Dissociazione della condotta penalmente sanzionata: condizioni temporali

26 Luglio 2018

La dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata è prevista dal Codice dei Contratti pubblici soltanto con riguardo ai soggetti cessati da ogni incarico nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando di gara.

La questione giuridica al vaglio del T.A.R. Lazio. La sentenza in esame affronta, tra l'altro, il tema della dissociazione del concorrente dai reati per cui è stato condannato un proprio amministratore (nella specie si trattava, invero, di un Sindaco supplente) e, più precisamente, chiarisce a quali condizioni temporali è assoggettata l'applicabilità di siffatta disciplina derogatoria. Disciplina alla quale si era nella specie appellata la ricorrente per contestare l'esclusione disposta nei suoi confronti a causa del precedete penale di un soggetto cessato dalla carica nelle more della procedura di gara.

Il principio di diritto enucleato nella sentenza in commento. Il T.A.R. Lazio, senza entrare nel merito della condotta dissociativa posta in essere dalla ricorrente e quindi senza valutarne i requisiti di completezza ed effettività, ha in modo tranchant giudicato che «la dissociazione dalla condotta è prevista dal Codice dei Contratti pubblici soltanto con riguardo ai soggetti cessati da ogni incarico nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando di gara». E che la stessa, di conseguenza, non può «giammai [essere invocata] con riferimento [ai soggetti] in carica al momento di presentazione della domanda di partecipazione». Il che, come evidenziato dal Collegio, risulta infatti dal chiaro tenore letterale dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50 del 2016, il quale, analogamente al (pre)vigente art. 38 del D.Lgs. n. 163 del 2006, riserva l'applicabilità di detta disciplina solo nei confronti dei soggetti cessati prima della pubblicazione del bando.

In tal senso si può dunque dire che «la data della pubblicazione del bando di gara costituisce il discrimine temporale che definisce sia i soggetti in carica sia quelli cessati» (Cons. Stato, sez. V, 27 dicembre 2013, n. 6271). E che, di conseguenza, «non può considerarsi cessato alla stregua dell'ordinaria definizione di tale termine», colui il quale si sia dimesso dalla carica «nell'arco temporale che va dopo la pubblicazione del bando e prima della presentazione della domanda di partecipazione alla gara» (Cons. Stato, sez. IV, 22 giugno 2016, n. 2752).

E dall'impossibilità di considerare quali soggetti cessati quelli che si dimettono dopo la pubblicazione del bando, discende de plano che «non è [a tali soggetti neppure] applicabile la norma di favore sulla dissociazione dell'impresa dal reato» (TAR Lombardia, sez. I, 20 aprile 2012, n. 1179).

Del resto, ogni contraria e diversa ricostruzione risulterebbe incompatibile, oltre che con il chiaro tenore letterale delle norme soprarichiamate, anche con il noto principio di continuità nel possesso dei requisiti.

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