Tribunale di Arezzo: linee di indirizzo in materia di pubblicità e vendite telematiche
27 Luglio 2018
Introduzione
TRIBUNALE DI AREZZO SEZIONE FALLIMENTARE La Sezione Fallimentare di Arezzo, al fine di un fornire utili indicazioni ai professionisti in merito alle novità in materia di pubblicità e vendite telematiche delineate dai recenti interventi normativi, intende fornire le linee di indirizzo che seguono.
I recenti interventi normativi hanno ridisegnato il sistema pubblicitario delle vendite pubbliche, elevando lo strumento telematico a modalità ordinaria di pubblicità. L'art. 13 del D.L. 83/2015 (convertito dalla l. n. 132/2015) ha modificato l'art. 490 c.p.c., introducendo una forma di pubblicità “necessariamente telematica”, mediante la pubblicazione delle informazioni inerenti alla vendita su un portale del Ministero della Giustizia. Il testo novellato della norma ha istituito, al primo comma, un “portale delle vendite pubbliche”, destinato a sostituire la tradizionale pubblicità mediante affissione nell'albo dell'Ufficio giudiziario, allo scopo di farvi confluire gli avvisi di tutte le vendite disposte dai tribunali italiani. La pubblicità delle vendite sul “pvp” è prevista obbligatoriamente con decorrenza dal 19 febbraio 2018 (l'art. 23 D.L. 83/2015 conv. l. n. 132/2015 dispone l'entrata in vigore della normativa de qua decorsi trenta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle specifiche tecniche di cui all'art. 161-quater disp. att. c.p.c., avvenuta in data 20 gennaio 2018), per tutte le vendite, sia mobiliari che immobiliari, stabilite nell'ambito delle procedure esecutive e concorsuali. Con riferimento alle procedure concorsuali, l'art. 490 c.p.c. trova applicazione in forza del richiamo operato dagli artt. 107 e 182, co. 1, L.F. Rilevata la natura prescrittiva della norma deve ritenersi che, dal giorno dell'entrata in vigore della novella normativa, l'obbligo di pubblicità sul portale delle vendite pubbliche gravi sul soggetto incaricato anche se nell'ordinanza di vendita del Giudice delegato o nel programma di liquidazione non sia stata prevista tale modalità di pubblicità. L'oggetto della pubblicazione sarà costituito dall'avviso di vendita e da almeno un allegato, che dovrà essere caricato sul “pvp” e qualificato come “ordinanza”. I termini entro i quali effettuare la pubblicità si individuano nell'art. 107 L.F. e variano secondo la modalità di vendita stabilita. Per le vendite effettuate ai sensi dell'art. 107, co. 1, L.F. la pubblicazione sul “pvp” dovrà essere effettuata “almeno 30 giorni prima dell'inizio della procedura competitiva” scelta dal Curatore. Le vendite che si svolgeranno a norma dell'art. 107, co. 2, L.F., secondo la disciplina prevista dal codice di procedura civile, dovranno, invece, essere pubblicizzate sul portale nei termini di cui all'art. 490 c.p.c. La pubblicazione sul “pvp” di cui all'art. 490, co. 1, c.p.c. costituisce, dunque, la modalità di pubblicità ordinaria per tutte le vendite coattive, qualunque sia il genere e il valore del bene in vendita.Per la pubblicazione nel “pvp” di ciascun avviso di vendita, e dei rispettivi allegati, è previsto dall'art. 18 bis D.P.R. 115/2002 il pagamento di un contributo, di importo pari a € 100,00 per ciascun lotto. Si segnala che il pagamento del contributo è escluso per la pubblicità delle vendite concernenti beni mobili non registrati, quantunque sia il loro valore.L'importo per il pagamento del contributo dovrà essere anticipato dal Curatore o dal soggetto incaricato alla vendita e corrisposto secondo le modalità previste dall'art. 4, co. 9, D.L. 193/2009, conv. l. n. 24/2010 e consultabili nella sezione “normativa” del portale. Nel caso in cui la procedura sia sprovvista di fondi sarà necessario procedere con la richiesta di ammissione al patrocinio a spese delle Stato, autorizzata la quale, la spesa sarà prenotata a debito ai sensi dell'art. 146, co. 2, D.P.R. 115/2002.Alla pubblicità ex art. 490 c.p.c. dovranno provvedere, ai sensi dell'art. 161 quater disp.att. c.p.c., i soggetti a ciò legittimati, in particolare:- i