Tribunale di Livorno: linee guida per i curatori delle vendite telematiche

22 Agosto 2018

Dal Tribunale di Livorno le Linee guida per i curatori delle vendite telematiche, aggiornate a marzo 2018.
Introduzione

TRIBUNALE DI LIVORNO

Sezione fallimentare

Il Tribunale fallimentare, al fine di organizzare le procedure fallimentari secondo modalità di gestione il più possibile omogenee ed efficienti, invita i curatori ad attenersi alle seguenti

LINEE GUIDA

(versione 1.6 – marzo 2018)

Adempimenti del curatore

1. Accettazione dell'incarico (art. 29 l.fall.)

Entro 2 giorni dalla conoscenza della nomina, il curatore comunica l'accettazione dell'incarico, dichiarando che non sussistono cause d'incompatibilità (art. 28, comma 3, l. fall.) (il mancato rispetto dei termini comporta la sostituzione).

2. Adempimenti telematici

PEC del fallimento: in caso di fallimento, il curatore, entro i quindici giorni successivi all'accettazione a norma dell'art. 29 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, comunica ai sensi dell'art. 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, i dati necessari ai fini dell'eventuale insinuazione al passivo della procedura concorsuale.

PEC del Curatore/commissario: il curatore fallimentare, il commissario giudiziale (nel concordato preventivo), il commissario liquidatore e il commissario giudiziale (nell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi) entro 10 giorni dalla nomina, comunicano al Registro delle Imprese, ai fini dell'iscrizione, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (Legge di stabilità 2013 (l. n. 228/2012), all'art. 1 comma 19, n. 2-bis).

Deposito telematico degli atti: si ricorda che è obbligatoria l'osservanza delle modalità telematiche (c.d. Processo Civile Telematico) per tutte le procedure concorsuali con riferimento al deposito degli atti e dei documenti da parte del curatore, del commissario giudiziale, del liquidatore, del commissario liquidatore e del commissario straordinario (art. 16-bis del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in l. 17 dicembre 2012, n. 221).

Si ricorda che gli atti debbono essere depositati nel formato pdf nativo e che, comunque, per le modalità di deposito, si rimanda al Vademecum distrettuale PCT consultabile sul sito internet del Tribunale di Livorno (http://tribunale.livorno.it/allegati_sito/vademecum_dist_pct1.pdf).

In occasione del deposito di istanze al Tribunale o al giudice delegato, il curatore avrà cura di:

a) indicare se il comitato dei creditori è stato costituito (COMITATO NON COSTITUITO/COSTITUITO);

b) specificare se la procedura disponga di fondi liquidi sufficienti, qualora sia richiesto impegno di spesa;

c) indicare il nominativo del professionista che si intende designare, se è richiesta autorizzazione alla nomina di un collaboratore;

d) allegare all'istanza, in formato .rtf, una bozza del provvedimento che il giudice è chiamato ad emettere (a titolo esemplificativo: ordinanze di vendita, decreti di trasferimento).

I curatori depositeranno telematicamente anche le istanze di liquidazione del compenso di cancellieri, stimatori, legali ed altri collaboratori (che depositeranno le loro istanze di liquidazione al curatore e non in cancelleria), unitamente al proprio parere di congruità.

3. Somme di pertinenza del fallimento (art. 34 l.fall.)

A norma dell'art. 34 l.fall., il curatore (o altro ausiliario del Tribunale) apre un conto corrente su una delle banche convenzionate con il Tribunale (v. sito internet del Tribunale), con facoltà di operare anche in via telematica, producendo copia del contratto con l'istituto di credito prescelto.

Per procedere al prelievo delle somme, l'ausiliario del giudice fa pervenire una richiesta di autorizzazione al prelievo predisponendo in formato .rtf una bozza di provvedimento del seguente tenore:

Autorizza il pagamento a favore di (inserire nome beneficiario) in qualità di (inserire ruolo del beneficiario: es. stimatore, custode, curatore, delegato, ecc.) di € (inserire somma), con addebito su (inserire: c/c bancario/libretto n. … acceso presso la Banca … o altro) a titolo di (inserire la motivazione del prelievo), disponendo che il Direttore di tale Istituto consenta l'addebito mediante (inserire la forma del prelievo: es. bonifico bancario/assegno circolare non trasferibile/Modello F24/Modello F23, ecc.).

Il giudice emetterà provvedimento telematico (eventualmente a mezzo apposito “timbro”) che costituirà titolo (o meglio: la cui copia conforme, rilasciata dalla Cancelleria, costituirà titolo) per ottenere il pagamento da parte della Banca.

Il prelievo delle somme potrà avvenire anche a mezzo di disposizione telematica da parte dell'ausiliario, previo invio alla banca – anche a mezzo PEC – di copia conforme dell'autorizzazione del giudice delegato.

I provvedimenti che rendono esecutivi i piani di riparto conterranno l'esplicita autorizzazione al prelievo delle somme (come da piano) e alla conseguente estinzione del conto.

Qualora sia necessaria la determinazione della somma (liquidazione) da parte del giudice, l'ausiliario fa pervenire una richiesta di liquidazione, predisponendo in formato .rtf una bozza di provvedimento del seguente tenore:

Liquida a favore di (inserire nome beneficiario) in qualità di (inserire ruolo del beneficiario: es. stimatore, custode, curatore, delegato, ecc.) per l'attività svolta, la somma di:

(inserire somma proposta, eventualmente minima e massima), a titolo di compenso,

(inserire spese imponibili) a titolo di spese imponibili,

(inserire spese non imponibili) a titolo di spese non imponibili,

oltre IVA e cassa previdenza come per legge, a carico di (inserire, se del caso, il soggetto cui le spese dovrebbero provvisoriamente essere poste a carico: es. creditore procedente, aggiudicatario, ecc.).

