La costituzione di parte civile nel giudizio abbreviato

29 Agosto 2018

È possibile costituirsi parte civile nel giudizio abbreviato già ammesso in udienza preliminare? Al fine di fornire un'adeguata risposta al quesito in esame occorre prendere le mosse dalla disciplina prevista per la costituzione di parte civile nel procedimento ordinario e dalla interpretazione ad essa fornita dalla giurisprudenza. Come noto, l'art. 79 c.p.p. stabilisce che la costituzione di parte civile può avvenire per l'udienza preliminare e, successivamente, fino a quando non siano compiuti gli adempimenti relativi alla costituzione delle parti (art. 484 c.p.p.).

È possibile costituirsi parte civile nel giudizio abbreviato già ammesso in udienza preliminare?

Al fine di fornire un'adeguata risposta al quesito in esame occorre prevendere le mosse dalla disciplina prevista per la costituzione di parte civile nel procedimento ordinario e dalla interpretazione a essa fornita dalla giurisprudenza.

Come noto, l'art. 79 c.p.p. stabilisce che la costituzione di parte civile può avvenire per l'udienza preliminare e, successivamente, fino a quando non siano compiuti gli adempimenti relativi alla costituzione delle parti (art. 484 c.p.p.). La Cassazione ha sottolineato l'impossibilità di far slittare il suddetto termine sino alla formale apertura del dibattimento, poiché ciò comporterebbe una interpretazione contraria alla lettera del dato normativo e tendente a sovrapporre due evenienze procedimentali, come l'accertamento della regolare costituzione delle parti e la dichiarazione di apertura del dibattimento, che il legislatore ha invece inteso mantenere distinte (Cass.pen., Sez. VI, 24 febbraio 2015, n. 10958).

In tale quadro, tuttavia, si fanno salve le ipotesi in cui sia stato disposto un differimento dell'udienza prima dell'ultimazione delle formalità di cui all'art. 484 c.p.p. ed è stata, pertanto, ritenuta legittima la costituzione di parte civile avvenuta in sede di udienza di rinvio – disposto dal giudice per sanare l'irritualità della notifica all'imputato – prima del compimento delle formalità di apertura del dibattimento (Cass. pen., Sez. V, 4 ottobre 2012, n. 3205).

In riferimento all'udienza preliminare, pur non esistendo una fase procedimentale intermedia tra la costituzione delle parti e la dichiarazione di apertura della discussione, la Corte di legittimità ha evidenziato che «il termine finale stabilito dalla legge a pena di decadenza per la costituzione di parte civile è individuato nel momento in cui il giudice dichiara aperta la discussione ai sensi dell'art. 421 c.p.p., comma 1» (Cass. pen., Sez. III, 17 aprile 2002, n. 21408).

Lo stesso criterio sembra doversi applicare nel caso in cui nell'udienza preliminare sia stato richiesto il giudizio abbreviato; secondo la Corte di cassazione, infatti, anche la struttura del rito speciale in esame è bifasica: terminata la costituzione delle parti, il giudice dichiara aperta la discussione. Seguirà, poi, la fase della decisione. Anche in questo caso manca, così come per l'udienza preliminare, e salva l'ipotesi pur sempre eccezionale di integrazione probatoria di cui all'art. 441 c.p.p., comma 5, una fase intermedia tra la costituzione delle parti e la discussione.

Per comprendere il rapporto fra la richiesta di giudizio abbreviato e il termine di costituzione di parte civile appare essenziale anche il riferimento all'art. 441, comma 2, c.p.p., a norma del quale la costituzione di parte civile, intervenuta dopo la conoscenza dell'ordinanza che dispone il giudizio abbreviato, equivale ad accettazione del rito.

La disposizione, da leggere unitamente al successivo comma quarto (che disciplina il caso opposto in cui la parte civile non accetti il rito speciale) induce a ritenere che la costituzione di parte civile sia certamente possibile dopo l'ammissione del rito abbreviato in udienza preliminare (sua naturale sede di celebrazione) e comporti, quale diretta conseguenza, l'accettazione del procedimento speciale.

Conforta tale conclusione anche la giurisprudenza della Cassazione secondo la quale: «La costituzione di parte civile può intervenire, nel giudizio abbreviato, dopo l'emissione dell'ordinanza che lo ha disposto» (Cass. pen., Sez. III, 15 giugno 2010, n. 27274 e Sez. V, 6 giugno 2008, n. 33356).

L'approdo appena esposto non pare messo in dubbio neppure dalle più recenti decisioni emesse in materia della S.C. nonostante queste ultime siano meno lapidarie dei richiamati precedenti e tendano a delineare limiti e eccezioni alla citata soluzione.

È stata infatti ritenuta tardiva la costituzione di parte civile intervenuta nel corso dell'udienza preliminare ma dopo la conclusione della fase di costituzione delle parti, la pronuncia dell'ordinanza che dispone il giudizio abbreviato e l'inizio della discussione (Cass. pen., Sez. II, 18 febbraio 2015 n. 12608).

