Appello. La “specificità dei motivi” dopo la legge 103/2017
09 Agosto 2018
La Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 34504/2018, è intervenuta in tema di specificità dei motivi dell'appello dopo la l. 103/2017. Nel caso di specie con il ricorso in Cassazione l'imputato deduceva la violazione della legge processuale e correlato vizio di motivazione per avere la Corte territoriale apprezzato erroneamente la specificità dei motivi d'appello (limitati al trattamento sanzionatorio) senza operare una interpretazione ispirata al favor impugnationis. I giudici di legittimità hanno dichiarato il e ha affermato che: «la riforma delle impugnazioni tende a ricondurre l'appello nell'alveo di giudizio destinato al controllo sulla decisione impugnata, con finalità dissuasive rispetto a impugnazioni dilatorie o troppo generiche, in piena attuazione del c.d. principio del tantum devolutum quantum appellatum e in tale impostazione la specificità dei motivi – con l'indicazione dei specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto – diviene elemento essenziale ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione, che non può limitarsi alla rivalutazione di argomentazioni sulle quali il giudice di prime cure si sia già espresso, ovvero tendere alla prospettazione della mera ricostruzione alternativa dei fatti, senza l'indicazione delle fonti di prova da cui si deduce la differente ricostruzione. Di conseguenza, così come previsto per tutte le impugnazioni, a seguito della riforma, anche nell'appello il combinato disposto degli artt. 581, comma 1, lett. c) e 591, comma 1, lett. c) c.p.p. comporta l'inammissibilità dell'impugnazione in caso di genericità dei relativi motivi: per escludere tale patologia, come ampiamente ribadito in dottrina, è necessario che l'atto individui il punto che intende devolvere alla cognizione del giudice di appello, enucleandolo con puntuale riferimento alla motivazione della sentenza impugnata e specificando tanto i motivi di dissenso alla decisione appellata che l'oggetto della diversa deliberazione sollecitata presso il giudice del gravame». |