Nulla la notificazione di motivi aggiunti se non eseguita agli indirizzi PEC dei difensori

Redazione scientifica
06 Agosto 2018

Il TAR Toscana ha sancito la nullità della notifica dei motivi aggiunti eseguita nei confronti dei controinteressati e dell'Amministrazione presso la segreteria del TAR anziché agli indirizzi PEC dei difensori; tale nullità sussiste anche se la parte abbia volontariamente eletto domicilio presso la segreteria dell'ufficio giudiziario.

Notificazione dei motivi aggiunti presso la cancelleria del TAR. In un contenzioso tra una società agricola e un Comune, la controricorrente ha eccepito la nullità (per violazione dell'art. 25 c.p.a.) della notificazione dei motivi aggiunti proposti dalla società ricorrente in corso di causa, poiché la notifica è stata eseguita a mezzo del servizio postale dei controinteressati e dello stesso Comune presso la segreteria del TAR.
La società, tuttavia, ha replicato che l'art. 16-sexies del d.l. n. 179/2012 non si applica nel caso in cui la parte si domicili volontariamente presso la segreteria dell'ufficio giudiziario, dovendosi distinguere l'ipotesi in cui la domiciliazione presso la segreteria costituisca il frutto di una libera scelta della parte da quella in cui essa discenda dalla legge. Nel primo caso, la notificazione in segreteria sarebbe valida ed efficace ai sensi dell'art. 82 r.d. n. 37/1934, non essendovi alcuna norma che vieti alla parte di domiciliarsi elettivamente presso l'ufficio giudiziario procedente, mentre il novellato art. 25 c.p.a. riguarderebbe il solo caso della domiciliazione ex lege.

Nullità della notificazione e prevalenza del domicilio digitale. Decidendo sulla questione, il TAR Toscana esamina il disposto dell'art. 25 c.p.a. e dell'art. 16-sexies del d.l. n. 179/2012, rilevando che quest'ultimo, applicabile anche al PAT, prevede che può procedersi alle notificazioni degli atti al difensore presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario solo ove non sia possibile effettuarla utilizzando l'indirizzo PEC per cause non imputabili al destinatario. Anche in tal caso, dunque, vi è la residualità delle notificazioni effettuate presso le segreterie degli uffici giudiziari rispetto a quelle eseguite presso il domicilio digitale.
Inoltre, i Giudici richiamano la giurisprudenza della Cassazione (Cass. civ., 8 giugno 2018, n. 14914; Cass. civ., 14 dicembre 2017, n. 30139) la quale è ferma nel sostenere che la prescrizione dettata dall'art. 16-sexies “prescinde dalla stessa indicazione dell'indirizzo di posta elettronica ad opera del difensore, trovando applicazione direttamente in forza dell'indicazione normativa degli elenchi/registri da cui è dato attingere l'indirizzo PEC del difensore”.
Inoltre, i Giudici richiamano il principio secondo cui in caso di mancata osservanza dell'onere di elezione di domicilio per gli avvocati che esercitano il proprio ufficio al di fuori della circoscrizione del tribunale a cui sono assegnati, la domiciliazione ex lege presso la cancelleria dell'autorità giudiziaria procedente opera solo se il difensore non ha indicato il proprio indirizzo PEC.
Una volta ammessa la possibilità di procedere alla notifica a mezzo PEC, dunque, non vi è alcuna giustificazione o base normativa per l'esecuzione della notifica presso la cancelleria (Cass. civ., sez. VI, 7 novembre 2017, n. 26403).
Nella medesima direzione, l'art. 13 del d.P.C.M. n. 40/2016 stabilisce che le comunicazioni di segreteria sono effettuate per via telematica all'indirizzo PEC del difensore risultante dai pubblici elenchi.
Alla luce dei rilievi svolti, il Consiglio di Stato afferma la nullità della notificazione dei motivi aggiunti.

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