Assegno di mantenimento e atti di disposizione e modifica da parte dei coniugi

Eloisia Minolfi
28 Agosto 2018

È possibile rinunciare all'assegno di mantenimento?

È possibile rinunciare all'assegno di mantenimento?

L'assegno di mantenimento è un provvedimento economico che viene assunto dal giudice (ma che può anche essere rimesso ad accordi liberamente sottoscritti dai coniugi) in sede di separazione personale e consiste nel versamento di una somma di denaro, suscettibile di revisione nel tempo, al coniuge economicamente debole o agli eventuali figli nati dal matrimonio.

Molto spesso i coniugi credono di essere liberi nel decidere il contenuto da dare ad eventuali accordi di separazione o divorzio, ma in realtà, tale diritto è sempre condizionato a che le convenzioni tra le parti non siano in contrasto con i principi generali stabiliti dalla legge, rischiando altrimenti di essere revocate dal giudice. In particolare i dubbi maggiori si pongono in merito alle clausole riguardanti il versamento dell'assegno di mantenimento.

Quindi ci si chiede: si può rinunziare all'assegno di mantenimento? Sì. Ma non in modo assoluto e non senza conseguenze.

I coniugi, in presenza di sufficienti redditi propri, possono legittimamente rinunciare a qualsiasi pretesa economica, ma un accordo di tal genere non potrà mai rappresentare un qualcosa di definitivo e di intoccabile. Ciò in quanto il diritto all'assegno del coniuge più debole economicamente può essere fatto valere in ogni tempo una volta venute meno le condizioni di autosufficienza economica. La misura dell'assegno, infatti, deve essere calcolata tenendo conto delle reali possibilità dell'obbligato e agli effettivi bisogni del beneficiario; nel caso in cui, perciò, sia data prova al giudice che l'accordo raggiunto tra i coniugi sia stato frutto di una valutazione non libera o erronea, ne sarà dichiarata l'inefficacia.

È invece da considerarsi nulla fin da subito la rinuncia all'assegno che abbia natura alimentare, dal momento che esso funge da contributo economico volto a soddisfare i bisogni essenziali dell'ex coniuge che si trovi in stato di necessità e nella impossibilità di provvedere al fabbisogno quotidiano di vita: per tale motivo, il diritto agli alimenti rappresenta un diritto personalissimo, irrinunciabile ed imprescrittibile (v. Cass. civ., sez. I, sent., 21 maggio 1984, n. 3115).

Questa eventuale rinuncia, come già detto, non può non portare a delle conseguenze: infatti il Giudice che si trovi di fronte ad una scelta di tale guisa in sede di separazione, potrà sia confermare questa opzione oppure, al contrario, rivalutare le condizioni del richiedente e decidere di ripristinare l'assegno di mantenimento. In ogni caso, l'autorità giudiziaria dovrà valutare le attuali condizioni economiche delle parti (v. Cass. civ., sent., 28 gennaio 2008 n. 1758; Cass. civ., sez. I, sent., 10 ottobre 2013, n. 23079).