Il raggiungimento dello scopo valida la notifica irrituale via PEC

Redazione scientifica
26 Luglio 2018

La notifica via PEC irrituale non comporta la nullità se comunque raggiunge lo scopo, ossia porta l'atto a conoscenza del destinatario.

Il caso. All'esito di un giudizio innanzi alla Corte d'appello di Firenze, instaurato da una banca nei confronti di una società immobiliare per ottenere la risoluzione per inadempimento di un contratto di locazione finanziaria, i Giudici hanno accolto la domanda della ricorrente e hanno ritenuto rituale per raggiungimento dello scopo la notifica di citazione di prime cure effettuata via PEC, previa conversione in immagine digitale dell'originale supporto cartaceo.

Le violazioni ravvisate dalla ricorrente. Contro tale decisione la società immobiliare soccombente propone ricorso per cassazione lamentando che la Corte d'Appello abbia erroneamente escluso la nullità della suddetta notifica effettuata violando gli artt. 3-bis e 11 l. n. 53/1994 poiché la controparte non ha redatto la relazione di notifica su documento informatico separato e sottoscritto digitalmente e, inoltre, la relazione non contiene l'identificazione del soggetto che ha conferito la procura. Inoltre, poiché la procura è stata allegata con atto separato contenente la certificazione autografa, secondo il ricorrente, vi sarebbe una violazione dell'art. 18 d.m. n. 44/2011, nonché delle previsioni della determinazione della Direzione generale per sistemi informativi automatizzati del 16 aprile 2014 che vietano la scansione per immagini in caso di notifica di documento informatico.

Documento nativo analogico e norme applicabili. La Cassazione, in accordo con la valutazione operata dalla Corte territoriale, rileva che solo la notifica è stata inviata via PEC scansionando l'originale cartaceo, come consentito dalla l. n. 53/1994, mentre il resto del processo non si è svolto in modalità telematica. Per questo motivo non trovano applicazione le norme del processo telematico e , dunque, non è applicabile alla fattispecie concreta l'art. 18, comma 5, d.m. n. 44/2011.
Inoltre, in relazione al provvedimento della D.G.S.I.A. del 16 aprile 2014, la Corte precisa che esso sia entrato in vigore successivamente rispetto alla notifica in parola e che riguardi i documenti originali informatici, trattandosi, nel caso di specie, di un documento nativo analogico.

Irritualità e raggiungimento dello scopo. La Corte, poi, in merito alla pretesa violazione dell'art. 3-bis l. n. 53/1994 riprende la giurisprudenza (Cass. S U., 18 aprile 2016, n. 7665) secondo cui l'irritualità della notificazione via PEC non può mai comportare la nullità della stessa se ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto da parte del destinatario. Inoltre, aggiungono i Giudici, l'art. 11 della l. n. 53/1994 conferma il principio desumibile dall'art. 156 comma 3 c.p.c., in cui è stabilito che la nullità delle notificazioni telematiche incorre “se vi è incertezza sulla persona cui è stata consegnata la copia dell'atto o sulla data di notifica”. Nel caso di specie, come già rilevato dalla Corte d'appello, lo scopo è stato raggiunto non essendoci stata contestazione sulla riferibilità della procura, sulla sua sussistenza e sulla ricezione della stessa.
Posto ciò, la Cassazione, considerando valida la notifica, rigetta il ricorso.

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