Successivamente alla liquidazione, l'ausiliario calcolerà l'esatta somma da prelevare.

Nel caso di disposizione telematica, l'ausiliario allegherà alla missiva contenente l'autorizzazione da far pervenire alla banca anche lo sviluppo del calcolo.

Resta inteso che il curatore si assume la responsabilità dell'esattezza del calcolo.

In ogni caso il g.d. emetterà un unico provvedimento autorizzativo (non deve essere richiesta l'emissione del c.d. “mandato”).

Copia dell'estratto conto dovrà essere periodicamente presentato in uno al rapporto riepilogativo nei tempi previsti ex art. 33 c. 5 l.fall..

4. Convocazione del fallito

Il Curatore convocherà al più presto il fallito (ditta individuale) o tutti i soci falliti ex art. 147 l.f. (società di persone) o i legali rappresentanti (società di capitali) e redigerà dettagliato verbale delle dichiarazioni rilasciate e dei documenti prodotti (in caso di mancata comparizione, la circostanza sarà evidenziata nella relazione ex art. 33 l. fall.).

5. Apposizione dei sigilli (art. 84 l. fall.)

A norma degli artt. 752 ss. c.p.c., si provvederà ad apporre i sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore redigendo verbale e chiedendo, ove necessaria, l'assistenza della forza pubblica;

Per i beni situati in più luoghi, l'apposizione può essere delegata ad uno o più coadiutori (artt. 84 c. 3 e 32 c. 2 l.f.).

Il verbale deve essere depositato in cancelleria.

Può essere opportuno, alla presenza del fallito, procedere ad una ricognizione dei beni redigendo un verbale e, se questo non fosse possibile, procedere a scattare foto dei beni in modo da poter controllare la conformità dello stato dei luoghi in sede del successivo inventario.

Occorrerà adottare tutti gli accorgimenti necessari per la conservazione dei beni in relazione alla loro eventuale deperibilità, al rischio di furto, al rischio d'incendio e ad eventuali altri pericoli, chiedendo nel caso di beni mobili registrati la consegna dei documenti di proprietà e delle chiavi (si valuterà l'opportunità, caso per caso, di stipulare contratti di assicurazioni e/o vigilanza).

6. Cassetto fiscale

Il Curatore richiede all'Agenzia delle Entrate il rilascio del codice PIN per l'accesso al servizio di “cassetto fiscale” che consente di recuperare le dichiarazioni dei redditi, i contratti registrati ed i modelli di versamento F23 e F24 presentati dal fallito: dati utili per la relazione art. 33 e per la ricerca di beni patrimoniali.

7. Corrispondenza del fallito (art. 48 l.fall.)

Il Curatore segnalerà agli uffici postali, che potrebbero ricevere comunicazioni dirette all'impresa fallita, l'avvenuta dichiarazione di fallimento.

Riceverà dal fallito, persona fisica, la corrispondenza, incluso email e fax, riguardante i rapporti compresi nel fallimento.

8. Comitato dei creditori (artt. 40-41 l.fall.)

Il Curatore acquisirà la disponibilità dei creditori, ove possibile a mezzo pec, ad essere nominati componenti del Comitato dei Creditori ai sensi dell'art. 40 c. 1 al fine di fornire indicazioni al G.D. in merito alla nomina del Comitato dei Creditori.

Segnalerà al giudice delegato i nominativi dei creditori, o di altri soggetti da questi designati, che avessero dato disponibilità a ricoprire l'incarico nonché di tutti gli altri creditori allo stato accertati, con indicazione, se possibile, dei relativi crediti e degli eventuali privilegi vantati e ciò anche nel caso in cui si presenti la necessità di sostituire uno o più membri del comitato.

La manifestazione di disponibilità del ceditore a far parte del Comitato dei creditori non costituisce presupposto indispensabile per la nomina dello stesso quale componente del comitato. Se non vi sono creditori disponibili, il curatore dovrà comunque procedere egualmente alla costituzione del comitato, presentando istanza al giudice delegato ed indicando i creditori che ritiene opportuno far nominare.

Immediatamente dopo la nomina del Comitato dei Creditori, provvederà a convocarlo affinché si riunisca entro 10 giorni per accettare la carica e per designare il Presidente.

In ogni caso, il curatore dovrà specificare in ogni istanza al G.D. se il comitato dei creditori sia stato costituito o meno, al fine di consentire al GD di provvedere in surroga (art. 41 c. 4).

Si ricorda che le determinazioni del comitato dei creditori devono essere espresse e che, pertanto, il silenzio del comitato equivale a inerzia, con conseguente necessità di intervento del giudice delegato.

9. Redazione inventario (art. 87 l.fall.)

Il Curatore avviserà il fallito ed il Comitato dei Creditori, se nominato, della data nella quale sarà redatto l'inventario nel più breve termine possibile; rimuoverà i sigilli e redigerà l'inventario unitamente al Cancelliere ed, eventualmente, allo stimatore designato dallo stesso curatore (art. 87, comma 2, l. fall.).

