RTI: la non esatta corrispondenza tra quota di esecuzione dei lavori e quota di qualificazione richiesta dal bando non costituisce causa di esclusione.

27 Luglio 2018

In caso di discrasia tra la percentuale di esecuzione di lavori assegnata al partecipante al raggruppamento e la corrispettiva quota di qualificazione richiesta, la stazione appaltante non può procedere all'esclusione del raggruppamento ove questo possieda complessivamente i requisiti richiesti

La questione. La vicenda,esaminata in via incidentale dal T.A.R., riguarda la legittima ammissione alla gara di un raggruppamento temporaneo tra imprese, che, secondo la ricorrente incidentale (aggiudicataria dell'appalto) avrebbe dovuto essere esclusa in quanto una componente del raggruppamento non avrebbe osservato il principio di corrispondenza tra quote di partecipazione al raggruppamento (o di esecuzione dei lavori) e requisiti di qualificazione. Benché, infatti, come recentemente statuito dal Consiglio di Stato, sez. V, con sentenza del 13 giugno 2018, n. 3623, non sia più vigente il principio di necessaria corrispondenza tra quote di partecipazione al raggruppamento e quote di esecuzione delle prestazioni, “permane la necessità che ciascuna impresa sia qualificata per la parte di prestazioni che si impegna ad eseguire (Cons. Stato, V, 22 agosto 2016, n. 3666), specie negli appalti di lavori, ove tale disciplina è prevista anche dall'art. 92, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010”.

La soluzione. Il Collegio non ha accolto la tesi prospettata dal ricorrente incidentale, rilevando che:

a) il raggruppamento, nel suo complesso, possedeva fin dal momento della partecipazione alla gara il possesso dei requisiti di qualificazione necessari per l'affidamento dei lavori oggetto di controversia;

b) è da considerarsi superato il principio della necessaria corrispondenza tra quote di partecipazione al raggruppamento e quote di esecuzione dei lavori, alla luce di quanto previsto dall'art. 92, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010, secondo cui “le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti di qualificazione nell'ambito delle specifiche qualificazioni”, e “i lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti”;

c) deve, allora, considerarsi parimenti superata la necessaria identità, fin dal momento della presentazione delle offerte, tra quote di partecipazione al raggruppamento e quote di qualificazione; e ciò, sulla base di una interpretazione delle previsioni in materia di requisiti di qualificazione che privilegia, nel rispetto del principio di massima partecipazione alle gare, il dato sostanziale che attesta il possesso del requisito di qualificazione al raggruppamento nel suo complesso, purché l'esecuzione sia ripartita tra le imprese raggruppate nei limiti della qualificazione posseduta da ciascuna di esse.

Ne consegue che, in caso di discrasia tra la percentuale di esecuzione di lavori assegnata al partecipante al raggruppamento e la corrispettiva quota di qualificazione richiesta, la stazione appaltante non può procedere all'esclusione del raggruppamento ove questo possieda complessivamente i requisiti richiesti.

Una volta affermata l'inesistenza di una causa di esclusione che possa colpire il raggruppamento, affinché sia garantita la corretta esecuzione del contratto da affidare, la stazione appaltante, ricorrendo al soccorso istruttorio, è tenuta a concedere, comunque, un termine al raggruppamento affinché modifichi la dichiarazione relativa alle quote di esecuzione al fine di renderla coerente con i requisiti di qualificazione posseduti (cfr. in termini, Tar Toscana, sez. II, 17 luglio 2017, n. 1040).

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