Dies a quo per la decorrenza del termine di impugnazione dell'aggiudicazione

Roberto Fusco
25 Luglio 2018

È tempestivo un ricorso giurisdizionale avverso l'aggiudicazione di una gara di appalto, nel caso in cui sia stato proposto entro il termine di legge decorrente dalla formale comunicazione della medesima (ex art. 76, comma 5, d. lgs. n. 50 del 2016), a nulla rilevando né la preventiva pubblicazione sulla G.U.R.I. del provvedimento di aggiudicazione, né la partecipazione di un rappresentante della ditta ricorrente nella seduta pubblica durante la quale è stata stilata la graduatoria finale della gara ed è stata rivelata l'offerta classificatasi al primo posto.

La decorrenza del termine. Il problema giuridico affrontato dalla pronuncia in esame riguarda la corretta identificazione del dies a quo dal quale far decorrere il termine per impugnare l'aggiudicazione di una gara. Occorre stabilire se esso debba calcolarsi dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione stessa, oppure alternativamente dalla data di pubblicazione sulla G.U.R.I o dalla data di svolgimento della seduta pubblica ove è stata dichiarata l'offerta classificatasi al primo posto alla presenza di una rappresentante della società ricorrente.

La pronuncia del TAR. Sull'eccezione di tardività del ricorso di primo grado non vi è ragione di ritenere che il termine per l'impugnazione della decisione di aggiudicazione dovesse decorrere da un momento anteriore a quello della notifica alla parte interessata. Inoltre, la pubblicazione della delibera di aggiudicazione non si rivela di per sé sufficiente a determinare la decorrenza del termine d'impugnazione, rendendosi necessaria, ai sensi dell'art. 76 d.lgs. n. 50/2016, anche la comunicazione dell'aggiudicazione definitiva che è preordinata a realizzare l'effetto della conoscenza legale dell'atto di aggiudicazione in capo al non aggiudicatario.

La soluzione del Consiglio di Stato. Il Consiglio di Stato conferma la pronuncia del T.A.R. confermando la propria precedente giurisprudenza secondo la quale, ai sensi del previgente art. 79, comma 5 del d.lgs. n. 163 del 2006, la pubblicazione della sola delibera di aggiudicazione all'albo pretorio non è sufficiente a far decorrere il termine di impugnazione del'aggiudicazione (ex multis Cons. di St., sez. V, 23 novembre 2016, n. 4916). Tale principio giurisprudenziale risulta applicabile anche nella vigenza del nuovo codice, dato che il contenuto dell'art. 76, comma 5, d.lgs. n. 50 del 2016 è del tutto sovrapponibile al citato art. 79, comma 5 del d.lgs. n. 163 del 2006.

Soltanto nel caso in cui non sia prescritta la notificazione ma esclusivamente la pubblicazione dell'aggiudicazione, il termine per l'impugnazione decorre dal giorno in cui sia scaduto il periodo della pubblicazione. Sarebbe, infatti, lesivo del diritto di difesa del soggetto interessato fare riferimento per la decorrenza del termine ad una pubblicazione in mancanza di una previsione di legge in tal senso, rischiando di concretizzare un effetto sorpresa potenzialmente pregiudizievole del termine già breve per impugnare gli atti di gara.

Quanto alla presenza di una rappresentante della società ricorrente alla riunione in cui è stata comunicata l'aggiudicazione dell'appalto alla ditta controinteressata, essa deve ritenersi irrilevante ai fini della decorrenza del termine, dato che solo dalla piena conoscenza dell'aggiudicazione, quale atto conclusivo della procedura selettiva (piena conoscenza che nel caso di specie risulta acquisita solo a seguito della comunicazione ex art. 76, comma 5 del d.lgs. n. 50 del 2016) decorrono i termini per l'impugnazione.

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