È legittimo il differimento dell'accesso agli atti fino all'aggiudicazione dell'appalto?

03 Agosto 2018

A presidio del principio di segretezza delle offerte, con riguardo alle offerte presentate dagli operatori concorrenti partecipanti alla pubblica gara, è legittimo il differimento dell'accesso agli atti opposto all'istante dalla Stazione Appaltante fino a quando non sia intervenuta l'aggiudicazione della gara.

Con ricorso presentato dinnanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio un operatore economico impugnava la propria esclusione dalla gara indetta da un'azienda ospedaliera per l'affidamento del servizio integrato di vigilanza, sicurezza e custodia dei relativi presìdi.

Per quel che qui rileva, unitamente alla suddetta esclusione, veniva altresì impugnato il silenzio diniego maturatosi sull'istanza di accesso agli atti presentata dal medesimo ricorrente eriguardante tutte le operazioni di gara e le offerte tecniche ed economiche presentate dalle altre imprese concorrenti.

Più nel dettaglio, al ricorrente era stato consentito l'accesso ai verbali pubblici e riservati della commissione di gara ma non anche alle offerte tecniche ed economiche, stante la mancata intervenuta aggiudicazione dell'appalto in oggetto.

La questione giuridica prospetta ha dunque ad oggetto la legittimità della mancata ostensione delle offerte tecniche ed economiche delle imprese partecipanti prima che sia intervenuta l'aggiudicazione.

Ad avviso del TAR, il principio di segretezza delle offerte (tecniche ed economiche) impone che queste non possano essere conosciute prima che sia intervenuta l'aggiudicazione. A presidio di tale principio, infatti, l'art. 53, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 50 del 2016, preveda espressamente il differimento dell'accesso "in relazione alle offerte fino all'aggiudicazione".

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