Continuazione tra reati. Il rito abbreviato non “salva” anche i reati giudicati con rito ordinario

Redazione Scientifica
30 Luglio 2018

L'applicazione della continuazione tra reati giudicati con rito ordinario ed altri giudicati con rito ordinario comporta che soltanto nei confronti di questi ultimi deve operare la riduzione di un terzo della pena a norma dell'art. 442, comma 2, c.p.p.

Le Sezioni unite penale della Cassazione, chiamate a risolvere la questione controversa:

«se nella continuazione tra reati giudicati con rito ordinario ed altri con rito abbreviato la riduzione di un terzo della pena, a norma dell'art. 442, comma 2, c.p.p., debba essere applicata solo sui reati giudicati con rito abbreviato» (ord. 55745/2017, v. CAMPOLI, Il rito abbreviato: un passe-partout della diminuente di pena, in sede di continuazione, anche per i reati giudicati con rito ordinario?), hanno affermato il seguente principio di diritto:

«l'applicazione della continuazione tra reati giudicati con rito ordinario ed altri giudicati con rito ordinario comporta che soltanto nei confronti di questi ultimi deve operare la riduzione di un terzo della pena a norma dell'art. 442, comma 2, c.p.p.» (Cass. pen., Sez. unite, 21 febbraio 2018 - dep. 26 luglio 2018, n. 35852)