L’ex coniuge ha diritto alla restituzione delle spese sostenute per la migliore sistemazione dell’abitazione solo se necessarie e urgenti

Maurizio Tarantino
03 Agosto 2018

Chiamata ad accertare la legittimazione della restituzione delle spese sostenute nell'àmbito del contratto di comodato ad uso familiare, la Corte di Cassazione ha evidenziato che l'azione di illecito arricchimento non può essere riconosciuta in favore del comodatario per recuperare dal comodante...
Massima

In àmbito di comodato ad uso familiare, i genitori comodanti non sono obbligati al rimborso delle spese sostenute dal comodatario durante la convivenza familiare per la migliore sistemazione dell'abitazione coniugale; tali spese, invece, devono essere restituite quando sono state soggettivamente necessarie e urgenti come quelle relative alla fornitura della messa in opera degli infissi e l'impermeabilizzazione del lastrico solare.

Il caso

A seguito di separazione, il giudice aveva assegnato la casa coniugale a Caia (comodataria). Successivamente, però, Tizio (ex marito di Caia) chiamava in giudizio i comodanti (genitori di Caia) chiedendo loro il rimborso di tutte le spese sostenute per l'immobile in quanto si trattava di appartamento ancora da rifinire.

Si costituivano i convenuti chiedendo il rigetto della domanda e sostenendo che i lavori effettuati erano stati realizzati in adempimento di una obbligazione naturale e, pertanto, non ripetibile, in quanto l'attore si era obbligato ex art. 1333 c.c., ad eseguire le opere necessarie per rendere abitabile l'appartamento.

Nel giudizio di primo grado, a seguito di CTU, il Tribunale di Tivoli, in parziale accoglimento della domanda di Tizio, condannava i convenuti al rimborso delle sole opere urgenti e necessarie per la conservazione dell'immobile (fornitura messa in opera degli infissi e impermeabilizzazione lastrico solare), ai sensi dell'art. 1808, comma 2, c.c. Riconducendo il resto a spese irripetibili ex comma 1 del medesimo articolo. In pratica il giudice di primo grado aveva motivato la decisione riconducendo gli interventi eseguiti da parte attrice alla disciplina del comodato.

Avverso tale pronuncia, Tizio aveva proposto impugnazione. In tal giudizio di secondo grado, la Corte d'Appello di Roma riformava la pronuncia. Secondo la Corte territoriale, l'art. 1808, comma 2, c.c. non poteva applicarsi in quanto i comodatari avevano messo a disposizione dei futuri coniugi un immobile ancora da rifinire, non immediatamente abitabile, e che le opere di completamento erano state eseguite prima della celebrazione del matrimonio. In tale prospettiva, potevano dirsi integrati gli elementi costitutivi dell'azione generale di arricchimento, posto che l'impoverimento dell'appellante (ex comodatario) e il relativo arricchimento dei proprietari dell'immobile (comodanti) erano effetti conseguenti al soddisfacimento di un interesse indubbiamente proprio del comodatario, ma non coperti da alcun titolo di natura negoziale, né da una giusta causa.

Contro tale pronuncia, i comodanti hanno proposto ricorso per cassazione eccependo la falsa applicazione delle norme di diritto sull'applicabilità alla fattispecie della disciplina del comodato, nonché dell'art. 2041 c.c. in punto di arricchimento senza causa.

La questione

Le questioni in esame sono le seguenti: le spese sostenute dall'ex coniuge, nella casa concessa in comodato, sono ripetibili al momento della rottura del matrimonio? In quali circostanze spetta il rimborso delle spese sostenute dal comodatario?

Le soluzioni giuridiche

La vicenda in esame costituisce tipico esempio di comodato ad uso familiare, avendo i comodanti messo a disposizione della figlia e del suo futuro marito un immobile di loro proprietà in vista delle nozze.

Nel corso del giudizio, a seguito di CTU, non vi era alcun dubbio che tale immobile era ancora da rifinire e non immediatamente abitabile. Su tale aspetto, però, i comodanti avevano censurato il ragionamento della Corte d'Appello in merito all'art. 2041 c.c. in quanto Tizio comunque non avrebbe diritto a quanto richiesto, per avere approntato spontaneamente e, in piena coscienza, le opere di valorizzazione dell'immobile. Premesso ciò - a parere della cassazione - la Corte territoriale aveva errato nelle conseguenze relative alla restituzione di quanto speso da Tizio per rendere abitabile l'immobile destinato a casa familiare in quanto aveva ritenuto applicarsi il 2041 c.c. e non l'art. 1808 c.c.

