Trascrizione tardiva del matrimonio concordatario: il soggetto leso può esperire azione di nullità
01 Agosto 2018
Massima
Nell'ipotesi di trascrizione del matrimonio canonico, eseguita dall'ufficiale di stato civile su ordine del tribunale, adìto con ricorso di un solo nubendo in sede di procedimento camerale, il soggetto che si ritenga leso da tale trascrizione può agire con l'azione ordinaria di cognizione, di cui all'art. 16 l. n. 847/1929, volta all'accertamento della nullità della trascrizione stessa, allorché assuma che questa sia avvenuta in mancanza del consenso integro e pieno (espresso o tacito) dell'altro coniuge. Tale accertamento è volto a verificare la sussistenza di manifestazioni serie ed univoche, da parte di quest'ultimo, della consapevolezza e non opposizione agli effetti civili del matrimonio e va effettuato con riguardo al momento in cui fu formulata la richiesta della trascrizione all'ufficiale di stato civile, in origine disattesa. Il caso
Il Tribunale Civile di Roma respinge la richiesta di declaratoria di nullità o annullamento del matrimonio canonico, celebrato il 10 luglio 2005, tra la resistente e il fratello della ricorrente la quale deduce la mancanza di valido consenso di costui al momento del matrimonio, sulla base del fatto che il germano, deceduto nel settembre 2005, è stato ricoverato, sin dal 3 luglio 2005, in stato «soporoso» e «sensorio obnubilato, orientamento assente, risposta verbale assente». La ricorrente domanda, altresì, l'accertamento della nullità o l'annullamento dell'atto di trascrizione operata post mortem, nonché, la verifica che non vi sia un pregiudizio per i propri diritti successori. A seguito di una prima richiesta di trascrizione del matrimonio (in data 10 luglio 2005), non perfezionatasi per rifiuto dell'ufficiale di stato civile, infatti, il matrimonio è stato trascritto soltanto nell'agosto 2006, su ordine del Tribunale di Roma con decreto del 10 aprile. In sede di gravame la Corte d'Appello di Roma, dichiarate inammissibili le domande di annullamento del suddetto decreto e di accertamento dell'insussistenza di pregiudizio per i diritti ereditari della sorella del de cuius, conferma la sentenza. Il ricorso per cassazione, proposto da quest'ultima, si fonda su tre ordini di motivi. Il primo (nullità o annullamento del matrimonio per mancanza di valido consenso) viene respinto in quanto già rigettato in primo grado per difetto di legittimazione attiva e non riproposto in appello. Il secondo concerne la domanda di nullità o annullamento della trascrizione e si articola su due fronti, sia sulla presunta nullità del decreto camerale che la ordinò sia sulla dedotta mancanza dei requisiti di legittimità dell'atto di trascrizione in sé. I motivi riguardanti l'accertamento del mancato pregiudizio dei diritti successori in capo alla ricorrente, invece, vengono assorbiti. Sull'actio nullitatis del decreto camerale del 10 aprile 2006, emesso dal tribunale in sede di volontaria giurisdizione, la Suprema Corte rileva come l'inesistenza giuridica di un provvedimento si configuri solo qualora il giudice che lo ha emesso sia carente di potere o la pronuncia sia abnorme, non invece nel caso in cui il provvedimento sia inficiato da vizi attinenti al contenuto. Pertanto, l'azione di nullità del provvedimento de quo viene respinta. Viceversa, trova accoglimento la domanda di nullità dell'atto di trascrizione per mancanza dei requisiti di legge atteso che nella trascrizione tardiva, diversamente da quella tempestiva che si attua entro cinque giorni dalla celebrazione del matrimonio, la volontà di far derivare effetti civili dal matrimonio canonico non si presume, ma necessita di una nuova manifestazione di volontà «dei due contraenti, o anche di uno solo, ma con la conoscenza e senza l'opposizione dell'altro» (art. 8 l. n. 121/1985) da accertare con riguardo al momento in cui fu formulata la richiesta di trascrizione in origine disattesa. Pertanto, la Cassazione rileva l'errore della Corte del merito nell'aver ritenuto sussistenti i presupposti per la trascrizione tardiva soltanto sulla base del decreto che ordinava la trascrizione stessa senza istruire, invece, la causa -come avrebbe dovuto- sulla scorta delle istanze probatorie proposte dalle parti. La pronuncia impugnata, pertanto, viene cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Roma in diversa composizione, la quale dovrà verificare l'esistenza, l'integrità e la pienezza del consenso del de cuius alla trascrizione (ovvero la consapevolezza e la non opposizione agli effetti civili del matrimonio) nel momento in cui questa fu richiesta e rifiutata. La questione