Benché la citata massima non sembri particolarmente innovativa, nel corpo della motivazione la seconda Sezione, rilevato che la fase della costituzione delle parti deve sempre precedere quella delle richieste di riti alternativi, ritiene che la disposizione contenuta al secondo comma dell'art. 441 c.p.p. risulterebbe applicabile nelle sole ipotesi in cui l'ordinanza che dispone il giudizio abbreviato sia stata emessa fuori udienza e quindi prima che la parte civile si sia costituita ex art. 79 c.p.p., comma 1, come accade per esempio nel caso disciplinato dall'art. 458 c.p.p. (ipotesi di conversione del giudizio direttissimo nel rito abbreviato).

Pur essendo apprezzabile lo sforzo ermeneutico profuso nella sentenza in commento che si fonda, fra l'altro, su un'interpretazione letterale della norma di cui all'art. 441, comma 2, che contiene il termine conoscenza (e non ammissione) del rito, le conclusioni non paiono, tuttavia, pienamente condivisibili.

Ferma restando la necessità di effettuare la costituzione di parte civile prima dell'inizio della discussione sia in sede di udienza preliminare sia in sede di giudizio abbreviato già richiesto, infatti, nulla esclude che, successivamente alla richiesta di definizione del procedimento con le forme del rito alternativo, il giudice possa disporre un differimento dell'udienza prima di invitare le parti a concludere. Tale ipotesi risulta ricorrente in sede di udienza preliminare poiché tende a consentire a tutte le parti (in ipotesi pronte ad affrontare un'udienza preliminare ordinaria) di prepararsi per la discussione (e per la conseguente decisione) che porrà fine al primo grado di giudizio. Nulla dovrebbe precludere che nella successiva udienza, prima che venga dichiarata l'apertura della discussione, si possa procedere alla costituzione di parte civile (anche in aggiunta ad altre già costituitesi in precedenza). Tale adempimento, rispettando il limite di creazione giurisprudenziale individuato nel momento dell'apertura della discussione, dovrebbe senz'altro considerarsi tempestivo ed in linea con quanto stabilito dalla giurisprudenza anche in ipotesi di costituzione nella fase predibattimentale.

Per dovere di completezza merita di esser sottolineato che la S.C. ha ritenuto, viceversa, intempestiva la costituzione di parte civile effettuata nel giudizio abbreviato dopo l'esercizio del potere d'integrazione probatoria per impossibilità di decidere allo stato degli atti, in quanto il termine finale, stabilito a pena di decadenza, è quello della dichiarazione di apertura della discussione (Cass. pen., Sez. III, 22 giugno 2010, n. 35700).

Nell'occasione la Corte non ha ritenuto condivisibile la tesi secondo cui la costituzione avrebbe dovuto esser considerata ammissibile poiché, una volta esercitato dal giudice il potere discrezionale, l'udienza sarebbe regredita a una fase antecedente alla discussione che sarebbe stata nuovamente celebrata in seguito alle nuove determinazioni probatorie.

La conclusione nel caso specifico appare coerente con la struttura “bifasica” attribuita al giudizio abbreviato e pare voler specificare che la costituzione di parte civile possa essere effettuata fino all'apertura della prima discussione. Occorre precisare, tuttavia, che il potere di integrazione probatoria ex officio non è soggetto a limiti temporali, potendo intervenire in ogni momento e fase della procedura e, dunque, anche prima della fase di cui all'art. 421 c.p.p. (sul punto ex multis Cass. pen., Sez. II, 14 maggio 2015, n. 24995). Nell'ipotesi da ultimo richiamata non dovrebbe esservi alcuna preclusione alla costituzione di parte civile anche successivamente all'esercizio del potere di integrazione probatoria del giudice non essendo ancora iniziata la fase della discussione delle parti. Per la stessa ragione dovrebbe potersi ritenere tempestiva anche la costituzione intervenuta dopo l'attività di integrazione probatoria effettuata in caso di richiesta di abbreviato condizionato.

In definitiva, in caso di giudizio abbreviato disposto in udienza preliminare, la costituzione di parte civile deve ritenersi ammissibile fin quando non sia data la parola alle parti per l'inizio della discussione. Nel caso in cui, all'esito della discussione, il giudice effettui un'attività di integrazione probatoria ex art. 441, comma 5 c.p.p., la costituzione di parte civile, secondo la giurisprudenza, sarà tardiva pur essendo necessario procedere nuovamente alla fase della discussione.

Appare opportuno dedicare un'ultima riflessione all'armonizzazione della disciplina suesposta con le riforme apportate al rito speciale dalla legge 103 del 2017 in materia di richiesta di abbreviato preceduta dal deposito dei risultati di attività investigativa difensiva (art. 438, comma 4, c.p.p.). Anche in questo caso sembrerebbe coerente con quanto affermato dalla giurisprudenza richiamata consentire la costituzione di parte civile dopo lo svolgimento delle contro investigazioni concesse al P.M., fermo restando il dovere di rispettare il termine individuato nell'inizio della discussione.

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