professionisti delegati ex art. 591-bis c.p.c. nelle procedure esecutive;- il commissionario;- i professionisti nominati nell'ambito delle procedure concorsuali e di insolvenza;- i legali dei creditori, nei casi residuali in cui spetti a essi la pubblicazione. Per l'effettuazione della pubblicità sul “portale delle vendite pubbliche” i professionisti legittimati potranno avvalersi di soggetti specializzati.L'assegnazione dell'incarico dovrà essere proposta al Giudice delegato, mediante istanza di autorizzazione alla nomina di un proprio ausiliario a norma dell'art. 104 -ter, co. 4, L.F.Affinché il soggetto nominato possa effettuare le pubblicazioni sul “pvp” sarà poi necessario richiedere alla Cancelleria il suo inserimento nel fascicolo telematico della procedura sul sistema SIECIC, in qualità di ausiliario.L'interazione tra il portale e il registro di cancelleria interno al Dominio Giustizia, SIECIC, consentirà di verificare la legittimità del soggetto alla pubblicazione.Di seguito, avvenuta tale verifica autorizzativa, il soggetto legittimato alla pubblicazione dovrà inserire sul “pvp” i dati identificati della procedura, dei suoi organi, dei beni posti in vendita e dei dettagli della stessa, nonché quelli relativi ad eventuali forme di pubblicità addizionali ex art. 490, co. 2 e 3, c.p.c., al gestore della vendita telematica, ove presente, ed all'avvenuto pagamento del contributo di cui all'art. 18 bis D.P.R. 115/2002. Il portale trasmetterà i dati inseriti ai siti internet indicati per la pubblicità di cui all'art. 490, co. 2, c.p.c. ed al Gestore della vendita telematica. Accedendo alle sezione normativa del “pvp” è possibile consultare le specifiche tecniche per la pubblicazione, emesse dalla DGSIA, in osservanza dell'art. 161 quater disp. att. c.p.c. e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 16 del 20 gennaio 2018. Dal portale delle vendite pubbliche, all'indirizzo https://portalevenditepubbliche.giustizia.it/pvp/it/faq.paqe è, inoltre, possibile consultare e scaricare i manuali per gli utenti, relativi al pagamento telematico, alla richiesta di visita dell'immobile e all'invio dell'offerta.
Con D.L. 59/2016 (conv. dalla Legge n. 119/2016), cui è stata data attuazione con il regolamento tecnico del Ministero della Giustizia n. 32 del 26 febbraio 2015, il Legislatore ha elevato la modalità telematica a “quomodo” obbligatorio delle vendite coattive.Dal novellato art. 569, co. 4, c.p.c. deriva, infatti, nell'ambito delle procedure esecutive, l'obbligatorietà della vendita c.d. “telematica”, fatta eccezione per la, residuale, ipotesi in cui tale modalità di vendita risulti pregiudizievole “per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura”.Con riferimento alle procedure concorsuali, l'obbligatorietà della vendita in modalità telematica presenta un ambito operativo limitato.È noto che la riforma del 2006 ha profondamente modificato la disciplina sulle modalità di vendita in sede concorsuale. L'art. 107, co. 1, L.F., attesa l'esigenza di conferire maggior flessibilità alle vendite in ambito fallimentare, rimette al Curatore la scelta delle procedure competitive finalizzate alla vendita e liquidazione dell'attivo fallimentare, che siano ritenute più idonee e adeguate alla soddisfazione degli interessi creditori.La nuova disposizione, introducendo un sistema di vendite “deformalizzato”, ha, dunque, superato la rigidità del sistema previgente, che prevedeva, in via esclusiva, l'applicazione alle vendite fallimentari delle norme relative alle vendite nel processo esecutivo.Spetta al Curatore selezionare le forme di vendita più funzionali alle esigenze concrete e al conseguimento della massima utilità per la procedura, garantendo, al contempo, trasparenza e competitività della procedura. La vendite ai sensi dalla disciplina codicistica è stata mantenuta anche dopo la riforma, e costituisce un'alternativa alle diverse forme di vendita scelte dal Curatore ex art. 107, co. 1, L.F. Allo stato attuale, la possibilità di avvalersi degli schemi processuali dell'esecuzione è subordinata alla circostanza che tale