I termini per la proposizione dell’impugnazione in caso di spedizione telematica
01 Agosto 2018
Massima
“Il limite delle ore 21, previsto per la disciplina della esecuzione delle notificazioni con modalità telematiche, non può che intendersi stabilito soltanto in vista della fictio del perfezionamento della notifica - per il destinatario – al giorno seguente, e non certamente per sancire il limite orario di validità della notifica da parte del mittente, come deve ritenersi con una interpretazione non abrogante della norma, ma sulla base di una lettura adeguata della norma, che tenga conto della oggettiva potenzialità della tecnologia, senza pregiudicare il diritto di difesa e, soprattutto, salvaguardando la coerenza giuridica delle norme”. Il caso
Avverso una decisione negativa del Tribunale, adito per ottenere la revoca della decisione della Commissione che aveva negato al ricorrente la protezione internazionale, viene proposta impugnazione alla Corte d'Appello. La notifica viene però eseguita con modalità telematica dopo le ore 21,00 dell'ultimo giorno utile, sicché il Ministero eccepisce la tardività dell'appello, e quindi la sua inammissibilità. La Corte d'Appello analizza la normativa applicabile e la giurisprudenza già registratasi sulla questione, e giunge alla conclusione della ammissibilità dell'impugnazione. La questione
Non è dubbio che la notifica telematica sia stata eseguita nel caso in esame dopo le ore 21,00. Si tratta tuttavia di valutare se il rispetto di tale orario sia previsto a pena di inammissibilità del ricorso, ovvero se la complessiva disciplina normativa applicabile consenta una lettura diversa del limite orario, idonea a salvaguardare da un lato la posizione del notificante, rispetto alla scadenza del termine nell'intera ultima giornata a sua disposizione, e non solo fino alle 21,00, e dall'altro lato la posizione del notificato, mediante la posticipazione degli effetti della notifica nei suoi confronti alle ore 7,00 del giorno successivo. Le soluzioni giuridiche
La questione, nell'ambito telematico, è stata oggetto di alcune recenti prese di posizione.
Secondo Cass. civ. sez. VI, 4 maggio 2018, n. 10628, <<È inammissibile il ricorso per cassazione notificato a mezzo PEC dopo le ore 21.00, atteso che la notifica deve intendersi perfezionata, sia per il notificante sia per il destinatario, alle ore 7.00 del giorno successivo>>.
Nel medesimo senso già Cass. civ. sez. VI, 22 dicembre 2017, n. 30766 (rv. 647030-01), secondo cui <<In tema di notificazione con modalità telematica, l'art. 16-septies del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. nella l. n. 221 del 2012, si interpreta nel senso che la notificazione richiesta, con rilascio della ricevuta di accettazione dopo le ore 21.00, ai sensi dell'art. 3-bis, comma 3, l. n. 53 del 1994, si perfeziona alle ore 7.00 del giorno successivo, secondo la chiara disposizione normativa, intesa a tutelare il diritto di difesa del destinatario della notifica senza condizionare irragionevolmente quello del mittente. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto tardiva la notifica del ricorso per cassazione perché la ricevuta di accettazione recava un orario successivo alle ore 21.00 del giorno di scadenza del termine per l'impugnazione)>>.
Parimenti Cass. sez. lav, 4 maggio 2016, n. 8886 (Rv. 639557 - 01), secondo cui <<L'art. 16-septies del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 221 del 2012, non prevede la scissione tra il momento di perfezionamento della notifica per il notificante ed il tempo di perfezionamento della notifica per il destinatario, espressamente disposta, invece, ad altri fini, dall'art. 16-quater dello stesso d.l. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto quindi tardiva la notifica del ricorso per cassazione affermando che si era perfezionata, sia per il notificante che per il notificato, il giorno successivo a quello di scadenza del termine per l'impugnazione, poiché eseguita dopo le ore 21 di quest'ultimo giorno)>>.
