L’avvocato perde il diritto di aderire all’astensione di categoria nei procedimenti relativi al sequestro preventivo
29 Agosto 2018
«L'astensione dalle udienze da parte del difensore che aderisce ad una protesta di categoria non è ammessa nei procedimenti relativi a misure cautelari reali di cui all'art. 321, comma 1, cod. proc. pen., anche se le misure richieste non sono state applicate, ma ne è in discussione l'applicazione». Il principio è stato ribadito da Cass. pen. Sez. III, 4 dicembre 2017 (dep. 23 agosto 2018), n. 38852.
Nel caso di specie il tribunale di Livorno, ritenendo la sussistenza indiziaria dei reati di cui agli artt. 479 c.p., 44, lett. c) d.P.R. 380/2001 e 181 d.lgs. 42/2004, accogliendo l'appello cautelare del P.M., aveva disposto il sequestro preventivo del cantiere e delle opere in corso di realizzazione sul terreno di proprietà dell'indagato, sequestro precedentemente revocato dal Gip del medesimo tribunale. Avverso l'ordinanza del tribunale di Livorno veniva presentando ricorso in Cassazione lamentando, tra gli altri motivi, la violazione del diritto del difensore di astenersi dalle udienze penale in adesione alle forme di protesta deliberate dalle organizzazione di categorie, rilevando che la misura cautelare in questione non fosse ancora in corso di esecuzione al momento dell'esercizio di tale diritto. La S.C. ha ritenuto il ricorso infondato. L'art. 4, lett. a) del codice di autoregolamentazione forense esclude espressamente che l'astensione possa riguardare le udienze penali afferenti a misure cautelari e l'art. 1, comma 2, lett. a), l. 146/1990, in attuazione dell'art. 2-bis cod. autoregolamentazione, qualifica come servizio pubblico essenziale «l'amministrazione della giustizia, con particolare riferimento ai provvedimenti restrittivi della libertà personale e a quelli cautelari e urgenti, nonché ai processi penali con imputati in stato di detenzione» La ratio dell'esclusione dell'astensione per le udienze penali afferenti misure cautelari, spiegano i giudici di legittimità, consiste nella necessità di pervenire, nel più breve tempo possibile, alla decisione sulla sussistenza o meno dei presupposti per l'applicazione della misura cautelare. Interesse, questo, che riguarda l'intera collettività e il singolo soggetto sottoposto o da sottoporre a misura cautelare. L'esigenza cautelare di cui all'art. 321, comma 1, c.p.p., allo stesso modo di quella personale, consiste nell'evitare l'aggravamento o la protrazione delle conseguenze del reato ovvero la commissione di altri reati, esigenza questa che non può essere considerata recessiva rispetto al pur legittimo esercizio della facoltà del difensore di astenersi dalle udienze. |