È incostituzionale non permettere alla madre detenuta per reati ostativi l’assistenza all’esterno del figlio
27 Luglio 2018
La Corte costituzionale (sent. 4 luglio 2018 – dep. 23 luglio 2018, n. 174) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 21-bis ord. pen., «nella parte in cui, attraverso il rinvio al precedente art. 21, con riferimento alle detenute condannate alla pena della reclusione per uno dei delitti di cui all'art. 4-bis, commi 1, 1-ter e 1-quater,della legge 354/1975, non consente l'accesso all'assistenza dei figli di età non superiore agli anni dieci oppure lo subordina alla previa espiazione di una frazione di pena, salvo che sia stata accertata la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 58-ter della medesima legge». Come già affermato con sentenza n. 76/2017, i giudici delle leggi rilevano come una presunzione assoluta,che neghi ab origine la possibilità per la madre di accedere a modalità agevolate di espiazione della pena e che impedisca al giudice di bilanciare, caso per caso, le esigenze di difesa sociale con gli interessi del minore, significa sacrificare totalmente il peculiare interesse, costituzionalmente garantito, del figlio. Diversamente, puntualizza la Corte costituzionale, è invece possibile condizionare alla collaborazione con la giustizia l'accesso alla giustizia quando questo è finalizzato esclusivamente alla risocializzazione del detenuto in quanto tale non “convive” con alcun interesse “esterno”. |