Ha sollevato invece la questione di legittimità costituzionale Corte d'Appello Milano, 16 ottobre 2017 (in Giur. It., 2018, 3, 617), secondo cui <<Non è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16-septies, d.l. n. 179/2012 nella parte in cui differisce il perfezionamento della notificazione alle ore 7 del giorno successivo, anche per il notificante, quando la notificazione è eseguita dall'avvocato in via telematica ex art. 3-bis, l. n. 53/1994 e la ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21, risultandone violati l'art. 3 Cost., sotto il profilo dell'uguaglianza e della ragionevolezza, e gli artt. 24 e 111 Cost., con riferimento al diritto difesa del notificante>>. Osservazioni
L'art. 147 c.p.c. dispone che “Le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21”. La norma corrispondente del c.p.c. del 1865, l'art. 42, comma 1, prevedeva che “Gli atti di citazione, di notificazione, e di esecuzione non possono farsi dal 1° ottobre sino al 31 marzo, prima delle ore sette del mattino e dopo le cinque della sera, e, dal 1° aprile al trenta settembre, prima delle ore cinque del mattino e dopo le otto di sera, sotto pena di nullità”. Come si vede, ed è la prima considerazione da operare, il codice attuale non ha ripreso la sanzione che il vecchio codice stabiliva per il caso di violazione dell'orario di notificazione.
La seconda considerazione da operare riguarda la circostanza per la quale la normativa speciale (art. 16-septies, d.l. n. 179/2012) da un lato si limita a richiamare l'art. 147 c.p.c., disponendone l'applicazione alle notifiche telematiche, e dall'altro lato stabilisce il termine di perfezionamento della notifica eseguita dopo le ore 21,00 (“La disposizione dell'art. 147 d.p.c. si applica anche alle notificazioni eseguite con modalità telematiche. Quando è eseguita dopo le ore 21, la notificazione si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo”).
Ora, la giurisprudenza che si è occupata della normativa codicistica ha in passato affermato che <<La notificazione dell'atto di appello eseguita l'ultimo giorno utile, ma oltre l'ora indicata nell'art. 147 c.p.c., determina la decadenza della parte dal diritto di proporre impugnazione, per compiuto decorso del termine>> (Sez. un. Sentenza n. 946 del 27 marzo 1954). Ed è stata poi oggetto di ulteriore presa di posizione nel senso che <<Qualora il destinatario della notificazione di una impugnazione, cui l'atto sia consegnato l'ultimo giorno utile per proporre la impugnazione stessa, oltre i limiti di tempo indicati nell'art. 147 c.p.c., non rifiuti la consegna ma l'accetti, sia pure con riserva, l'irregolarità della notificazione non impedisce il completamento della fattispecie notificatoria, con la realizzazione sia dello scopo immediato di essa (legale ed effettiva conoscenza dell'atto medesimo) sia di quello mediato (costituzione del rapporto giuridico processuale)>> (Cass. sez. lav., 3 marzo 1980, n. 1422).
Ne discende che la previsione di un termine, per l'esecuzione della notificazione, deve essere intesa nel solo interesse del destinatario della stessa, con la conseguenza che in caso di rifiuto non si registreranno gli effetti di cui agli artt. 138 comma 2 e 140 c.p.c., ma per contro con la conseguenza per la quale l'accettazione della notificazione oltre l'orario comporterà la ritualità della stessa.
La conclusione indicata trova una indiretta conferma nella previsione di cui all'art. 47 disp. att. c.p.c., secondo cui “Nella relazione di notificazione di cui all'art. 148 c.p.c., se la parte interessata lo chiede, deve essere inserita l'indicazione dell'ora nella quale la notificazione è stata eseguita”.