Redigerà processo verbale delle attività svolte, che dovrà essere depositato in cancelleria sempre in via telematica.

Verificherà l'eventuale sussistenza di beni di cui all'art. 87-bis l. fall. (beni gravati da diritti di terzi e beni del fallito in godimento a terzi).

Prima di chiudere l'inventario, chiederà al fallito se esistono altri beni, avvertendolo delle pene previste in caso di falsa dichiarazione (art. 220 l. fall.).

L'inventario deve essere redatto anche se negativo: il fallito deve fare la dichiarazione che non vi sono beni.

Nell'inventario devono essere indicati anche i beni immobili.

10. Trascrizione della sentenza di fallimento (art. 88 l. fall.)

In presenza di beni immobili, la sentenza di fallimento andrà trascritta dal curatore, salvo casi particolari ed in presenza di motivate ragioni (ad es. immobili che si trovino fuori del distretto), presso la Conservatoria competente, allegando una copia autentica del provvedimento.

In presenza di beni mobili iscritti nei pubblici registri, la sentenza va notificata ai pubblici registri, allegando l'estratto della sentenza ed indicando chiaramente i numeri di targa degli autoveicoli su cui effettuare la trascrizione (la trascrizione avviene in esenzione da spese).

La prova dell'avvenuta trascrizione dev'essere depositata immediatamente nel fascicolo telematico.

11. Libro giornale (art. 38 l. fall.)

Il Curatore predisporrà il Giornale del Fallimento (c.d. “libro cassa”) e lo farà vidimare, previa numerazione delle pagine, da almeno un componente il Comitato dei Creditori, se costituito, altrimenti operando il principio dell'art. 41 c. 4 l.fall..

12. Esercizio temporaneo dell'impresa (art. 104 l.fall.)

Il Curatore valuterà l'opportunità di proporre la continuazione temporanea dell'esercizio dell'impresa anche limitatamente a specifici rami (art. 104, comma 2, l.fall.) o l'affitto dell'azienda o rami della stessa (art. 104-bis l.fall.), previa acquisizione del parere favorevole del Comitato dei Creditori (si comunicherà in tal caso agli enti previdenziali e alla C.C.I.A.A. l'avvenuta autorizzazione del Tribunale alla continuazione dell'esercizio dell'impresa o l'affitto dell'azienda o rami di essa).

13. Rapporti pendenti (artt. 72 ss. l. fall.)

Il Curatore verificherà la situazione dei contratti pendenti alla data del fallimento ai fini delle conseguenti determinazioni (si segnalano i seguenti rapporti contrattuali, maggiormente ricorrenti: contratti preliminari di compravendita immobiliare anche relativi ad immobili da costruire, contratti di locazione finanziaria, contratti di locazione di immobili, contratto di affitto di azienda o rami di essa, contratti di appalto, contratti di assicurazione), valutando l'opportunità di sciogliersi nel termine di giorni trenta.

14. Contenzioso e nomina dei legali

Per le cause intraprese dal fallito, prima della dichiarazione di fallimento, il Curatore opererà ai sensi dell'art. 43 c. 3 l.fall., valutando l'opportunità di riassumere, entro tre mesi (art. 305 c.p.c.), il giudizio chiedendo al Giudice Delegato la relativa autorizzazione.

Nelle procedure post riforma, è il Curatore che provvede direttamente alla nomina dei legali delle procedure fallimentari, sia pure nel contesto di un generale controllo, anche preventivo, affidato al Giudice Delegato (e al Comitato dei creditori) sia in merito alla utilità e necessità di tali nomine al fine del perseguimento del massimo interesse per i creditori, sia in merito alla rispondenza delle nomine a criteri di correttezza deontologica (anche sotto il profilo di inesistenza di vincoli parentali o lavorativi con il Curatore), competenza, specializzazione, esperienza.

15. Relazione (Art. 33 l.fall.)

Come noto, l'art. 33 comma 1 l.f. prevede che il curatore entro sessanta giorni dalla dichiarazione di fallimento presenti al giudice delegato una relazione particolareggiata sulle cause e circostanze del fallimento, sulla diligenza spiegata dal fallito nell'esercizio dell'impresa, sulla responsabilità del fallito o di altri e su quanto può interessare anche ai fini delle indagini preliminari in sede penale.

Se si tratta di società la relazione deve esporre i fatti accertati e le informazioni raccolte sulla responsabilità degli amministratori e degli organi di controllo, dei soci e eventualmente di estranei alla società.

Segnalazione immediata di fatti rilevanti

Il curatore segnala immediatamente al giudice delegato e alla Procura della Repubblica ogni fatto significativo come la mancata consegna in tutto o in parte delle scritture contabili nei giorni immediatamente successivi alla dichiarazione del fallimento o l'assenza, la mancata presentazione o l'irreperibilità degli amministratori o concreti elementi informativi dai quali emerga già in modo evidente la distrazione di beni e la possibilità d'intervenire immediatamente ed efficacemente con dei sequestri, nonché eventuali ostacoli frapposti o comunque condotte ostative alle attività di ricostruzione e verifica contabile come il mancato invio della documentazione relativa ai rapporti bancari o delle schede contabili inteste alla fallita.

