Ai fini ICI, rileva il valore venale al 1° gennaio dell’anno di imposizione

La Redazione
17 Agosto 2018

Ai fini ICI, ai sensi dell'art. 5, quinto comma, D.Lgs. n. 504/1992, “per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione...

Ai fini ICI, ai sensi dell'art. 5, quinto comma, D.Lgs. n. 504/1992, “per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche”.

Nella fattispecie oggetto della pronuncia, postulando che il “fatto nuovo”, rilevante a condizionare negativamente il valore venale in comune commercio, sia emerso nel corso del 2008, anno in cui la Commissione Paesaggio aveva differito l'esame della proposta in attesa del parere della Soprintendenza dei beni architettonici e paesaggistici sul citato rinvenimento, ne consegue che per tale anno l'imponibile non possa che essere il valore venale in comune commercio al 1° gennaio 2008, radicalmente diverso da quello relativo alle annualità successive.