Adozione in casi particolari: in quali casi il no del genitore ha efficacia preclusiva?
29 Agosto 2018
Il caso. La Corte d'appello di Roma ha respinto la domanda di adozione ex art. 44, lett. d), l. n. 184/1983 presentata dai genitori affidatari di un minore attribuendo rilevanza determinante al diniego di consenso al riguardo manifestato dalla madre del minore stesso esercente la responsabilità genitoriale. Avverso tale provvedimento gli affidatari hanno presentato ricorso per cassazione.
Quando il no del genitore preclude l'adozione particolare? Secondo la Suprema Corte, nel caso di specie, è necessario, da un lato, dare continuità al principio generale desumibile da Cass. n. 18575/2015 secondo cui per genitori esercenti la responsabilità genitoriale (il cui dissenso ex art. 46, comma 2, l. n. 184/1983 impedisce l'adozione particolare) devono intendersi i genitori che non siano meramente titolari di tale responsabilità «ma ne abbiano, altresì, il concreto esercizio, grazie a un rapporto effettivo con il minore». Dall'altro, bisogna configurare l'art. 46, comma 2, l. n. 184/1983 come una norma di salvaguardia in quanto il limite del dissenso all'adozione manifestato dal genitore esercente la “potestà” genitoriale trova la sua giustificazione in valori costituzionalmente garantiti, quali la conservazione della compagine familiare e della società coniugale effettivamente vissute. La Cassazione, pertanto, enuncia il principio di diritto in base al quale in caso di adozione particolare, il dissenso manifestato dal genitore titolare della responsabilità genitoriale, anche se non convivente con il figlio minore, ha efficacia preclusiva ex art. 46, comma 2, l. n. 184/1983 solo qualora non sia stata accertata una situazione di disgregazione del contesto familiare d'origine del bambino «in conseguenza del protratto venire meno del concreto esercizio di un rapporto effettivo con il minore stesso da parte del genitore esercente la responsabilità». Il dispositivo della sentenza impugnata, pertanto, risulta conforme al diritto avendo confermato il rigetto della domanda di adozione particolare; tuttavia, deve ritenersi erroneamente motivata in diritto poiché attribuisce esclusiva rilevanza al diniego di consenso manifestato dalla madre “naturale” del minore senza in alcun modo dare importanza alla verifica della persistente volontà della stessa di recuperare i rapporti con il figlio nonostante la condotta ostacolante dei genitori affidatari. La Cassazione, quindi, dispone la correzione della motivazione in diritto della sentenza impugnata sulla base del principio di diritto enunciato e rigetta il ricorso. |