Pre-relazione

Atteso che, in ragione dell'esiguità del termine previsto, non sempre è possibile l'elaborazione di relazione completa, i curatori saranno comunque tenuti, entro il termine di 60 giorni, al deposito di relazione sommaria, che orientativamente fornisca le prime indicazioni, relazionando sulle attività compiute (a titolo meramente esemplificativo: apposizione dei sigilli, inventario, convocazione ed audizione del fallito, individuazione dei creditori e di debitori, comunicazione ad istituti di credito, tracciatura delle comunicazioni postali, acquisizione ed esame delle scritture contabili, apertura del cassetto fiscale, accertamenti presso il PRA e conservatoria) e sui riscontri ottenuti (art. 33 c. 2).

Prima Relazione

Nei successivi 60 giorni il curatore depositerà la relazione, anche tenuto conto delle valutazioni contabili effettuate, se necessario per il tramite di un consulente.

La prima relazione ex art. 33 indicherà:

- le generalità complete e l'attuale domicilio del fallito, ovvero degli amministratori, degli amministratori di fatto se riscontrati, dei sindaci e dei liquidatori nel caso in cui il fallimento riguardi società;

- l'accesso alla sede legale e alle eventuali sedi operative dell'impresa;

- le dichiarazioni rese dall'imprenditore in merito alle cause del fallimento;

- quali scritture contabili sono state consegnate o comunque rinvenute;

- le eventuali cause pendenti;

- i contratti pendenti;

- se esistono atti di disposizione suscettibili di revocatoria;

- l'attivo rinvenuto o da recuperare;

- prospettazione in ordine ai tempi di predisposizione del programma di liquidazione;

- eventuale acquisizione di elementi (documentali e/o testimoniali) tali da far ritenere che l'attività d'impresa fosse diretta da un imprenditore/amministratore di fatto;

- prime informazioni sull'entità del passivo, tipologie dei debiti ed epoca di formazione;

- cause dello stato di dissesto;

- informazioni su eventuali condotte distrattive ed elementi utili ai fini delle valutazioni in ordine alla responsabilità civile e penale dell'imprenditore;

- se non siano stati rinvenuti in sede di inventario beni che, invece, risultavano essere nella disponibilità del soggetto fallito;

- se risultino cessioni di beni o di azienda, o di rami della stessa per valori incongrui o a favore di persone fisiche o giuridiche riconducibili alla medesima compagine sociale del fallito o a soggetti collegati;

- se sussistono elementi tali da far ritenere l'eventuale prosecuzione, da parte del fallito, anche per interposta persona, di attività di impresa;

- l'eventuale presenza di soci occulti.

Rapporto Riepilogativo Periodico

Ai sensi dell'art. 33 c. 5 il Curatore ogni sei mesi, successivi alla presentazione della prima relazione, redigerà un rapporto riepilogativo delle attività svolte, con indicazione di tutte le informazioni raccolte e delle attività che residuano e dunque delle ragioni che ostano alla chiusura della procedura (a titolo esemplificativo: esistenza di giudizi pendenti e stato degli stessi, attività di liquidazione dell'attivo ancora in corso), nonché dei tempi prevedibili per la chiusura della procedura, accompagnato dal conto della gestione, allegando copia dell'estratto conto relativo al conto corrente intestato alla curatela, ove attivato.

Il curatore provvederà alla trasmissione del rapporto dei relativi allegati ai soggetti e nei tempi di cui all'art. 33 c. 5 ultimo capoverso.

Accertamento del passivo

16. Avviso ai creditori (art. 92 l.fall.)

Il Curatore ha l'onere di dare comunicazione ai creditori ed ai titolari di diritti reali o personali sui beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del fallito risultanti tali dalle scritture o comunque da altre informazioni, e comunque ad altri uffici e/o enti potenzialmente interessati (es. INAIL, INPS, Equitalia, etc.), della data fissata per l'esame dello stato passivo, nonché del termine e delle modalità per presentare le domande d'ammissione al passivo (artt. 92 e 93 l.fall.).

La comunicazione andrà effettuata a mezzo PEC, se il relativo indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica certificata delle imprese e dei professionisti, ovvero, in mancanza, a mezzo lettera raccomandata.

Il Curatore avrà particolare cura di invitare il creditore ad indicare l'indirizzo di PEC al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, con espresso onere di comunicarne anche le variazioni e con l'espresso avvertimento che, in mancanza, tutte le comunicazioni saranno eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria.

17. Previsione di insufficiente realizzo (art. 102 l.fall.)

Il Curatore valuterà l'opportunità di procedere ai sensi dell'art. 102 l.fall., nell'eventualità in cui non stimi plausibile la realizzazione di alcun attivo, né la convenienza di un'eventuale azione di responsabilità ex art. 146 l.fall..
In ogni caso, dovrà comunque, preliminarmente, depositare relazione ai sensi dell'art. 33 l.fall..

18. Verifica dello stato passivo (art. 95 l.fall.)

Il Curatore avrà cura di depositare l'elenco cronologico delle domande secondo l'ordine di trasmissione, nonché il progetto di stato passivo, corredato dalle relative domande, verificando che le stesse risultino caricate al SIECIC con apposita numerazione ed indicazione del creditore istante e che i documenti prodotti – il cui oggetto verrà specificamente evidenziato – siano ordinatamente inseriti in allegato a ciascuna domanda.
Depositerà, in allegato, un prospetto del progetto di stato passivo in formato .rtf che sarà inserito nel verbale d'udienza.