Ciò posto, vanno a questo punto esaminate le peculiarità delle notifiche a mezzo PEC. La prima caratteristica è che esse possono essere eseguite direttamente dal difensore della parte (art. 3-bis, l. n. 53/1994), senza la mediazione dell'Ufficiale Giudiziario, ovvero di altro Ufficio (ad esempio le Poste). La seconda caratteristica risiede nel fatto che esse non sono soggette a limiti di orario, dal momento che il notificante utilizzerà la propria strumentazione tecnologica, e la rete dati della quale si avvale, delle quali ha una disponibilità continua. La terza caratteristica sta nel fatto che anche dal lato del notificato esse possono essere ricevute in qualunque orario, poiché la consegna sfrutta le attestazioni rilasciate dai gestori di posta elettronica certificata di cui si servono i professionisti (art. 6 commi 1 e 2 del DPR 68/2005), al fine di generare la ricevuta di accettazione dell'invio e la ricevuta di consegna del messaggio (art. 3-bis, comma 3, l. n. 53/1994 stabilisce poi che “La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall'art. 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'art. 6, comma 2, D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68”).
Rispetto a tale quadro normativo, l'art. 16-septies del DL 179/2012, come visto, stabilisce che quando è eseguita dopo le ore 21, la notificazione si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo.
Il tema conseguente a tale previsione normativa è quello di valutare le conseguenze della notificazione eseguita dopo le ore 21,00, quando il mancato rispetto di tale limite orario sia sussistente anche rispetto al mittente della notificazione, e non solo rispetto al destinatario.
Ma a tale fine rimane ancora una volta preliminare una questione. In particolare si tratta di stabilire, anche in questo caso, e tenendo conto delle peculiarità del mezzo, quale sia la funzione alla quale assolve il limite orario, vale a dire quale sia il soggetto in favore del quale esso sia posto, e quale sia l'interesse che tramite tale limite sia perseguito. La giurisprudenza di legittimità ha in proposito spiegato che tale norma assicura la necessità di <<disciplinare espressamente i tempi per il corretto ed efficace svolgimento dell'attività notificatoria a tutela del diverso interesse di non costringere i professionisti alla continua verifica, a qualsiasi ora del giorno e della notte, dell'arrivo di atti processuali>> (Cass. civ., 21 settembre 2017, n. 21915).
E tuttavia, la tesi fino ad ora sostenuta è stata nel senso per il quale il legislatore non avrebbe distinto la posizione del notificante da quella del destinatario della notifica, quando il notificante abbia richiesto la notificazione dopo le ore 21,00 (Cass. n. 30766/2017). In sostanza, si è in questo modo proceduto ad una interpretazione della norma secondo la quale, a fini di tutela del riposo del destinatario, gli effetti della notifica sarebbero posticipati alle ore 7,00 del giorno dopo anche per il notificante, quelle volte in cui costui eseguisse la spedizione a mezzo PEC dopo le ore 21,00, e fino alle 24,00. Ridotta all'osso, la norma avrebbe così introdotto una vera e propria sanzione processuale per il notificante, nel senso che avrebbe previsto un vero e proprio divieto di procedere a notificazione tra le 21,00 e le 7,00, con la sanzione processuale della posticipazione dei relativi effetti a quest'ultimo orario. La tesi, come visto già più volte ribadita dalla Corte di Cassazione, è stata sottoposta a denuncia di incostituzionalità da parte della Corte d'Appello di Milano, che ha tuttavia fatto propria l'interpretazione dell'art. 16-septies, d.l. n. 179/2012 appena vista. E ha ritenuto di sollevare la questione in relazione ad alcuni profili specifici: <<a) per violazione dell'art. 3 Cost., in quanto situazioni differenti vengono trattate dal legislatore in modo ingiustificatamente uguale o simile; b) per violazione dell'art. 3 Cost., sotto il profilo dell'irragionevolezza dell'art. 16-septies, che estende il termine previsto dall'art. 147 c.p.c. alle notifiche a mezzo PEC senza tener conto della differente natura del mezzo di notificazione; c) per violazione degli artt. 24 e 111 Cost., in quanto, nel caso di notifica effettuata a mezzo PEC, la previsione di un limite irragionevole alle notifiche l'ultimo giorno utile per proporre appello comporta una grave limitazione del diritto di difesa del notificante>>.
