Quando si giustifica la revocazione per ingratitudine ex art. 801 c.c.?
16 Agosto 2018
Il depauperamento doloso del patrimonio del donante, per causa imputabile al donatario, in tanto giustifica la revocazione per ingratitudine, di cui all'art. 801 c.c., in quanto si dimostri di notevole importanza e tale da escludere o diminuire grandemente le residue sostanze tenute per sé dal donante (nel caso di specie, lo spoglio del fondo gravato da usufrutto denunciato dal donante deve ritenersi del tutto indimostrato: il denunciato cambio delle serrature che consentivano l'accesso al fondo rustico donato appare assolutamente incompatibile con le gravi e documentate condizioni fisiche del donatario il quale, costretto a letto da grave malattia, non poteva avere modo di rendersi autore materiale di alcuno spoglio). |