Spetta al RUP compiere la verifica di anomalia dell’offerta

02 Agosto 2018

La verifica di anomalia dell'offerta è di competenza esclusiva del RUP che può eventualmente avvalersi del supporto della Commissione, il cui parere comunque non è né obbligatorio né vincolante

La verifica dell'anomalia dell'offerta è di competenza esclusiva del RUP e non della Commissione: questo il principio da ultimo ribadito dal TAR Lombardia destinato a fare chiarezza nella ripartizione dei compiti interni alla Stazione appaltante in fase di gara. In particolare, il TAR ha chiarito che il coinvolgimento del Seggio di gara nell'attività di valutazione della congruità dell'offerta non solo non è obbligatorio ma, ove anche ci sia, il relativo parere non è affatto decisivo.

Tale interpretazione, del resto, si pone in linea con il dato testuale del Codice che, all'art. 31 (comma 3), d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, aassegna al RUP lo svolgimento di tutti i compiti relativi alle procedure di gara e, all'art. 77, attribuisce alla commissione il compito di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, ma nulla dice sulla eventuale verifica di anomalia.

Nel medesimo senso conduce anche la recente modifica delle linee guida ANAC n. 3/2016 in cui il richiamo al “supporto” della commissione è stato accompagnato dall'introduzione dell'aggettivo “eventuale”, riferito al supporto stesso (cfr. il punto 5.3 della versione aggiornata delle linee guida).

A tal riguardo, giova altresì rammentare che, nel parere della Commissione speciale 14 settembre 2016, n. 1919, reso sull'originaria versione delle Linee guida, il Consiglio di Stato aveva ritenuto che “nel disporre che la stazione appaltante possa prevedere ulteriori adempimenti, tra i quali la "valutazione della congruità delle offerte tecniche, svolta in collaborazione con il responsabile del procedimento" (RUP), assegna alla commissione funzioni non autorizzate dalla legge.


I compiti diversi da quelli indicati dalla legge spettano alla stazione appaltante, e. ove non intestati espressamente in capo a diverso organo, competono al RUP in virtù della sua competenza generale e residuale (cfr. art. 86, al comma 3, del Codice previgente e artt. 31, comma 3 e 97 del nuovo Codice)”.

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