Applicabili d'ufficio i rimedi ex art. 614-bis c.p.c. se la madre ostacola il rapporto tra padre e figlio

Edoardo Rossi
30 Luglio 2018

La decisione in commento prende in esame l'applicabilità ex officio – in presenza di comportamenti fortemente ostativi da parte di un genitore nei confronti dell'altro – dell'ammonimento ex art. 709-ter c.p.c. e di sanzioni pecuniarie ex art. 614-bis c.p.c. volte ad evitare in futuro ostacoli - da parte di un genitore - alla frequentazione dell'altro genitore con il figlio.
Massima

Nei confronti del genitore che ponga in essere ostacoli alla frequentazione del figlio con l'altro genitore, può essere disposto d'ufficio l'ammonimento ex officio sulla base di quanto disposto dall'art. 709-ter c.p.c. con l'invito a cessare ogni condotta pregiudizievole alla frequentazione con l'altro genitore, nonché può prevedersi - ex art. 614-bis c.p.c.- la condanna a corrispondere una somma di denaro per ogni comportamento ostativo specificamente individuato dal Tribunale.

Il caso

Un padre conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Milano la madre di suo figlio per chiedere, tra l'altro, un ampliamento delle modalità di incontro tra il medesimo ed il minore, rispetto a quanto a suo tempo stabilito dal Tribunale dei minori. A quelle richieste la madre resisteva. Il Tribunale, licenziata CTU, confermava l'affidamento del minore al Comune. Considerati, peraltro, i comportamenti ostativi posti in essere dalla resistente, procedeva ex officio all'ammonimento in base al disposto dell'art. 709-ter c.p.c., prevedendo altresì quale “sanzione punitiva” – ex art. 614-bis c.p.c. - che la madre fosse condannata a corrispondere l'importo di € 30,00 per ogni volta in cui «…il minore sia costretto a passare dall'abitazione materna per recuperare il materiale necessario per la scuola ovvero per l'attività sportiva» nonché di € 50,00 ogni volta in cui in assenza di una ragione oggettiva «non sia consentito al padre di frequentare il minore nella giornata (con pernottamento) del mercoledì».

La questione

La decisione in commento prende in esame l'applicabilità ex officio – in presenza di comportamenti fortemente ostativi da parte di un genitore nei confronti dell'altro – dell'ammonimento ex art. 709-ter c.p.c. e di sanzioni pecuniarie ex art. 614-bis c.p.c. volte ad evitare in futuro ostacoli - da parte di un genitore - alla frequentazione dell'altro genitore con il figlio.

Le soluzioni giuridiche

Il Tribunale di Milano, sulla base della consulenza espletata, ha rilevato il permanere di atteggiamenti ostativi da parte della madre volti ad ostacolare la frequentazione del padre con il minore. Proprio al fine di limitare tali condotte l'organo giudicante ha conseguentemente ritenuto di procedere sia all'ammonimento ex officio della resistente, invitandola a cessare immediatamente ogni condotta pregiudizievole e ostativa connessa alla frapposizione di ostacoli nelle frequentazioni del minore con l'altro genitore, sia prevedendo, quale ulteriore sanzione punitiva volta a fungere da deterrente a tali comportamenti, la condanna al versamento di una somma nel caso di specifiche violazioni, dallo stesso Tribunale individuate.

L'applicabilità dell'ammonimento ex art. 709-ter c.p.c. è volto a responsabilizzare il genitore al rispetto delle modalità di affidamento predisposte nell'interesse del minore ma, da solo, non è in grado - spesse volte - di impedire una probabile futura condotta illecita del genitore. Per tali motivi il Tribunale ha ritenuto di ricorrere all'applicazione anche dell'art. 614-bis c.p.c. quale ulteriore forma di tutela di cui il genitore non inadempiente può disporre al fine di coercire l'altro all'osservanza delle prescrizioni previste in materia di affidamento della prole.

La giurisprudenza di merito ha - in alcuni casi reputati più gravi - applicato la sanzione pecuniaria ex art. 614-bis c.p.c. al fine di impedire concretamente certi comportamenti - specificamente individuati dal giudice - che possano creare ostacolo al rapporto con l'altro genitore o comunque da ritenersi lesivi per il minore, quali - ad esempio - non rispettare i giorni di visita dell'altro genitore in mancanza di una ragione oggettiva (quale può essere, ad esempio, una malattia però certificata dal medico/pediatra di base del minore) o costringere il figlio a continui spostamenti per recuperare il materiale scolastico e sportivo oppure non provvedere alla cancellazione dai social network delle immagini e delle informazioni inerenti al minore, continuando la diffusione di tali dati pur dopo l'inibitoria da parte del giudice.