Il Curatore dovrà prendere posizione sulle domande e sulle osservazioni formulate da ciascun creditore tenendo conto delle presenti linee guida, avendo cura di verificare che non vi siano aggiornamenti a riguardo. Si invitano i Curatori a evidenziare, già in seno al progetto, la necessità che eventuali osservazioni allo stesso e i relativi documenti siano trasmessi fino a cinque giorni prima dell'udienza fissata per la verifica dello stato passivo.
Nel caso in cui il curatore preveda che in sede di verifica del credito possano sorgere contestazioni, è tenuto ad informare tempestivamente il giudice delegato per lo studio della domanda di ammissione, con preghiera, in tal caso, di depositare copia cartacea di cortesia delle domande con i relativi allegati e le osservazioni proposte.

Nella redazione del progetto dello stato passivo, i curatori si atterranno ai "Criteri di valutazione delle domande di insinuazione al passivo" pubblicati sul sito internet del Tribunale di Livorno.

Immediatamente dopo l'udienza di approvazione dello stato passivo, il curatore avrà cura di depositare telematicamente lo stato passivo approvato (al fine di consentire il riempimento dei campi dei creditori ammessi all'interno del Registro di Cancelleria SIECIC e successivamente consentire alla cancelleria di registrare su detto registro il verbale di verifica dello stato passivo).

Liquidazione dell'attivo

19. Programma di liquidazione (art. 104 ter l.fall.)

Entro sessanta giorni dalla redazione dell'inventario, e in ogni caso non oltre centottanta giorni dalla sentenza dichiarativa di fallimento, il curatore predispone un programma di liquidazione da sottoporre all'approvazione del comitato dei creditori (il mancato rispetto del termine senza giustificato motivo è giusta causa di revoca del curatore).
Il curatore terrà conto – oltre a quanto previsto dalla legge fallimentare − che:

a. Il programma deve indicare, in una prospettiva di valutazione globale, le modalità di liquidazione dell'attivo: ciò significa che debbono essere evitate parcellizzazioni delle proposte di liquidazione (es. prima beni immobili, poi beni mobili, poi azioni giudiziarie), al fine di consentire una valutazione nell'insieme, consapevole ed organica della convenienza delle attività proposte;

b. Il programma deve anche contenere il termine entro il quale sarà completata la liquidazione dell'attivo, che non può eccedere due anni dal deposito della sentenza di fallimento (tranne che per determinati cespiti dell'attivo, per i quali il curatore è tenuto a motivare specificamente in ordine alle ragioni che giustificano l'indicazione di un termine più lungo). Il mancato rispetto dei termini senza giustificato motivo è giusta causa di revoca del curatore.

c. Il programma va sottoposto all'approvazione del Comitato dei creditori e, ove questo manchi, a quella del G.D. ex art. 41 c. 4 l.fall.. In seguito, il Curatore dovrà chiedere al GD l'autorizzazione a compiere gli atti in conformità al programma.

d. Solo nelle eccezionali ipotesi di cui all'art. 104-ter c. 7 l.fall. potrà procedersi ad attività liquidatorie prima dell'approvazione del programma di liquidazione: il Curatore dovrà quindi avere cura di esplicitare e motivare l'eventuale istanza depositata in tal senso.

e. Se non si intende acquisire all'attivo uno o più beni oppure se si intende rinunciare alla loro liquidazione è possibile ottenere l'autorizzazione in tal senso da parte del Comitato dei Creditori. La rinuncia dovrà essere comunicata a tutti i creditori;

f. È possibile elaborare un supplemento del programma di liquidazione (art. 104 ter c. 5 l.fall.) in caso di sopravvenute esigenze, a titolo esemplificativo in caso di richieste di vendita a condizioni diverse da quelle indicate nel programma di liquidazione, o di richieste di atti e/o attività non indicate nel programma di liquidazione da far approvare con le modalità in precedenza illustrate.

g. Prima di procedere al recupero coattivo del credito o ad intraprendere altre azioni legali, allo scopo di non gravare la procedura di inutili spese, è necessario accertarsi:

1) che il credito sia sufficientemente documentato (fattura, D.D.T., ecc.);

2) che la pretesa sia fondata, preferibilmente mediante produzione di un parere legale;

3) che il soggetto contro cui si intende agire sia solvibile.

20. Modalità di liquidazione di beni (artt. 105 ss. l.fall.)

La vendita dei beni del fallito, si articola nelle seguenti fasi:

1) stima da parte di operatori esperti (tranne che per beni di modesto valore);

2) adozione di procedure competitive ed eventuale utilizzo di soggetti specializzati;

3) utilizzo di forme e mezzi di pubblicità adeguati alla natura ed al valore dei beni da vendere ed idonei a conseguire la massima informazione e partecipazione degli interessati all'acquisto.

In ogni caso, il curatore effettuerà la pubblicità sul nuovo Portale delle Vendite Pubbliche (art. 107 l.fall. che richiama l'art. 490 c.p.c.) e, allo scopo, egli è sin d'ora autorizzato ad avvalersi di soggetti esperti (es. Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A. o altra società che fornisce tale servizio) per la pubblicazione e l'espletamento degli adempimenti connessi (comunicando la circostanza alla cancelleria ai fini dell'inserimento nel Registro SIECIC del nominativo della società) e conseguentemente a rifondere alla medesima società l'importo necessario al pagamento del contributo di pubblicazione sul PVP stabilito ai sensi dell'articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, oltre commissioni bancarie.

Il curatore ha la più ampia autonomia nell'indicare e scegliere le modalità di vendite adeguate alla natura ed al valore di ciascun bene o categoria di beni, purché assicurino, pubblicità, informazione e partecipazione massime.

