Infortunio sul lavoro ed esonero dalla responsabilità civile del somministratore di manodopera

Andrea Rossi
30 Luglio 2018

Gli obblighi informativi e formativi in materia di sicurezza sul lavoro imposti in capo al somministratore possono delegarsi all'utilizzatore che, in caso di infortunio sul lavoro, ne diventa l'unico responsabile, sempre che dell'accordo intervenuto tra somministratore e utilizzatore sia fatta menzione nel contratto di lavoro.
Il caso

Il 27 settembre 2007 un lavoratore dipendente di una società di somministrazione di manodopera subiva un infortunio all'interno di uno stabilimento di proprietà dell'utilizzatore.

Il lavoratore chiedeva all'Autorità giudiziaria la condanna di entrambi i soggetti, somministratore e utilizzatore, al risarcimento dei danni alla persona subiti.

La Corte di Appello, in riforma della sentenza di primo grado, accertava la responsabilità sia dell'utilizzatore, colpevole di non aver informato il lavoratore della compatibilità delle mansioni a lui assegnate con le altre operazioni svolte nel luogo di lavoro, sia del somministratore, quale datore di lavoro in senso formale, per violazione dell'obbligo di formazione ed informazione sui rischi inerenti all'attività di lavoro e all'ambiente in cui questo era destinato ad operare, a nulla rilevando che nel contratto di somministrazione i suddetti obblighi fossero stati delegati all'utilizzatore, trattandosi di accordi interni non incidenti sul lavoratore, estraneo alla pattuizione e rispetto al quale il somministratore è tenuto comunque a rispondere in ragione del disposto dell'art. 2087 c.c.

Con ricorso per cassazione il somministratore di manodopera ha chiesto l'annullamento della sentenza, dolendosi che la Corte di Appello avesse ritenuto che gli effetti della attribuzione degli obblighi di sicurezza in capo all'utilizzatore costituissero solo un regolamento interno tra somministratore ed utilizzatore e non un regolamento contrattuale cui aveva aderito il lavoratore.

La questione

La questione esaminata dalla Corte di cassazione è la seguente:

  1. La responsabilità civile del somministratore per il danno subito dal lavoratore a seguito di incidente nel corso dell'attività lavorativa regolata da un contratto di somministrazione viene meno se nel contratto individuale di lavoro sia stata fatta menzione del trasferimento dell'adempimento degli obblighi di informazione e formazione di cui all'art. 23, comma 5, d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, pattuito nel contratto di somministrazione?
  2. Nel caso in cui non sia presente nel contratto di lavoro la suddetta menzione, il somministratore rimane responsabile se l'infortunio è causalmente collegato alla violazione degli obblighi di informazione e formazione del lavoratore?

La soluzione giuridica

La Suprema Corte accoglie il ricorso per cassazione, annullando la sentenza di merito ed affidando al giudice di rinvio la verifica che nel contratto di lavoro fosse stata fatta menzione della clausola con cui gli obblighi di informazione e formazione erano stati delegati in esclusiva in capo all'utilizzatore o, in caso di mancata menzione, che l'infortunio fosse stato la conseguenza della violazione della normativa prevenzionale da parte del somministratore, la cui responsabilità rimane colposa, escludendosi qualsiasi ipotesi di responsabilità oggettiva del datore di lavoro.

Nel contratto di somministrazione, osserva la Corte, siamo in presenza di una scissione della titolarità del rapporto di lavoro tra utilizzatore e somministratore, che è nell'impossibilità giuridica e materiale di disporre delle cautele antinfortunistiche all'interno dell'azienda dell'utilizzatore; perciò il legislatore ha imposto al somministratore solo obblighi di informazione sui rischi in generale e di formazione e di addestramento all'uso dei macchinari, imponendo all'utilizzatore, nei confronti dei lavoratori somministrati, i medesimi obblighi di protezione che la legge o il contratto pone a suo carico con riguardo ai suoi dipendenti.

Gli obblighi di informare e formare il lavoratore, attribuiti al somministratore, prosegue la Corte, possono essere oggetto di specifica traslazione all'utilizzatore e di tale pattuizione deve essere data indicazione nel contratto con il lavoratore.