Il ricorrere, da parte del Tribunale, all'applicabilità della sanzione pecuniaria di cui all'art. 614-bis c.p.c. è certamente utilizzata per rendere le parti più consapevoli circa la gravità dei comportamenti ostruzionistici posti in essere, al fine di indurli a un corretto adempimento delle modalità di affido e di reciproca frequentazione dei figli.

Il Tribunale di Milano, seguendo l'orientamento giurisprudenziale consolidato, ha poi dichiarato l'inammissibilità delle domande concernenti la compensazione degli importi dovuti a titolo di mantenimento e spese straordinarie in favore della prole con eventuali altri ragioni di credito/debito tra le parti. Detta questione, infatti, non può ritenersi tra quelle che possono essere oggetto di ricorso ex art. 709-ter c.p.c., tra le quali vi rientrano:

a) i contrasti derivanti da una diversa interpretazione attribuita da ciascuno dei coniugi a provvedimenti precedentemente adottati in sede giudiziale;

b) le istanze volte ad ottenere rimedio nei confronti della condotta di un genitore che abbia violato la regolamentazione del diritto di visita;

c) le istanze volte ad ottenere rimedio nei confronti del genitore che abbia assunto decisioni riguardanti il minore all'insaputa dell'altro (come cambiare la residenza);

d) le istanze volte a dirimere le controversie tra genitori con affido condiviso qualora sorgano contrasti tra le decisioni da adottare concernenti il figlio, quale - ad esempio - l'individuazione dell'istituto scolastico ove iscriverlo.

Osservazioni

Il Tribunale di Milano conferma l'orientamento già espresso dalla giurisprudenza di merito (Trib. Firenze, 10 novembre 2011; Trib. Roma 16 dicembre 2016) circa la possibilità di cumulo dei rimedi di cui all'art. 709-ter c.p.c. - introdotto con la l. n. 54/2006 sull'affidamento condiviso – e dell'art.614-bis c.p.c., norma di carattere più generale introdotta con la l. n. 69/2009 e rivista con la l. n. 83/2015, volta a costituire uno strumento di attuazione degli obblighi di fare e di non fare diversi dal pagamento di somme di denaro. La norma dell'art. 614-bis c.p.c. - modellata sulla falsariga dell'istituto francese dell'astreinte - è diretta a vincolare la resistenza del debitore, inducendolo ad adempiere all'obbligazione posta a suo carico dal giudice.

Tale norma, di portata generale, in quanto applicabile a qualsiasi provvedimento di condanna, è stata ritenuta applicabile anche nel diritto di famiglia, considerato che l'attuazione delle decisioni giudiziarie in tale ambito richiedono spesso la collaborazione della parte obbligata.

La condanna al pagamento di una somma di denaro nel caso di ripetizione di condotte pregiudizievoli per la prole porta proprio a sanzionare la disobbedienza alla statuizione giudiziaria e a stimolare il debitore all'adempimento, con una finalità pertanto sanzionatoria e non risarcitoria, in quanto mira non a riparare il pregiudizio cagionato dalla mancata esecuzione della sentenza ma a punire la disobbedienza a quanto statuito dall'organo giudicante. Il soggetto obbligato inadempiente sarà pur sempre comunque tenuto, oltre al pagamento degli importi previsti, all'adempimento della prestazione principale inadempiuta.

Nonostante l'art. 614-bis c.p.c. preveda l'istanza di parte per l'applicazione della sanzione, la giurisprudenza (cfr. Trib. Roma, ord., 23 dicembre 2017) ritiene tale norma applicabile anche ex officio, in quanto la ratio sottesa all'art. 709-ter c.p.c. che autorizza il Giudice ad adottare ex officio tutte le misure necessarie per l'attuazione dei provvedimenti inerenti l'affidamento, consentirebbe al giudice di pronunciare, nell'ambito del diritto di famiglia, l'astreinte anche in assenza di domanda di parte. In tal senso si è pronunciata anche la Cassazione, stabilendo l'adottabilità d'ufficio da parte del giudice dei provvedimenti necessari alla tutela morale e materiale dei figli minori in quanto caratterizzati da esigenze e finalità pubblicistiche e sottratti, per l'effetto, all'iniziativa e alla disponibilità delle parti (cfr. Cass. civ., sez. I, 28 febbraio 2000, n. 2210).

Per tali motivi l'art. 614-bis c.p.c. ben può trovare applicazione anche ex officio unitamente all'art. 709-ter c.p.c., norma – quest'ultima - che non ha solo una funzione sanzionatoria ma anche attuativa diretta ad opera del giudice.