Non è invocabile il soccorso istruttorio per eludere le conseguenze dell’inosservanza dei termini tassativi di presentazione delle offerte

Paola Martiello
31 Luglio 2018

Il soccorso istruttorio, in quanto finalizzato a chiarire e a completare dichiarazioni o documenti comunque esistenti, non può considerarsi invocabile qualora, in sede di gara, non sia stata presentata l'offerta entro il termine prescritto dalla lex specialis, atteso che il ricorso a tale istituto equivarrebbe ad alterare le condizioni in cui versano i concorrenti al momento della scadenza del termine per la partecipazione alla gara, essendo indubbio che il principio di par condicio risulterebbe violato se le opportunità di regolarizzare le offerte si traducessero in occasione di aggiustamento postumo di irregolarità gravi e non sanabili.

Il caso. La questione affrontata dal Collegio nella pronuncia in commento attiene alla valutazione circa l'esclusione da una procedura aperta di gara, di un concorrente a causa della domanda di partecipazione considerata non tempestivamente e correttamente depositata.

In particolare il Collegio è tenuto a valutare se la mancata concessione di un termine ulteriore per poter completare la procedura di inoltro dell'offerta -avendo la ricorrente provveduto al caricamento a sistema della documentazione di gara ma non anche al perfezionamento della trasmissione entro il termine di presentazione delle domande di partecipazione alla procedura selettiva a causa di problemi tecnici connessi al caricamento informatico - possa integrare o meno il caso di violazione del soccorso istruttorio, ex art. 83, comma 9, d.lgs. n. 50/2016, non trattandosi, nel caso di specie, come sostenuto della ricorrente, di irregolarità non sanabili in quanto non essenziali.

La soluzione. il Tribunale ha rigettato il ricorso rilevando, in primo luogo, che il rispetto da parte degli interessati del termine perentorio fissato dal disciplinare di gara è essenziale in quanto a presidio non solo del corretto svolgimento della procedura selettiva ma anche dei principi di parità di trattamento e di trasparenza che caratterizzano lo svolgimento delle procedure di affidamento delle pubbliche commesse.

In secondo luogo, il Collegio osserva come in tema di partecipazione alle procedure di gara per l'affidamento di appalti pubblici debba necessariamente distinguersi l'ipotesi della mera integrazione o specificazione della documentazione di gara già formalmente presentata, da quella, rilevabile nel caso in esame, relativa all'introduzione di elementi successivi alla data di scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, dovendo ritenersi quest'ultima assolutamente non consentita in quanto contraria alla fondamentale regola della “par condicio”.

Ed infatti, l'istituto del soccorso istruttorio di cui all'art. 83, codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 50/2016), osserva il Collegio, deve ritenersi invocabile nei soli casi di esclusione dalla procedura di affidamento o di ammissioni ad essa, all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali; e dunque nel contesto concorsuale che presuppone l'avvenuta presentazione, nei termini decadenziali prescritti, della domanda di partecipazione alla procedura, nel caso di specie in alcun modo perfezionata da parte della ricorrente.

In conclusione. il Collegio dichiarando l'infondatezza del ricorso, coglie l'occasione per chiarire la funzione dello strumento del soccorso istruttorio il quale, in quanto finalizzato a completare dichiarazioni o documenti comunque esistenti, non può, considerarsi invocabile qualora, in sede di gara, non sia stata presentata l'offerta entro il termine prescritto dalla lex specialis, atteso che il ricorso a tale istituto nelle forme e modalità pretese dalla odierna ricorrente equivarrebbe ad alterare le condizioni in cui versano i concorrenti al momento della scadenza del termine per la partecipazione alla gara, essendo indubbio che il principio di par condicio risulterebbe violato se le opportunità di regolarizzare le offerte si traducessero in occasione di aggiustamento postumo di irregolarità gravi e non sanabili e cioè in espediente per eludere le conseguenze associate dalla legge o dal bando all'inosservanza di prescrizioni tassative, imposte a pena di esclusione e, dunque, la tassatività dei termini per la presentazione delle offerte.

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