Tale scelta legislativa risponde ad una logica di effettività delle tutele, afferma la Corte, “in quanto sposta sul soggetto direttamente presente nel luogo di lavoro e diretto conoscitore dei macchinari, delle lavorazioni e, in sintesi, delle problematiche legate alla specifica sicurezza di quel luogo di lavoro, gli obblighi di puntuale e diretta formazione e informazione del lavoratore. La indisponibilità del luogo della prestazione da parte del somministratore determina, infatti, il rischio che gli obblighi formativi e informativi a lui rimessi in via primaria risultino poco efficaci”.

Se l'accordo tra somministratore ed utilizzatore viene indicato nel contratto individuale di lavoro, conclude la Corte, esso diviene opponibile anche al lavoratore, con ciò determinando l'ampliamento della obbligazione assunta dall'utilizzatore e la esclusione della responsabilità del somministratore che, in caso contrario, rimane responsabile dell'infortunio causalmente collegato alla violazione degli obblighi di informazione e formazione a lui imposti.

Osservazioni

La Corte di cassazione, smentendo la sentenza di appello, reputa che in caso di infortunio sul lavoro la traslazione sull'utilizzatore degli obblighi informativi e formativi, che gravano sul somministratore, comporti l'esonero dalla responsabilità civile di quest'ultimo, sempre che sia stata menzionata nel contratto di lavoro.

Si tratta di decisione fondata sulla interpretazione letterale dell'art. 23, comma 5, d.lgs. n. 276 del 2003, in vigore al momento dell'infortunio sul lavoro, oggi abrogato, in cui era stabilito che nel contratto di somministrazione può prevedersi che gli obblighi di informazione sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive in generale e di formazione e di addestramento all'uso delle attrezzature di lavoro siano adempiuti dall'utilizzatore.

La traslazione degli obblighi suddetti era già contemplata nella legge istitutiva del lavoro interinale, caratterizzato anch'esso da un rapporto di lavoro trilatero (l. 24 giugno 1997, n. 196), a condizione che tale pattuizione fosse inserita nel contratto di fornitura di manodopera e poi se ne facesse un'esplicita indicazione nel contratto per prestazioni di lavoro temporaneo (art. 3, comma 5, l. n. 196 del 1997).

Rimane il dubbio, non affrontato dalla Suprema Corte, se rimanga in capo al somministratore, quale soggetto delegante, un dovere di verificare che l'utilizzatore abbia correttamente ed effettivamente adempiuto agli obblighi informativi e formativi ad esso delegati, così come avviene in caso di delega di funzioni (art. 16, comma 3, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81).

Anche nel testo normativo, oggi in vigore, che disciplina il contratto di somministrazione viene confermata la facoltà di trasferire all'utilizzatore gli obblighi di informazione, formazione e addestramento, mentre non è più imposto che la pattuizione sia indicata nel contratto di lavoro (art. 35, comma 4, d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81), svincolando l'operatività della delega da questo ulteriore adempimento, sebbene rimanga auspicabile che il somministratore continui a comunicare al lavoratore l'avvenuta traslazione degli obblighi sull'utilizzatore, datore di lavoro prevenzionistico, che diverrebbe l'unico responsabile per la sicurezza nel luogo di lavoro (art. 35, comma 4, d.lgs. n. 81 del 2015), considerato che il lavoratore deve essere informato per iscritto all'atto di stipulazione del contratto di lavoro ovvero all'atto dell'invio in missione presso l'utilizzatore degli eventuali rischi per la salute e la sicurezza del lavoratore e le misure di prevenzione adottate (art. 33, comma 3, d.lgs. n. 81 del 2015).

Si osserva, infine, che nel testo di legge in vigore gli obblighi informativi imposti al somministratore hanno perso il carattere generale (art. 35, comma 4, d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81); tuttavia è arduo immaginare che il datore di lavoro in senso formale possa adempiere anche agli obblighi informativi di carattere specifico, senza la disponibilità dei luoghi di lavoro.