Le vendite "a trattativa privata" effettuate direttamente dal curatore stesso senza previa pubblicità e senza alcuna previsione contenuta nel programma di liquidazione sono, quindi, vietate, salvo il caso di beni il cui valore sia indiscutibilmente modesto (articolo 105).

Il curatore specificherà nel programma di liquidazione le precise modalità di vendita che intende adottare, evitando espressioni generiche come «vendita a trattativa privata», «vendita mediante notaio», «vendita previa pubblicità», «vendita a mezzo dell'associazione notarile», ecc.

Liquidazione di beni immobili

• La stima deve essere compiuta da soggetti specializzati con il rispetto delle “direttive per gli stimatori” pubblicate sul sito del Tribunale di Livorno (sezione esecuzioni immobiliari). 13

• Di regola (salve specifiche esigenze del caso, che il curatore segnalerà al comitato dei creditori e al g.d.), il curatore, per ciò che concerne la forma della vendita e la pubblicità, seguirà le “direttive ai delegati” pubblicate sul sito del Tribunale di Livorno (sezione esecuzioni immobiliari), salva la possibilità (una volta assicurata adeguata pubblicità, in modo tale da consentire la massima partecipazione alla vendita) di scegliere la forma che riterrà più idonea a garantire il miglior realizzo per la procedura.

• Per la vendita, il curatore potrà avvalersi di soggetti specializzati (notai, commercialisti, avvocati), preferibilmente da scegliersi negli elenchi di coloro che hanno manifestato la loro disponibilità ad essere delegati alla vendita coattiva immobiliare, custoditi presso la cancelleria delle esecuzioni immobiliari,.

• Qualora per il numero dei cespiti, per la loro dislocazione o per altre ragioni (da esplicitare nel provvedimento di nomina) sia impossibile o oneroso, per il curatore, provvedere alla materiale manutenzione e custodia degli immobili, il curatore potrà affidare la custodia dell'immobile all'Istituto Vendite Giudiziarie, o anche ad altro soggetto da scegliersi negli elenchi di coloro che hanno manifestato la loro disponibilità ad essere nominati custodi nelle vendite coattive immobiliari, custoditi presso la cancelleria delle esecuzioni immobiliari.

• Il g.d. emetterà, quindi, il provvedimento di delega.

• Per la liquidazione dei beni immobili, che siano già stati oggetto di procedure esecutive prima della dichiarazione di fallimento, è possibile prevedere la prosecuzione della liquidazione da parte del GE (art. 107 c. 6 l.fall.), specie quando si tratti di bene indiviso solo parzialmente appreso alla massa, valutando, in ogni caso, la convenienza della prosecuzione della vendita in sede esecutiva piuttosto che fallimentare, considerati i relativi costi e la previsione dei tempi delle rispettive procedure.

Nell'ipotesi in cui l'azione esecutiva prosegua per la determinazione del creditore fondiario, prima di spiegare intervento, appare opportuno valutare in concreto l'effettiva sussistenza di un potenziale utile per la massa tenendo in considerazione il valore dell'immobile e l'importo del credito del creditore fondiario.

• In ogni caso non sono vietate le modalità di vendita stabilite al paragrafo successivo per la liquidazione dei beni mobili.

Liquidazione di beni mobili

La modalità di vendita dei beni mobili che appare la più idonea a massimizzare il ricavato e contenere i costi è quella della gara telematica.

a) I curatori, pertanto, utilizzeranno la modalità della vendita telematica (salvo specifiche ragioni, relative a beni del tutto particolari, espressamente esplicitate in sede di programma di liquidazione) e dunque affideranno i beni per la vendita a mezzo di commissionario (cfr. art. 533 c.p.c.) a soggetto abilitato ad effettuare le vendite telematiche, in quanto dotato di struttura e mezzi idonei e dunque all'Istituto Vendite Giudiziarie di Pisa (istituzionalmente deputato per le vendite mobiliari ex art. 533 c.p.c.), oppure a Aste Giudiziarie Inlinea s.p.a., oppure, ancora, ad altra società avente tale abilitazione (il curatore avrà cura, in tal caso, di depositare il titolo abilitativo ad effettuare vendite telematiche), o anche, infine, a due o più di tali società.

b) Nel caso in cui il curatore, per le specifiche ragioni di cui sopra, abbia proceduto a trattativa privata, e dunque abbia ricevuto offerta d'acquisto (che dovrà essere formalizzata come irrevocabile):

1. comunicherà ad un soggetto abilitato (v. punto a) l'offerta ricevuta tramite posta certificata, notiziando l'offerente.

2. il soggetto abilitato, qualora nei 15 giorni successivi alla comunicazione, abbia ricevuto offerte migliorative (che dovranno essere anch'esse formalizzate come irrevocabili), organizzerà una gara (di regola) mediante procedura telematica sull'offerta più alta.

3. la gara avrà come base d'asta la più alta offerta migliorativa ricevuta durante il periodo di cui al punto 2.

4. l'offerente originario dovrà essere notiziato dal soggetto abilitato del giorno, ora e luogo in cui si terrà la gara e delle modalità che saranno utilizzate.

5. qualora nel periodo di cui al punto 2. non siano pervenute offerte migliorative, l'offerta originaria si intenderà senz'altro accettata.

6. in ogni caso, la proprietà del bene sarà trasferita al momento del pagamento integrale del prezzo.