Nell'ipotesi di trascrizione tardiva del matrimonio canonico, intervenuta oltre i cinque giorni successivi alla celebrazione delle nozze, su pronuncia del tribunale che l'ha disposta in seguito a ricorso camerale di uno solo dei nubendi, può un soggetto terzo, che si ritenga leso da detto atto, tutelare i propri interessi patrimoniali e non, proponendo azione di nullità della trascrizione, ossia, formulando un'istanza di cognizione volta ad accertare la volontà (da intendersi come consenso integro e pieno) dell'altro coniuge a fare derivare dal matrimonio i relativi effetti civili? Le soluzioni giuridiche
Preliminarmente, la Corte si richiama alla normativa (l. n. 847/1929 di attuazione del Concordato lateranense e l. n. 121/1985), nonché, ai principi di diritto in tema di trascrizione del matrimonio canonico, rilevando quale condizione necessaria degli effetti civili del matrimonio, contratto secondo le norme del diritto canonico, che l'atto sia trascritto nei registri dello stato civile, previe pubblicazioni nella casa comunale con richiesta fatta dal parroco non oltre i cinque giorni dalla celebrazione. La norma prevede, poi, l'ipotesi di trascrizione posteriore o tardiva (ovvero, richiesta oltre i cinque giorni) su istanza di entrambi i nubendi o anche di uno solo di essi, purché l'altro ne sia a conoscenza e non si opponga, avendo entrambi conservato ininterrottamente lo stato libero dalla celebrazione alla richiesta di trascrizione e senza pregiudizio dei diritti legittimamente acquisiti dai terzi. Nel caso in cui l'ufficiale di stato civile rifiuti (motivandola) la trascrizione tardiva, la legge prevede ricorso al tribunale in camera di consiglio, sentito il P.M.. In detta procedura il Giudice è chiamato ad accertare, sommariamente e senza particolari formalità, se vi siano o meno le condizioni per procedere alla trascrizione richiesta e a emettere, se lo ritiene, un decreto che la disponga. Nel proprio iter logico la Corte si sofferma, innanzitutto, a escludere la configurabilità della nullità (o inesistenza giuridica) del suddetto decreto nel caso in esame, rilevando che tale ipotesi sussiste soltanto quando l'atto sia sprovvisto di quei presupposti tipizzanti necessari per produrre certezza giuridica. L'exceptio nullitatis dell'atto in sé, dunque, è limitata a quei casi eccezionali riconducibili al concetto di abnormità o inesistenza della pronuncia e non anche ai vizi della pronuncia. Sulla scorta di tale rilievo, esclusa la nullità del provvedimento che ha disposto la trascrizione del matrimonio, il ragionamento si focalizza sui requisiti di legittimità della trascrizione stessa. All'uopo l'art. 8 l. n. 121/1985 prevede, appunto, la trascrizione posteriore al matrimonio (oltre il quinto giorno dalla celebrazione) su richiesta dei due contraenti o anche di uno solo di essi, purché con la conoscenza e senza l'opposizione dell'altro. Ciò in forza del presupposto che l'acquisto dello status di coniuge sia un diritto individuale personalissimo che richiede sempre la volontà del soggetto. La trascrizione, pertanto, è da intendersi come atto giuridico autonomo, avente effetti costitutivi dello status di coniuge, che presuppone la capacità e la volontà dei nubendi di vincolarsi esprimendo il loro consenso all'atto stesso. Se la volontà di trascrizione viene ritenuta implicita negli adempimenti che accompagnano la celebrazione del rito religioso quando la trascrizione viene effettuata entro cinque giorni, così non è nel caso in cui la richiesta di trascrizione pervenga oltre detto termine. In questa ipotesi, infatti, tale intenzione non si presume, ma è necessaria una nuova manifestazione di volontà, costituita dall'apposita richiesta. Quando l'istanza perviene da uno solo dei contraenti l'altro deve conoscerla e non opporsi, ciò a garantire che gli effetti civili inizialmente non richiesti si colleghino al volere di entrambi i coniugi. Pertanto, rileva la Corte, la richiesta di trascrizione del matrimonio oltre il quinto giorno dalla celebrazione da parte di un solo coniuge è un atto giuridico che necessita di «accertare concorrente la libertà e volontarietà anche da parte dell'altro coniuge non richiedente», senza nessuna possibilità di presupporre tale consenso. Del resto, vale il principio per il quale il matrimonio religioso, al pari di quello civile, è un actus legitimus che non ammette termini o condizioni, né contempla un consenso «ora per allora». Si esige, dunque, il consenso attuale e libero dei nubendi o anche di uno solo di essi -in assenza di condizioni di incapacità di intendere e di volere- di vincolarsi anche sul piano civile agli effetti del matrimonio, e ciò, al momento della richiesta tardiva. In conclusione, a fronte dell'istanza di trascrizione del matrimonio canonico formulata da un solo coniuge, che assume il consenso dell'altro, la verifica della volontà concreta e attuale del coniuge non richiedente, a mezzo della specifica azione di nullità dell'atto di trascrizione prevista dalla legge (di cui all'art. 16 l. n. 847/1929) appare imprescindibile, a tutela degli interessi patrimoniali e personali di terzi soggetti indirettamente coinvolti.
