Proposta di aggiudicazione: revoca legittima per mancato possesso di certificazione necessaria

Paola Martiello
31 Luglio 2018

È legittima (perché logica e razionale) la revoca ( ma in realtà si trattava di annullamento, avendo a presupposto il rilievo di un vizio originario) della proposta di aggiudicazione adottata dall'Amministrazione a seguito della scoperta del mancato possesso ,da parte della società prima classificata, della certificazione necessaria prevista dalla lex specialis di gara. Tale scelta è giustificata qualora il mantenimento in vita della procedura comporti il rischio di un contenzioso che esponga la Stazione appaltante ad una responsabilità di molto superiore al valore della procedura stessa ed è altresì ammessa qualora la procedura non abbia ancora raggiunto la fase dell'aggiudicazione e, dunque, non abbia potuto ingenerare alcun affidamento giuridicamente rilevante sulla posizione giuridica dell'istante

Il caso: La questione posta all'attenzione del Collegio concerne la valutazione circa la legittimità o meno della revoca (ma in realtà si trattava di annullamento, avendo a presupposto il rilievo di un vizio originario) in autotutela da parte dell'Amministrazione comunale, della proposta di aggiudicazione - in una procedura di gara negoziata per l'affidamento del servizio di manutenzione di impianti- a seguito della scoperta del mancato possesso da parte della società aggiudicataria della certificazione necessaria prevista dalla lex specialis.

In particolare il Collegio è chiamato a valutare se la scelta dell'ente comunale- dettata anche dal fatto che il mantenimento in vita della procedura avrebbe comportato il rischio del sopraggiungere di un contenzioso con esposizione del Comune a una responsabilità di molto superiore al valore della procedura medesima - abbia o meno ingenerato un affidamento giuridicamente rilevante nella posizione giuridica della società.

La soluzione. il Tribunale ha rigettato in ricorso ritenendo logica la scelta effettuata dall'Amministrazione ed idonea a fondare l'atto di revoca impugnato, in considerazione del fatto che la procedura in questione non aveva ancora raggiunto la fase dell'aggiudicazione e che, dunque, non aveva potuto ingenerare alcun affidamento giuridicamente rilevante sulla posizione giuridica acquisita dall'istante.

Ed infatti, osserva il Collegio, l'aggiudicazione provvisoria (sostituita dalla “proposta di aggiudicazione” di cui all'art. 33, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50) fa nascere in capo all'interessato solo una mera aspettativa alla definizione positiva del procedimento stesso, non essendo individuabile come provvedimento conclusivo della procedura di evidenza pubblica, avendo, per sua natura, un'efficacia destinata ad essere superata: per cui, ai fini della suo ritiro non vi è obbligo di avviso di avvio del procedimento (così C.d.S., III, 5 ottobre 2016, n. 4107).

Infine, rileva il Collegio, nelle gare pubbliche la possibilità che all'aggiudicazione provvisoria non segua quella definitiva è un evento del tutto fisiologico, inidoneo di per sé a ingenerare qualunque affidamento tutelabile con conseguente obbligo risarcitorio (così C.d.S., V, 21 aprile 2016, n. 1600).

In conclusione: il Collegio, ritenendo pienamente legittimo il provvedimento di revoca emesso dall'Amministrazione comunale rileva che il ritiro dell'aggiudicazione provvisoria può essere censurato, oltre che per violazione delle norma di legge, soltanto in caso di manifesta illogicità o irrazionalità della scelta amministrativa compiuta, caratteri che non sussistono nella fattispecie in esame, atteso che le motivazioni nell'atto impugnato lo rendono del tutto giustificato, anche in relazione allo stadio in cui ancora si trovava la procedura concorsuale di specie.

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