. 628 c.p. – per il fatto commesso nei luoghi di cui all'art. 624-bis o in luoghi tali da ostacolare la pubblica o privata difesa – l'introduzione in un edificio o altro luogo destinato a privata dimora ...

Cass. pen., Sez. II, sentenza n. 30950/2018, ha affermato che:

«la commissione di una rapina in edificio o altro luogo destinato a privata dimora configura, dopo l'introduzione del n. 3-bis del comma terzo dell'art. 628 c.p., un reato complesso, nel quale resta assorbito il delitto di violazione di domicilio».

Con l'inserimento, da parte della legge 94/2009, dell'aggravante di cui al comma 3, n. 3-bis dell'art. 628 c.p. – per il fatto commesso nei luoghi di cui all'art. 624-bis o in luoghi tali da ostacolare la pubblica o privata difesa – l'introduzione in un edificio o altro luogo destinato a privata dimora con il fine di impossessarsi con violenza o minaccia della cosa mobile altrui configura un'ipotesi di reato complesso ex art. 84 c.p., ossia una figura criminosa nella quale convergono elementi costitutivi di altri reati.

Si verifica dunque un concorso apparente di norme, per cui sembrano applicabili più fattispecie criminose ma, in realtà, soltanto una unica ipotesi di delitto è integrata, perché gli elementi costitutivi di una o più figure criminose vanno a convergere nel reato complesso che le ricomprende.

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