La Corte milanese aveva ipotizzato una possibile interpretazione costituzionalmente orientata (con la scissione degli effetti della notifica tra notificante e notificato, nel senso che per il primo si sarebbero avuti al momento della generazione della ricevuta di accettazione, e per il secondo alle 7,00 del giorno dopo), e tuttavia aveva ritenuto di non poterla percorrere, perché essa avrebbe implicato la abrogazione della norma, come da premessa interpretativa proposta. La decisione in commento è invece giunta alla soluzione della scissione degli effetti tra notificante e notificato, senza aver ritenuto di sollevare la questione di illegittimità costituzionale.
Si tratta di una soluzione che appare condivisibile, anche laddove non ha percorso la strada dell'incidente di costituzionalità. Militano a favore di questa soluzione ragioni di uniformità e di ragionevolezza di sistema, che investono il momento di interpretazione della norma. Il richiamo all'art. 147 c.p.c., nella disposizione contenuta nel d.l. n. 179/2012 (art. 16-septies), deve essere inteso come rivolto alla intera elaborazione interpretativa che lo ha contraddistinto, che come visto è infine giunta a individuarne lo scopo nella necessità di tutela del destinatario, al punto che in assenza di eccezione da parte di costui, nessuna conseguenza deriverebbe da una notifica fuori dagli orari. L'inserimento della previsione di posticipazione degli effetti della notificazione alle ore 7,00 del giorno dopo non può allora che essere inteso come modalità prevista al fine di assicurare lo scopo di tutela del destinatario, rispetto ad una modalità di esecuzione della notificazione che la tecnologia consentirebbe in ogni momento, e senza che il destinatario sia posto nelle condizioni di esprimere un valido rifiuto, come invece avverrebbe con le modalità tradizionali.
L'equivoco prospettico, che può essere individuato nella giurisprudenza che fino ad ora si è occupata della questione, sta nell'aver inteso una forma di tutela prevista per il destinatario, alla stregua di un vero e proprio divieto per il mittente, di procedere alla notificazione al di fuori degli orari previsti nella norma. In tal modo si è introdotta una sanzione mediante l'interpretazione della disposizione, peraltro per la sola modalità di notificazione telematica, senza tuttavia che il dato normativo la preveda, e senza che essa sia necessaria rispetto allo scopo perseguito dal legislatore. E si è di fatto ridotto il termine processuale a disposizione del notificante, proprio quando l'avvento delle nuove tecnologie avrebbe dovuto rappresentare un elemento di novità in vista dell'incremento delle possibilità previste in favore delle parti processuali. Il risultato, paradossale, sarebbe nel senso che proprio quando il notificante potrebbe avvalersi delle intere 24 ore dell'ultimo giorno utile, per la notifica, non di meno sarebbe in realtà limitato temporalmente nelle sue attività fino alle ore 21,00. E ciò pur se il destinatario della notificazione sia normativamente tutelato, con la posticipazione degli effetti alle ore 7,00 dell'indomani.
In sostanza una sanzione processuale non solo non espressamente prevista dalla norma, ma addirittura in assenza di un reale pregiudizio per la controparte, che come tale dovrebbe essere del tutto privo di effetti (Cass. sez. un., 18 aprile 2016, n. 7665), che in motivazione ha chiarito che <<La denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme di rito non tutela l'interesse all'astratta regolarità del processo, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione (Cass., sez. trib., n. 26831/2014). Ne consegue che è inammissibile l'eccezione con la quale si lamenti un mero vizio procedimentale, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o possa comportare altro pregiudizio per la decisione finale della Corte>>).
Peraltro un equivoco prospettivo è presente anche nella ordinanza della Corte di Milano, che pure ha avuto il merito di porre al centro del dibattito la reale portata della norma. In questo caso si tratta della ritenuta impossibilità di giungere ad una interpretazione costituzionalmente orientata, basata tuttavia su una lettura della norma che ha ritenuto di escludere la scissione degli effetti per i due soggetti della notificazione, mediante la valorizzazione dell'argomento della necessaria unitarietà di posizione rispetto alla posticipazione degli effetti della notifica, che in realtà la norma non impone come scelta obbligata.
