Decorrenza del termine per proporre ricorso incidentale nell’ambito del rito super-speciale ex art. 120, comma 2-bis, c.p.a.

Redazione Scientifica
24 Agosto 2018

Il termine (di trenta giorni) per la proposizione del ricorso incidentale, da parte del concorrente che, nel quadro del rito di cui all'art. 120, comma 2-.bis c.p.a., ha subito l'impugnazione di altro concorrente della propria ammissione al prosieguo della gara (e che intenda far valere l'estromissione del ricorrente principale) decorre non – come nella fattispecie del ricorso incidentale ordinario di cui all'art. 42 c.p.a. - dalla ricevuta notifica del ricorso principale (che, nella ipotesi generale, attiva e fa insorgere l'interesse ad agire)...

Il termine (di trenta giorni) per la proposizione del ricorso incidentale, da parte del concorrente che, nel quadro del rito di cui all'art. 120, comma 2-.bis c.p.a., ha subito l'impugnazione di altro concorrente della propria ammissione al prosieguo della gara (e che intenda far valere l'estromissione del ricorrente principale) decorre non – come nella fattispecie del ricorso incidentale ordinario di cui all'art. 42 c.p.a. - dalla ricevuta notifica del ricorso principale (che, nella ipotesi generale, attiva e fa insorgere l'interesse ad agire), ma dalla conoscenza, nelle forme legali, dell'avvenuta ammissione del ricorrente principale.

Tale conclusione – opposta a quelle raggiunta dalla sentenza del Cons. Stato, III, n. 5182/2017 da cui ora il Collegio intende discostarsi – conferma, sottolinea la sentenza, “la riflessione della dottrina che ha messo in luce le implicazioni, sul piano operativo, del rito superaccelerato sul regime del c.d. ricorso incidentale escludente”.

In particolare, la presunzione assoluta di insorgenza immediata dell'interesse a ricorrere, che discende dall'onere di immediata impugnazione dell'art. 120, comma 2-bis, conduce non solo alla successiva non configurabilità di un ricorso incidentale escludente a valle dell'impugnazione principale dell'aggiudicazione, com'è testualmente detto allo stesso comma 2 bis, penultimo periodo («L'omessa impugnazione preclude la facoltà di far valere l'illegittimità derivata dei successivi atti delle procedure di affidamento, anche con ricorso incidentale»); ma anche alla non configurabilità di analogo strumento, in senso proprio, come risposta a un ricorso immediato avverso l'altrui ammissione proposto in base al comma 2-bis, primo periodo, seconda parte.

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