Spese di gestione

21. Spese di gestione

I crediti in prededuzione relativi alla gestione della procedura andranno posti a carico dell'Erario (art. 146 del d.p.r. n. 115/2002), in mancanza di fondi, con espressa avvertenza che, non appena vi siano disponibilità, dovrà procedersi al pagamento del campione.

Sarà cura del Curatore precisare, in sede di parere sulle istanze dei professionisti, se il fallimento ha fondi, in che misura, se vi siano crediti in prededuzione ancora da soddisfare, tendenzialmente risultando preferibile effettuare il pagamento al primo riparto parziale, salva l'autorizzazione al rimborso di spese vive.

Si ricorda che l'art. 111-bis l.fall. prevede che i crediti prededucibili liquidi, esigibili e non contestati per collocazione e per ammontare, possono essere soddisfatti ai di fuori del procedimento di riparto se l'attivo è presumibilmente sufficiente a soddisfare tutti i titolari di tali crediti.

22. Riparti parziali

Non appena sia acquisito attivo sufficiente ad eseguire un riparto parziale dei creditori, il Curatore provvederà con sollecitudine a depositare il relativo piano al G.D., indicando l'attivo complessivo allo stato conseguito, le somme che ritiene di accantonare per la prosecuzione della procedura, ai sensi dell'art. 113 l.fall. e, comunque, considerando i crediti in prededuzione che matureranno e le ulteriori spese necessarie fino alla chiusura.

Le comunicazioni del riparto ai creditori, eseguite a mezzo pec, e gli avvisi di ricevimento delle raccomandate, con le quali vengono spediti gli assegni circolari ai creditori, in esecuzione del piano di riparto, andranno depositate presso la cancelleria del G.D. in originale. Al fine di consentire al G.D. di verificare a quale creditore si riferisca ciascuna comunicazione, nell'ipotesi di indirizzo pec di un soggetto diverso dal creditore (esempio professionista cui sia stata conferita la procura), dovrà indicarsi nella comunicazione il nominativo del creditore così come ammesso al passivo.

Il Curatore, per ogni riparto, dovrà allegare l'elenco dei creditori ammessi al passivo per consentire al G.D. di verificare che le comunicazioni siano state eseguite a tutti i creditori ammessi.

A norma del novellato art. 39 l.fall., non sarà consentito, salvo che non ricorrano giustificati motivi, il pagamento di acconti al curatore, non preceduto dalla presentazione di un progetto di ripartizione parziale.
Anche per il riparto finale si osserveranno le superiori indicazioni.

La fase finale

23. Rendiconto finale di gestione e adempimenti successivi

Una volta conclusa l'attività di gestione e, comunque prima della chiusura della procedura, o nel caso di cessazione dalla carica avvenuta nel corso della procedura, il Curatore presenterà il conto finale della gestione avendo cura di elencare, nel dettaglio, sia le entrate che le uscite, nonché le somme anticipate non ancora rimborsate, il fondo spese e gli eventuali acconti sul compenso ricevuti. Non è sufficiente allegare il giornale del fallimento e farvi riferimento per relationem.

Prima di presentare il rendiconto finale, anche se non vi sia attivo o lo stesso sia insufficiente, il Curatore verificherà che tutti i creditori in prededuzione abbiano presentato istanza di liquidazione (in genere professionisti) assegnando loro un termine entro cui depositare l'istanza (non potrà procedersi a liquidazioni successive al deposito del rendiconto finale). Tutti i compensi liquidati vanno inseriti in rendiconto, anche se il pagamento sia a carico dell'Erario.

Il curatore, infine, dovrà sinteticamente riassumere tutte le principali fasi della procedura concorsuale e indicare gli atti di gestione/amministrazione compiuti e quelli che ha ritenuto di omettere, mettendo così in condizione il giudice delegato ed i creditori nella condizione di comprendere il generale andamento dell'intera procedura, anche al fine della liquidazione del compenso finale.

Il curatore avrà cura di depositare telematicamente le ricevute di avvenuta consegna delle pec (o, per il fallito, della raccomandata) inviate ai sensi dell'art. 116 c. 3 l.fall., o, in mancanza, le esibirà al g.d. in udienza.

Approvato il conto, il curatore richiederà la liquidazione del proprio compenso che costituirà credito prededucibile che sarà soddisfatto contemporaneamente al pagamento degli ulteriori creditori al momento del riparto finale, salva la possibilità per il curatore, per motivi eccezionali, di chiedere l'autorizzazione al prelievo anticipato del compenso.

Immediatamente dopo il provvedimento di liquidazione, il curatore depositerà la proposta di piano di riparto finale a norma dell'art. 117 l.fall. e lo comunicherà a tutti i creditori a mezzo pec.

Allo scadere del quindicesimo giorno successivo all'ultima comunicazione effettuata, il curatore depositerà telematicamente le ricevute di avvenuta consegna delle pec, chiedendo al g.d. il decreto di esecutività del progetto di ripartizione e, immediatamente dopo aver pagato l'ultimo creditore, chiederà al Tribunale di dichiarare la chiusura del fallimento.