modalità di vendita sia indicata nel programma di liquidazione, in conformità a quanto stabilito dall'art. 107, co. 2, L.F.Ciò premesso, considerato che l'obbligatorietà della modalità di vendita “telematica” concerne le sole vendite effettuate secondo le norme dettate dal codice di procedura civile in materia di esecuzioni, per le vendite in ambito fallimentare si delinea un sistema a “doppio binario”: 1. per le procedure c.d. “vecchio rito” – fallimenti dichiarati prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 5/2006 - essendo la vendita ai sensi della disciplina del codice di procedura civile l'unica modalità di vendita prevista dai previgenti artt. 105, 106 e 108 L.F., sarà obbligatorio procedere alla vendita secondo la neo introdotta modalità telematica, ai sensi dell'art. 569, co. 4, c.p.c.; 2. per le procedure fallimentari c.d. “nuovo rito”, successive alla riforma del 2006, l'effettuazione della vendita in modalità telematica è rimessa alla scelta operata dal Curatore in sede di programma di liquidazione: soltanto nell'ipotesi in cui si decida di procedere ai sensi dell'art. 107, co. 2, L.F., dovrà osservarsi obbligatoriamente la modalità di vendita telematica. Nell'ipotesi in cui il programma di liquidazione sia, invece, redatto ai sensi dell'art. 107, co. 1 L.F., la valutazione di opportunità sulle modalità delle vendite spetterà al Curatore e al Comitato dei Creditori, chiamato all'approvazione di tale programma a norma dell'art. 104 ter L.F. In tal senso si è espresso anche il C.S.M. con la circolare del 23.5.2018. Deve in ogni caso ritenersi che, in conformità con la ratio nel nuovo art. 107 L.F., volta a consentire l'individuazione delle forme di vendita che consentano di perseguire la migliore recovery per i creditori, sia necessario ricorrere al modello telematico, quando, considerate le particolari caratteristiche del bene da vendere, ciò permetterebbe un più proficuo realizzo per la procedura (si pensi, ad esempio, alla vendita di beni di particolare pregio, appetibili per i mercati esteri). Nei casi in cui, stante l'anteriorità della dichiarazione di fallimento all'entrata in vigore del D.Lgs. 5/2006, o in ragione del rinvio ex art. 107, co. 2, L.F. alle norme del codice di procedura civile, si debba procedere alla vendita in modalità telematica, il Curatore potrà disattendere l'obbligo della forma telematica, ove ritenga la stessa “pregiudizievole per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura”, in ossequio alla clausola di salvaguardia di cui all'art. 569, co. 4, c.p.c. Le disposizioni sulle vendite in modalità telematica, applicabili in sede concorsuale nelle ipotesi descritte, sono operative a decorrere dal giorno 10 aprile 2018. Conseguentemente, tutte le vendite autorizzate dal giudice delegato, ex art. 107 comma 2 l.f., successivamente a tale data dovranno obbligatoriamente svolgersi in modalità telematica, a prescindere da quanto previsto nel programma di liquidazione.Il rinvio alle norme codicistiche contenuto nel programma di liquidazione redatto antecedentemente a tale data deve, infatti, intendersi riferito alle disposizioni del codice al tempo della vendita, in ossequio al principio tempus regit actum. La nuova normativa non influisce, invece, sulle vendite competitive di cui all'art. 107, co. 1, L.F.. Queste continueranno a svolgersi conformemente a quanto previsto nel programma di liquidazione predisposto e approvato ai sensi dell'art. 104 ter L.F.Ove il Curatore ritenga conveniente procedere alla vendita nella modalità telematica, pur non essendo stata prevista nel programma di liquidazione, ne potrà proporre la modifica, allegandovi le ragioni di opportunità.La presente circolare sostituisce integralmente quelle del 23.2.2018 e del 24.3.2018. Si provveda a cura della Cancelleria alla pubblicazione sul sito del Tribunale di Arezzo, ed all'invio all'Ordine degli Avvocati di Arezzo e Dottori Commercialisti per la diffusione, oltre che a tutti i curatori. Arezzo, il 4 giugno 2018 Il Giudice delegato Dr. Antonio Picardi
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