Appare allora ben possibile, e anzi doveroso, giungere ad una interpretazione delle norme nel senso della scissione degli effetti tra notificante e notificato, quando la procedura sia eseguita con le modalità telematiche dirette da parte del difensore, con la conseguenza che la ricevuta di accettazione entro le ore 24,00 sarà sufficiente per ancorare la notifica a tale giornata (per il mittente), mentre per il destinatario essa sarà intesa come perfezionata alle 7,00 del giorno successivo. Conclusioni
La decisione della Corte barese appare frutto di una approfondita lettura delle norme, ma soprattutto appare ancorata alla necessaria valorizzazione del dato normativo processuale ordinario, quale necessario presupposto interpretativo delle norme dettate specificamente per il processo telematico.
Lo sforzo ermeneutico, in una situazione processuale nella quale il merito della decisione sarebbe stato comunque negativo per il ricorrente, appare ancor più meritorio, testimoniando la volontà, pur ponendosi in consapevole contrasto con opzioni interpretative sostenute in maniera autorevole, di perseguire l'obiettivo di giungere ad una decisione di merito (nel senso chiarito da Cass. sez. un., 20 luglio 2016, n. 14916, Rv. 640603 – 01, che in motivazione ha spiegato che <<Le forme degli atti, cioè, sono prescritte al fine esclusivo di conseguire un determinato scopo, coincidente con la funzione che il singolo atto è destinato ad assolvere nell'ambito del processo, e così, in definitiva, con lo scopo ultimo del processo, consistente nella pronuncia sul merito della situazione giuridica controversa: che il principio del <giusto processo>, di cui all'art. 111 Cost. ed all'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, comprenda, tra i valori che intende tutelare (oltre alla durata ragionevole del processo, all'imparzialità del giudice, alla tutela del contraddittorio, ecc.), il diritto di ogni persona ad un "giudice" che emetta una decisione sul merito della domanda ed imponga, pertanto, all'interprete di preferire scelte ermeneutiche tendenti a garantire tale finalità, costituisce affermazione acquisita nella giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass., sez. un., n. 15144 del 2011, n. 17931 del 2013, n. 5700 del 2014, nonché Cass. n. 3362 del 2009, n. 14627 del 2010, n. 17698 del 2014, n. 1483 del 2015), anche alla luce di quella della Corte EDU, la quale ammette limitazioni all'accesso ad un giudice solo in quanto espressamente previste dalla legge ed in presenza di un rapporto di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito (v., tra altre, Omar c. Francia, 29 luglio 1998; Bellet c. Francia, 4 dicembre 1995), ponendo in rilievo la esigenza che tali limitazioni siano stabilite in modo chiaro e prevedibile (v., ad es., Faltejsek c. Rep. Ceca, 15 agosto 2008)>>).
La relativamente recente normativa sul processo telematico deve comunque fisiologicamente scontare un periodo di confronto tra i soggetti variamente coinvolti. Appare pertanto comprensibile che vi siano scostamenti anche profondi, quando non vere e proprie divergenze, rispetto alle varie tematiche. La linea di tendenza, tuttavia, non può omettere di considerare alcuni punti fermi. La tecnologia non può che rappresentare un mezzo ulteriore a disposizione delle parti, per facilitare le attività processuali, e non può risolversi in un aggravio dei rischi rilevanti, conseguenti a scelte processuali solo formalmente discordanti rispetto al dato normativo; la mera violazione delle regole processuali, quando priva di pregiudizio per la controparte, non può comportare sanzioni preclusive della decisione di merito, che rappresenta il reale obiettivo dell'accesso alla giustizia. - Punzi C., voce Notificazione (dir. proc. civ.), in Enciclopedia del Diritto, XXVII, Milano, 1978; - Cossignani F., Il tempo delle notificazioni telematiche e la ‘‘conciliazione delle opposte esigenze'', in Giur. It., 2018, 3, 617; - Bonafine A., La notifica telematica e la (ir)ragionevole applicabilità dell'art. 147 c.p.c., in in Giur. It., 2018, 2, 348. |