24. Chiusura del fallimento in pendenza di giudizi (art. 118, ultimo comma, l.fall.)

Ambito di applicazione

La norma si applica alle cause cd. “attive” cioè ai giudizi già promossi dal fallimento allo scopo di conseguire poste attive da ripartire tra i creditori:

• si tratta delle cause aventi ad oggetto somme di danaro, ad esempio: azioni di recupero crediti, azioni risarcitorie per equivalente, insinuazioni al passivo ed opposizioni allo stato passivo in altri fallimenti; azioni divisionali nelle quali sia stata già accertata dal CTU la non comoda divisibilità del/i bene/i in comproprietà;

• rientrano nell'ambito applicativo della norma anche le azioni di pertinenza della massa (revocatorie, azioni di inefficacia ex artt. 44, 64, 65, 66, azioni di responsabilità ex art. 146 l.fall.), sempre che abbiano ad oggetto pagamenti o beni che non sono più nella disponibilità del convenuto (per i quali la domanda di condanna alla restituzione del bene si tramuta in domanda di condanna all'equivalente pecuniario, come chiarito da Cass. civ., n. 15123/2014)

• non può procedersi a chiusura ex art. 118 c. 2 l.fall. nell'ipotesi di giudizi con finalità recuperatoria di beni da liquidarsi successivamente.

• l'ultrattività della legittimazione del Curatore deve ritenersi estesa all'azione esecutiva conseguente al vittorioso esperimento dell'azione, nonché alle azioni esecutive in cui il curatore subentra a norma dell'art. 107 l.fall..

• nel caso in cui si sia scelto la via della costituzione di parte civile nel procedimento penale, la stessa deve essere già avvenuta.

• non può procedersi a chiusura ex art. 118 c. 2 nel caso in cui la controversia pendente costituisca l'unico attivo della procedura.

La norma deve ritenersi applicabile anche alle liti passive (per le quali era già possibile procedere a chiusura anticipata ex artt. 113 e 117 l.fall.), in cui il Curatore sia resistente nel giudizio di opposizione allo stato passivo, e simili.

In tal caso, il Curatore, dopo la pronuncia di primo grado, chiude il fallimento e, se soccombente, accantona tutte le somme necessarie per spese future relative ai giudizi pendenti (ex art. 113, c. 1, n. 3, e 117, c. 2, l.fall.); se vittorioso in primo grado chiuderà la procedura senza effettuare alcun accantonamento.

La norma deve potersi applicare anche al caso di:

credito nei confronti di un altro fallimento, già ammesso al passivo, nelle more della distribuzione;

credito fiscale (es. per IVA) nell'attesa del pagamento da parte dell'Erario.

Procedimento

Il curatore, una volta terminate le operazioni di liquidazione, se il fallimento non può essere chiuso esclusivamente per ragioni dipendenti dalla pendenza di una causa,

1) lo comunicherà immediatamente al giudice delegato, allegando una breve relazione del legale della procedura sull'andamento della causa e specificando:

- il tipo di causa ancora pendente e il valore della stessa;

- le ragioni per cui non appare possibile o conveniente ricorrere a soluzioni transattive, alla rinuncia agli atti del giudizio, all'abbandono della causa o delle cause, alla cessione dell'azione o delle azioni revocatorie concorsuali o alla cessione del credito giudizialmente contestato;

- i presumibili tempi di definizione;

- la probabilità che la causa abbia esito favorevole;

- l'entità delle somme verosimilmente necessarie per spese future connesse alla pendenza della causa;

- le eventuali somme ricevute dal curatore per effetto di provvedimenti provvisoriamente esecutivi e non ancora passati in giudicato.

2) ottenuto il nulla osta del giudice delegato, quantificherà l'entità delle somme che dovranno essere accantonate previa verifica degli onorari che potranno essere richiesti dal legale della procedura e da eventuali consulenti di parte nominati.

3) depositerà il conto della gestione nel quale si darà conto della chiusura in pendenza di giudizio/i, con idonea spiegazione delle valutazioni compiute dagli organi della procedura sul punto.

4) approvato il rendiconto e liquidato il compenso (il provvedimento di liquidazione del compenso al curatore terrà conto dell'attività ulteriore, ma, in ogni caso, l'eventuale supplemento di riparto a chiusura avvenuta potrà legittimare il Curatore a chiedere un supplemento di compenso), presenterà il progetto di ripartizione;

5) dopo la chiusura, il curatore provvederà a notiziare il giudice delle cause pendenti, depositando apposito atto, che il fallimento è stato chiuso ex art. 118 c. 2 l.fall. e che, pertanto, permane la legittimazione processuale del curatore.

6) il curatore relazionerà ogni sei mesi al giudice delegato circa lo stato del contenzioso e di ogni circostanza rilevante, anche ai fini della sollecita definizione della procedura, ivi compreso il permanere delle condizioni di solvibilità delle parti convenute.

Il concordato preventivo con cessione dei beni

Qualora non sia diversamente previsto nella proposta concordataria (il debitore ha la facoltà di proporre ai creditori modalità di liquidazione diverse da quelle previste per il fallimento), ovvero per quanto non sia diversamente disposto nel decreto di omologazione, la fase di liquidazione dei beni nel concordato preventivo con cessione dei beni si svolgerà nel rispetto delle norme previste dalla legge fallimentare (in primis, dell'art. 182 l.fall.).

Al termine della liquidazione, il liquidatore e il commissario giudiziale presenteranno una relazione finale con dichiarazione di completamento delle operazioni di liquidazione, alla quale seguirà l'archiviazione del fascicolo da parte della cancelleria.

Il liquidatore giudiziale e/o il commissario giudiziale potranno richiedere al Tribunale chiarimenti in ordine allo svolgimento dell'attività di liquidazione.

Il giudice delegato

dott. Gianmarco Marinai

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