Dal Tribunale di Cuneo la Nota Informativa sulle vendite telematiche

17 Agosto 2018

Dall'Ufficio Fallimenti del Tribunale di Cuneo la Nota Informativa sulle vendite telematiche, destinata ai professionisti incaricati nelle procedure concorsuali.

TRIBUNALE DI CUNEO

UFFICIO FALLIMENTI

Ai signori professionisti incaricati nelle procedure concorsuali e di sovraindebitamento e p.c.

Agli Ordini professionali interessati

OGGETTO: NOTA INFORMATIVA SULLE VENDITE TELEMATICHE

A seguito dell'entrata in vigore della normativa sulle vendite telematiche, appare opportuno definire sintetiche linee di indirizzo rivolte ai professionisti che operano nelle procedure concorsuali e di sovraindebitamento.

Occorre partire dalla considerazione che la normativa di riferimento, come novellata è data dagli artt. 490 comma 1, 569 comma 4 c.p.c. nonché dagli artt. 161-ter e 161-quater disp att c.p.c., è dettata espressamente e solamente per le vendite nell' ambito dell'esecuzione individuale, per le quali la modalità telematica è la regola, mentre la modalità non telematica è l'eccezione, dovendosi sul punto motivare per la scelta diversa.

Pertanto, assumendosi essere l'art. 107 l.f. la norma cardine per le vendite fallimentari e prevedendo tale disposizione un duplice regime, la cui scelta è rimessa al curatore, si può subito dire che se il curatore opterà per la modalità di vendita secondo il comma 2 art. 107 l.f., è giocoforza ritenere che la vendita con modalità telematica sia la regola, perché tale vendita seguirà le disposizioni sopra richiamate del c.p.c e pertanto il curatore può essere lui stesso delegato alla vendita o potrà delegare l'attività ad altro soggetto;in ogni caso sarà il delegato a scegliere il gestore della vendita con modalità telematica.

L'art 107, comma 1, l.f. invece prevede l'adozione di "procedure competitive" quale modalità per la liquidazione dell'attivo.

La collocazione di tale disposizione al comma 1 non è priva di significato, ben volendo il legislatore con la riforma del 2006 manifestare la prevalenza e preferenza di tale tipo di vendita su quella disciplinata dal codice di rito.

Non constano norme che espressamente impongano nel caso della vendita con procedure competitive l'adozione della modalità telematica.

Tuttavia, disponendo la norma - art 107, comma 1, citato- che il curatore può avvalersi di soggetti specializzati, assicurando la massima informazione e partecipazione degli interessati, e quindi professando la rilevanza della competitività e della trasparenza, si può affermare che la vendita con modalità telematica è la forma che meglio di tutte assicura il soddisfacimento di tali due esigenze.

Conseguentemente quando il curatore opterà - nel programma di liquidazione- per la vendita ai sensi dell'art. 107, comma 1, l.f. ben può scegliere di vendere con modalità telematiche.

Appare quindi evidente che spetta solo e sempre al curatore scegliere se vendere ai sensi del primo o del secondo comma dell'art. 107 l.f.; nel primo caso la vendita con modalità telematica è una opzione, nel secondo caso la regola (cui si può fare eccezione motivando).

Altro elemento di novità è dato dalla gestione delle visite degli immobili posti in vendita e delle ricognizioni degli altri beni; esse devono essere richieste (salvo specifiche esigenze) tramite PVP che impone di inserire la figura del CUSTODE, la cui individuazione sarà rimessa al curatore, il quale o svolgerà egli stesso le "veci" del custode o nominerà altro soggetto come coadiutore ex art. 32 l.f..

Per i beni MOBILI, al momento. non è prevista la richiesta telematica tramite P.V.P.:pertanto i curatori procederanno nelle forme ritenute più opportune.

Al momento il P.V.P non dispone di un ambiente telematico per l'invito ad offrire rivolti al pubblico mercato e pertanto, in tal caso, non corre l'obbligo della pubblicità dell'invito sul portale (e quindi del pagamento del contributo di euro 100,00 a lotto); la pubblicità dell'invito ad offrire sarà garantita come è stato fatto fino ad oggi (giornali, siri privati); tuttavia, ove pervenga una offerta che sarà posta a base d'asta, occorre procedere con la pubblicità sul PVP ed il pagamento del contributo.

La scelta del gestore deve essere fatta, come detto, dal curatore (o dal delegato) che sul sito del Ministero di Giustizia, seguendo il percorso >> Strumenti > > Elenchi e Registri, può consultare (tra gli altri), il Registro gestori VENDITE TELEMATICHE >>REGISTRO online> >; per ogni gestore iscritto compare la denominazione, l'indirizzo la sede, la corte di appello, il sito web, la pec, PDG e relativa data.

Quanto ai criteri che devono ispirare la scelta del singolo gestore si evidenzia che, pur essendo sempre valido il criterio di tendenziale rotazione (inteso peraltro in modo tale da perseguire prima di tutto gli interessi del ceto creditorio), appare necessario che esso sia adeguatamente integrato.

Infatti l'art. 10, comma 3, d.m. n. 32/2015, prescrive che il gestore deve dotarsi di un manuale operativo dei servizi in cui vengono descritte le modalità di esecuzione dei servizi, i prezzi praticati, con indicazioni di eventuali differenziazioni per distretto di Corte di Appello o circondario di Tribunale; le modalità di esecuzione dei servizi e i relativi prezzi devono essere pubblicati sui siti dei gestori delle vendite telematiche (la violazione di tali obblighi può, nei casi più gravi, comportare la cancellazione del gestore dal registro).

Pertanto il curatore/delegato deve prima di tutto effettuare tale verifica.

Sovvengono poi come utili ai fini della scelta altri criteri:

-chiarezza del sito del gestore;

-facilità di navigazione nel sito del gestore (considerando che gli interessati all'acquisto non sono "addetti ai lavori");

-chiarezza delle condizioni praticate nei servizi;

-chiarezza dei costi praticati, in modo da poterli comparare, privilegiando le prestazioni a prezzo fisso rispetto a quello percentuale nell'ottica del contenimento dei costi gravanti sulla procedura;

-celerità dell'assistenza prestata dal gestore.

Le modalità della vendita telematica sono tre: VENDITA SINCRONA – ASINCRONA MISTA; spetta al curatore decidere quale tipo di vendita scegliere, peraltro apparendo preferibile la modalità asincrona.

Infine, analoghe considerazioni possono valere per i concordati con cessioni dei beni, per effetto del richiamo contenuto nel comma 5 dell'art. 182 l.f. e per le procedure di sovraindebitamento.

Cuneo, 25 maggio 2018

Depositato in cancelleria il 31 maggio 2018

Il Presidente della Sezione civile:

dr. Alberto Tetamo

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