Difatti, conformemente all'orientamento giurisprudenziale, gli ermellini hanno precisato che il comodatario che, avendo sostenuto delle spese ordinarie, si sia vista rigettata l'azione di rimborso avanzata ai sensi dell'art. 1808 c.c., non può esperire quella di illecito arricchimento, atteso che il requisito di sussidiarietà evocato dall'art. 2041 c.c., non consente che la relativa azione possa essere utilizzata in alternativa subordinata a quella contrattuale per eluderne gli esiti sfavorevoli, ove quest'ultima, sebbene astrattamente configurabile, non consenta in concreto il recupero dell'utilità trasferita all'altra parte, essendo piuttosto essa finalizzata ad impedire che gli spostamenti patrimoniali privi di giusta causa tra soggetti tra loro terzi per l'inesistenza o la nullità di un rapporto contrattuale, debbano essere “retrattati” nei limiti del minor valore tra arricchimento e danno (Cass. civ, sez. III, 30 giugno 2015, n. 13339; Cass. civ., sez. II, 27 gennaio 2012, n. 1216).

Pertanto, tale azione non può essere riconosciuta in favore del comodatario per recuperare dal comodante spese che, a termini dell'art. 1808, comma 1, c.c., siano state giudicate irripetibili. Di conseguenza se un genitore concede un immobile in comodato per l'abitazione della costituenda famiglia non è obbligato al rimborso delle spese, non necessarie né urgenti, sostenute da un coniuge durante la convivenza familiare per la migliore sistemazione dell'abitazione coniugale (Cass. civ., sez. III, 4 marzo 1998, n. 2407).

Alla luce di tutto quanto innanzi esposto, nel caso di specie, la Cassazione ha stabilito che sono spese soggettivamente necessarie e urgenti solo quelle relative alla fornitura della messa in opera degli infissi e l'impermeabilizzazione del lastrico solare. E come tali solo dette spese dovranno essere rimborsate. Tutte le altre spese sostenute da Tizio sono invece irripetibili ex art. 1808, comma 1, c.c. Per le suesposte ragioni, la Suprema Corte ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha confermato la sentenza del giudizio di primo grado.

Osservazioni

Capita frequentemente che i genitori concedano al figlio sposato un immobile in comodato affinché vi conduca la propria vita familiare; del pari, altrettanto spesso accade che, dopo la separazione, il giudice assegni la casa alla moglie collocataria della prole senza la possibilità, per i reali proprietari, di tornarne in possesso.

La giurisprudenza costante considera questo contratto come un comodato a termine e non come un comodato precario. La conseguenza è che i titolari del bene non possono chiederne la restituzione ad nutum, ma, al contrario, devono dimostrare un bisogno urgente. Infatti, secondo la Cassazione, il vincolo di destinazione del bene volto al soddisfacimento delle esigenze abitative conferisce all'immobile un termine implicito che non può considerarsi sciolto per effetto della crisi coniugale (Cass. civ., sez. un., 29 settembre 2014, n. 20448).

Ebbene, dopo questa doverosa precisazione, si osserva che la pronuncia in esame offre punti di riflessione in merito alla natura delle spese. In argomento, si osserva che l'art. 1808 c.c. non distingue tra spese autorizzate e spese ad iniziativa del comodatario, ma fra spese sostenute per il godimento della cosa e spese straordinarie, necessarie ed urgenti affrontate per conservarla, con la conseguenza che l'eventuale autorizzazione del comodante non è in nessuno dei due casi discrimine per la ripetibilità degli esborsi effettuati dal comodatario.

La ratio di tale distribuzione è dunque rinvenibile nell'obbligo per il comodatario di preservare il bene e mantenerlo nell'originario stato di consistenza, mentre, per converso, il comodante sarà tenuto a corrispondere tutte quelle spese relative ad opere non preventivabili al momento della conclusione del contratto: tali spese straordinarie, se eventualmente sostenute dal comodatario in quanto necessarie ed urgenti per la conservazione del bene, dovranno essere rimborsate dal comodante, ex art. 1808, comma 2, c.c.

