L’associazione segreta e la capacità interferire sull’esercizio delle funzioni di organi costituzionali e di amministrazioni pubbliche
06 Agosto 2018
La Corte di cassazione, Sez. V, con sentenza n. 33146/2018, ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata in relazione alla contestazione secondo cui il ricorrente avrebbe preso parte ad un'associazione segreta, occultandone l'esistenza all'interno di associazioni palesi, tenendo segrete le reali finalità ed attività sociali, al fine di porre in essere attività dirette a interferire sull'esercizio delle funzioni di amministrazioni pubbliche locali, influenzandone scelte ed indirizzi, così da consentire all'imputato e al tessuto relazionale e coacervo di interessi di cui egli è portatore, di restare baricentrico nella vita politica e nella relazione con i membri elettivi degli organi rappresentativi e con i dirigenti degli enti, indirizzandone le determinazioni in maniera osmotica agli interessi ed alle strategie della 'ndrangheta di Reggio Calabria. Nelle motivazioni della sentenza citata i giudici di legittimità hanno chiarito quali siano gli elementi costitutivi dell'associazione segreta.
L'associazione segreta ex art. 1 l. 17/1982 deve costituire una sorta di “contropotere” a quello legittimamente costituito, con finalità opposte a quelle democratiche e con la forza del gruppo organizzato; altresì deve essere in grado di interferire sull'esercizio delle funzioni di organi costituzionali e di amministrazioni pubbliche. L'interferenza richiesta dal Legislatore è qualcosa di più pregnante rispetto all'influenza su rappresentanti e pubblici dipendenti, pur se esercitata con modalità confidenziali e non pubbliche. Se quest'ultima connota un condizionamento della volontà e delle scelte altrui, ottenuto spontaneamente grazie alla propria personalità, autorevolezza o potere, l'interferenza, invece, è un intervento indebito in ambiti e situazioni pubblici o privati e coincide con un profilo di ingerenza, intromissione.
La fattispecie di associazione segreta si configura come un reato associativo a struttura complessa in quanto – descrivendo come condotte di partecipazione qualificata, la promozione, la direzione e l'attività di proselitismo – per l'integrazione della tipicità richiede che il sodalizio si sia già costituito; pertanto è penalmente irrilevante la condotta di costituzione ovvero la mera esistenza dell'associazione. Nei reati associativi a struttura complessa, la norma incriminatrice non punisce la semplice costituzione dell'associazione ma delinea una sorte di fattispecie a formazione progressiva, per cui oltre all'esistenza dell'associazione nei suoi elementi essenziali (pluralità di soggetti; programma criminoso comune; stabile struttura organizzativa), la legge esige un quid pluris ossia l'attività esterna per la realizzazione del programma criminoso da parte dei consociati. Per aversi un reato meramente associativo è invece sufficiente la semplice costituzione di un'associazione che persegue un programma criminoso.
A sua volta il reato associativo, in generale, si distingue dal concorso di persone per il programma criminoso che, nel primo caso ha ad oggetto un numero indeterminato di delitti e pertanto richiede un vincolo stabile; mentre nel concorso di persone ha a oggetto un numero determinato di delitti, indice dell'esistenza di un vincolo occasionale. |