Tribunale di Pescara, prescrizioni ai professionisti delegati alle vendite telematiche

23 Agosto 2018

Dal Tribunale di Pescara le prescrizioni ai professionisti delegati alle vendite telematiche, datate 9 aprile 2018.
Vendite con modalità telematiche

TRIBUNALE DI PESCARA SEZIONE CIVILE

-Ufficio Esecuzioni e fallimenti-

A tutti i professionisti che devono provvedere a vendite nell'ambito delle procedure esecutive e delle procedure concorsuali.

Oggetto: VENDITE CON MODALITÀ TELEMATICHE.

I Giudici delle esecuzioni e delegati alle procedure concorsuali attualmente in servizio presso l'intestato Tribunale,

preso atto che:

- l'art. 569 c.p.c. al quarto comma (come novellato dal comma 3-bis dell'art. 4 del d.l. 3 maggio 2016, n. 59 convertito con modificazioni dalla l. 30 giugno 2016, n. 119), recita "Con la stessa ordinanza, il giudice stabilisce, salvo che sia pregiudizievole per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura, che il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti e, nei casi previsti, l'incanto, nonché il pagamento del prezzo, siano effettuati con modalità telematiche, nel rispetto della normativa regolamentare di cui all'articolo 161-ter delle disposizioni per l'attuazione del presente codice";

- nella norma richiamata - l'art. 161 disp. att. c.p.c. - viene attribuita potestà al Ministro della giustizia di stabilire con proprio decreto le regole tecnico-operative per lo svolgimento della vendita di beni mobili e immobili mediante gara telematica nel rispetto dei principi di competitività, trasparenza, semplificazione, efficacia, sicurezza, esattezza e regolarità delle procedure telematiche;

- sempre con il comma 3-bis dell'art. 4 del d.l. 3 maggio 2016, n. 59 convertito con modificazioni dalla l. 30 giugno 2016, n. 119, si stabilisce che dovrà essere accertata con decreto del Ministro della giustizia la piena funzionalità del Portale delle vendite pubbliche previsto dall'art. 161-quater disp. att. c.p.c. e che la disciplina delle vendite telematiche si applica alle vendite forzate di beni immobili disposte dal giudice dell'esecuzione o dal professionista delegato dopo il novantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 3-bis;

- il decreto di piena funzionalità del Portale delle vendite pubbliche è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 10 gennaio 2018;

- a far tempo dal 10 aprile 2018 le vendite telematiche in Italia diverranno una realtà cogente, nei termini di cui appresso;

- le vendite telematiche sono previste solo dal codice di procedura civile per cui - allo stato - sono obbligatorie unicamente nell'ambito delle procedure esecutive immobiliari e nelle procedure concorsuali in cui la vendita è stata disposta ex art. 107 l.f. comma 2, richiamando le disposizioni del codice di procedura civile, non essendo viceversa obbligatorie per le procedure concorsuali in cui le vendite sono effettuate mediante procedure competitive (art. 107, co. 1, l.f.), a meno che le vendite telematiche non siano espressamente previste nei programmi di liquidazione o nelle modifiche apportate a questi.;

Rilevato che:

-l'art. 569 c.p.c. statuisce che la vendita telematica debba essere prevista e regolata dal Giudice dell'esecuzione nel provvedimento con cui dispone la vendita, consentendo al medesimo di escluderla ogni qualvolta sia pregiudizievole per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura;

- risultano allo stato già emesse dai giudici dell'ufficio numerosissime ordinanze di vendite delegate con modalità non telematiche sicché appare sicuramente pregiudizievole per il sollecito svolgimento delle dette procedure e per gli stessi interessi dei creditori che le vendite, i cui avvisi siano pubblicati in data successiva al 10 aprile 2018, vengano a svolgersi secondo modalità e prescrizioni del tutto diverse rispetto a quelle contenute nelle dette deleghe;

- l'ordinanza emessa dal Giudice è da considerarsi lex specialis sicché la vendita dovrà necessariamente essere eseguita secondo le modalità e le prescrizioni in essa contenute;

Tutto ciò premesso, con la presente si forniscono le seguenti prescrizioni ai professionisti delegati alle vendite disposte nell'ambito delle procedure esecutive e di quelle concorsuali nei termini di cui in premessa.

Ferma l'obbligatorietà della pubblicità sul Portale delle Vendite Pubbliche (Circolare dei Giudici dell'Esecuzione e dei Giudici Delegati del 15.02.2018), le vendite delegate con ordinanze emesse dai giudici in data anteriore al 10.04.2018 ed i cui avvisi siano stati o saranno pubblicati a far tempo da detta data (10 aprile compreso) SI SVOLGERANNO ESCLUSIVAMENTE SECONDO LE MODALITA' E LE PRESCRIZIONI previste nell'ordinanza del Giudice dell'esecuzione (o delegato) a cui dovrà farsi esclusivo riferimento sino al rinnovo della delega.

Si onerano i Professionisti Delegati delle procedure interessate ad allegare la presente circolare agli avvisi di vendita che saranno pubblicati a partire dal 10 aprile 2018 sul Portale delle Vendite Pubbliche, sul sito web del Tribunale di Pescara https://tribunale.pescara.it e sul sito www.astegiudiziarie.it

MANDANO

Alla Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari ed alla Cancelleria Fallimentare di trasmettere il presente provvedimento agli Ordini professionali dei Notai, degli Avvocati e dei Dottori Commercialisti di Pescara affinché ne curino la massima diffusione presso i rispettivi iscritti.

Il presente provvedimento sarà sempre a cura delle cancellerie pubblicato sui siti www.procedure.it, www.fallimentipescara.com e su quello del Tribunale di Pescara.


Pescara, 9.4.2018

I giudici dell'esecuzione

Federico Ria

Domenica Capezzera

Federica Colantonio

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Pertanto si invita a verificare sempre con la cancelleria dell'ufficio giudiziario di interesse eventuali aggiornamenti.

Vi invitiamo a segnalarci eventuali modifiche ai protocolli pubblicati scrivendo a redazioneilprocessotelematico@giuffre.it.

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