Per quanto riguarda le migliorie, anche se abbiano determinato un incremento di valore dell'immobile, dal chiaro tenore della norma, risulta implicitamente esclusa la possibilità che possa spettare un qualche rimborso (neppure nella forma dell'indennità o dell'indennizzo) per esborsi che, ancorché abbiano determinato un miglioramento, non siano risultati necessari per far fronte ad improcrastinabili esigenze di conservazione della cosa. In tal senso si è già espressa la giurisprudenza la quale ha escluso la possibilità per il comodatario di agire in via sussidiaria, con l'azione di arricchimento senza causa, stante l'assenza di specifiche previsioni in tema di miglioramenti apportati dal comodatario (Cass. civ., sez. II, 27 gennaio 2012, n. 1216).

Ne consegue che deve riconoscersi al comodatario soltanto l'ius tollendi per le addizioni.Infatti, il comodatario il quale, al fine di utilizzare la cosa, debba affrontare spese di manutenzione anche straordinarie, può liberamente scegliere se provvedervi o meno, ma, se decide di affrontarle, lo fa nel suo esclusivo interesse e non può, conseguentemente, pretenderne il rimborso dal comodante (Cass. civ., sez. III, 6 novembre 2002, n. 15543).

Premesso quanto innanzi esposto, nella vicenda in esame, la pronuncia in commento della corte di legittimità precisa meglio che al comodatario non sono rimborsabili le spese straordinarie non necessarie ed urgenti, anche se comportano miglioramenti, né sotto il profilo dell'art. 1150 c.c., perché egli non è possessore, né sotto quello dell'art. 936 c.c., perché non è terzo anche quando agisce oltre i limiti del contratto, né infine sotto quello dell'art. 1595 c.c., in via di richiamo analogico, perché un'indennità per i miglioramenti è negata anche al locatario la cui posizione è molto simile a quella comodatario.

Ed ancora, secondo una pronuncia di merito, l'intera opera di ristrutturazione di un appartamento non appare in alcun modo riconducibile al concetto di conservazione della cosa. Quanto, poi, al presupposto della necessarietà e urgenza il medesimo va riguardato dal punto di vista obiettivo, e non in ragione delle esigenze soggettive del comodatario, sicché possono ritenersi tali i soli interventi impossibili da procrastinare senza compromettere la integrità della cosa stessa (Trib. Bari 5 giugno 2007). Per completezza dell'argomento in esame, quanto all'azione di illecito arricchimento ex art. 2041 c.c., si osserva che, in analoga fattispecie di restituzione, ad oggi esiste una diversa pronuncia di legittimità. Tale provvedimento (Cass. civ., sez. II, 11 aprile 2014, n. 8594) ha sottolineato che si deve trattare di una ripetizione dell'indebito e non già di una domanda di arricchimento senza giusta causa. In pratica, dalla lettura del provvedimento, si intuisce che è possibile recuperare i soldi utilizzati per la ristrutturazione di una casa non propria poiché, sebbene lo scopo di chi paga i lavori sia quello di avvantaggiare la coppia con il rifacimento dell'appartamento, una volta che il matrimonio si spezza, tali migliorie restano ad esclusivo vantaggio del titolare dell'immobile. Quindi, secondo tale ragionamento, non essendo l'appartamento più adibito a casa coniugale, il proprietario comodante avrebbe ricevuto un pagamento senza titolo con il conseguente obbligo della restituzione.

In virtù di quanto esposto, si evidenzia che, secondo tale pronuncia, per recuperare il denaro, non deve essere esperita la domanda di «arricchimento senza causa» ex art. 2041 c.c., bensì la cosiddetta domanda di ripetizione dell'indebito prevista dall'art. 2033 c.c. che recita «chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato».

Guida all'approfondimento

Frivoli - Tarantino, Immobile ad uso abitativo: locazione e comodato, Admaiora, 2017, 243;

Frivoli - Tarantino, Il contratto di comodato nei rapporti di famiglia, Milano, 2014, 33;

Fantetti, Responsabilità genitoriale e riforma della filiazione, Rimini, 2014, 155.

*Fonte www.dirittoegiustizia.it

Sommario