La notifica delle decisioni disciplinari del CNF e il domicilio digitale dell’avvocato
30 Luglio 2018
Notificazione effettuata presso il Consiglio Nazionale Forense. All'esito di un procedimento disciplinare nei confronti di un avvocato innanzi al Consiglio Nazionale Forense, il professionista ha proposto ricorso per cassazione.
Domicilio digitale e processo davanti al CNF. Osserva il Supremo Collegio che, a seguito dell'introduzione del domicilio digitale, è previsto che ciascun avvocato indichi all'ordine di appartenenza il proprio indirizzo PEC, ai sensi dell'art. 16-sexies d.l. n. 179/2012 (come modificato dal d.l. n. 90/2014). A ciò consegue che «non è più possibile effettuare le comunicazioni o le notificazioni presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario procedente anche se l'avvocato destinatario ha omesso di eleggere il domicilio nel comune in cui ha sede quest'ultimo, a meno che, oltre a tale omissione, non ricorra altresì la circostanza che l'indirizzo di posta elettronica certificata non sia accessibile per cause imputabili al destinatario». Il principio richiamato dalla Corte, enunciato in ambito di processo civile (Cass. civ., 11 luglio 2017, n. 17048 e 15 settembre 2017, n. 21519), trova applicazione anche nel processo davanti al Consiglio Nazionale Forense, al quale si applicano norme e principi del codice di rito civile.
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