Osservazioni
Più complessa si presenta la questione quando uno dei nubendi sia vivente al momento della domanda di trascrizione, ma deceduto quando questa viene eseguita. Si tratta di un tema di grande rilevanza e interesse per le conseguenze pratiche che ne derivano, soprattutto in capo a terzi aventi diritti patrimoniali e successori, nonché, dal punto di vista teoretico, trattandosi di una fattispecie nella quale una delle parti non è più nella condizione di manifestare il proprio consenso da intendersi come elemento fondante e costitutivo del matrimonio concordatario. Originariamente, l'istituto della trascrizione tardiva, come previsto dal Concordato del 1929, era finalizzato a conferire stabilità e certezza al matrimonio religioso anche ai fini civilistici, riconoscendo il diritto di richiedere la trascrizione in ogni tempo e a chiunque ne avesse interesse, sino a consentire la trascrivibilità del matrimonio anche dopo il decesso di uno o di entrambi i coniugi. La modifica normativa intervenuta, nel segno di una riforma in senso volontaristico (l. n. 121/1985), ha richiamato l'esigenza vincolante di una volontà comune delle parti, sulla base del principio della concentrazione nel tempo che caratterizza il procedimento di trascrizione e che impone, all'organo canonico, di compiere, per il riconoscimento degli effetti civili del matrimonio, una serie adempimenti in stretta concatenazione cronologica, nel breve arco temporale dei cinque giorni. Oltre detto termine il matrimonio non è più suscettibile di immediato e sicuro riconoscimento, ma occorrerà una più specifica valutazione sulla sua effettiva idoneità ad acquisire efficacia civile, soprattutto con riguardo all'esistenza della volontà delle parti in ordine a tale efficacia. Sul punto, taluna giurisprudenza esclude la trascrivibilità del matrimonio post mortem di una parte, ancorché la richiesta sia stata presentata quando il contraente era in vita, in virtù del principio per il quale il consenso deve essere libero e pieno, dunque, revocabile anche nella fase della trascrizione e, quindi, deve permanere sino al momento in cui questa venga effettivamente eseguita; di conseguenza, tale trascrizione sarebbe illegittima in quanto incompatibile con la possibilità del soggetto di revocare la propria manifestazione di volontà. A contrario, difforme orientamento ritiene che il consenso manifestato in vita dal coniuge poi deceduto, qualora adeguatamente provato, consenta una valida trascrizione su domanda del solo coniuge superstite. Se così non fosse, ne deriverebbe il paradosso di una presunzione a contrario, ovvero, la supposizione iuris et de iure che il coniuge, qualora non deceduto, si sarebbe certamente opposto alla trascrizione. Prevale, dunque, l'interpretazione per la quale la trascrizione post mortem è sì ammissibile, ma soltanto qualora la richiesta sia stata formulata prima del decesso di uno dei coniugi. Si rende necessaria, pertanto, una verifica della conoscenza e non opposizione del coniuge non richiedente la trascrizione tardiva, contestualmente alla richiesta stessa formulata dall'altro nubendo, a mezzo di una volontà concretamente manifestata dal soggetto in quello specifico momento e con l'intenzione di conferire alla trascrizione determinati effetti civili (es. acquisizione dei diritti successori del coniuge). Ne deriva che anche in presenza di un provvedimento camerale, che abbia disposto la trascrizione avverso il rifiuto dell'ufficiale dello stato civile, il giudice del processo civile contenzioso (attivato dal soggetto che si ritenga leso da tale pronuncia) potrà e dovrà verificare «se il provvedimento sia stato emesso sul falso ed errato presupposto della sussistenza di una situazione di fatto poi rivelatasi insussistente» (Cass. civ. n. 2546/1972). Sarà dunque il giudice della cognizione ordinaria, su istanza della parte che si dica pregiudicata dalla trascrizione, a mezzo dell'azione di nullità ad hoc prevista, a valutare la legittimità della stessa ben potendo, qualora sia discorde rispetto al provvedimento camerale in vigore, ordinare la cancellazione della trascrizione a tutela dei diritti soggettivi coinvolti dal provvedimento. Dovrà trattarsi, ad ogni modo, di soggetti che abbiano un interesse legittimo ed attuale all'impugnazione se e nella misura in cui dalla trascrizione tardiva derivi loro un pregiudizio diretto ed immediato ad un interesse non soltanto patrimoniale, ma anche morale, attinente, per esempio, al complessivo assetto dei rapporti familiari sui quali il matrimonio viene ad gravare. |