Non può essere disposta l’immediata esclusione in caso di irregolairtà formali nella presentazione della documentazione di gara

Redazione Scientifica
20 Luglio 2018

Non esiste alcuna norma di legge che consenta di sanzionare con l'esclusione il mancato utilizzo di un modulo predisposto dalla stazione appaltante per la redazione dell'offerta economica...

Non esiste alcuna norma di legge che consenta di sanzionare con l'esclusione il mancato utilizzo di un modulo predisposto dalla stazione appaltante per la redazione dell'offerta economica.

Né la possibilità di disporre l'espulsione può trovare giustificazione nell'art. 57 del D.P.P. Trento 11/5/2012, n. 9-84/Leg. (<<Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 concernente "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti" e di altre norme provinciali in materia di lavori pubblici>>). Tale disposizione ha, infatti, natura regolamentare e non legislativa.

Nel caso in cui la lex specialis sanzioni solo il “mancato rispetto delle modalità” di compilazione del modulo, non può essere esclusa l'impresa che abbia trasmesso alla stazione appaltante invece che il file .pdf caricato a sistema una copia del detto file riprodotta mediante scanner o mediante stampante digitale, perché ciò dà luogo ad una mera irregolarità formale di per se sola insufficiente a giustificarne l'esclusione dalla gara, vieppiù in assenza di una specifica clausola che prescrivesse di utilizzare esclusivamente l'originale vitando l'uso del documento scansionato o generato mediante stampante digitale.

La copia del file, invero, non contiene i certificati di firma digitale che garantiscono la conformità della copia stessa all'originale. Ma l'unico inconveniente derivante da detta mancanza si sostanzia nella necessità di verificare, in sede di esame dell'offerta, la corrispondenza di ogni singola voce della lista scansionata (o riprodotta) e compilata dal concorrente con quella predisposta dall'amministrazione appaltante.

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