La mancata preventiva indicazione dei costi della manodopera non determina l’illegittimità del bando.

27 Luglio 2018

La mancata indicazione del costo del lavoro nei documenti di gara, richiesta dall'art. 23, comma 16, del D.lgs. 50/16, non determina ex se l'illegittimità del bando in quanto il costo del lavoro è parametrato ab externo (tramite le tabelle ministeriali) che consentono al concorrente di formulare un'offerta consapevole.

Il caso. Una Società Cooperativa ha impugnato un bando di gara, indetto per l'affidamento di un appalto di servizio di pulizia, in quanto sia il bando che i documenti ad esso allegati non avrebbero quantificato separatamente il costo della manodopera, diversamente da quanto previsto dall'art. 23, comma 16, del D.lgs. 50/16.

La questione. La vicendaesaminata dal T.A.R. Lazio riguarda la legittimità di un bando di gara che non quantifichi preventivamente i costi della manodopera nonostante l'art. 23 comma 16, del D.lgs. 50/16, preveda, tra l'altro, che “nei contratti di lavori e servizi, la stazione appaltante, al fine di determinare l'importo posto a base di gara, individua nei documenti posti a base di gara i costi della manodopera sulla base di quanto previsto nel presente comma”.

La soluzione. Il T.A.R. Lazio, rigettando la censura sollevata dalla Cooperativa ricorrente, ha chiarito che la mancata indicazione preventiva dei costi della manodopera non comporta l'automatica illegittimità e la conseguente annullabilità del bando. Invero, tale mancanza non preclude ex sè la possibilità al concorrente di formulare un'offerta consapevole dal momento che l'art. 23 comma 16 d. lgs. n. 50/16 individua, come parametro di riferimento del costo del lavoro, le tabelle ministeriali, agevolmente accessibili anche dal concorrente. Sicché, la quantificazione della stazione appaltante può essere di ausilio solo laddove manchi uno specifico contratto collettivo applicabile, ipotesi che non ricorre nella fattispecie in esame.

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