Validità ed efficacia della notificazione telematica di un c.d. “PDF-immagine”

30 Agosto 2018

La Cassazione si pronuncia sulla validità della notificazione telematica effettuata mediante allegazione di un documento elettronico in formato “PDF-immagine” anziché in formato “PDF-nativo”.
Massima

La notificazione telematica ex art. 3-bis l. 21 gennaio 1994 n. 53, effettuata mediante allegazione di un documento elettronico in formato “PDF-immagine” (ossia ricavato da scansione di un documento analogico), anziché in formato “PDF-nativo” (ossia realizzato mediante la conversione di un file formato mediante un programma di videoscrittura), non è nulla, poiché scopo della notificazione, in qualsiasi forma essa avvenga, è portare l'atto da notificare a conoscenza del destinatario, non consentirne l'estrazione di parti mediante l'operazione c.d. “di copia-e-incolla”.

Il caso

Il ricorso per cassazione avverso la pronuncia della Corte d'Appello di Venezia era stato notificato alla controparte per via telematica, cioè allegando il ricorso in formato di documento informatico a un messaggio di posta elettronica certificata.
La controparte, costituendosi, aveva eccepito la nullità della notificazione perché l'atto processuale notificato non era nel corretto formato tecnico (c.d. “PDF-nativo”), bensì in altro espressamente non ammesso (c.d. “PDF-immagine”).

La questione

Il ricorrente incidentale eccepisce l'inammissibilità del ricorso principale, sostenendo che l'inammissibilità deriverebbe dal fatto che il messaggio di posta elettronica certificata (PEC) notificatogli dalla società ricorrente conteneva in allegato un file in formato “*.pdf” (ovvero Portable Document Format) creato mediante la scansione della copia cartacea del ricorso.

Deduce, inoltre, che tale modalità non è consentita dalla legge, la quale impone che il file contenente l'atto da notificare sia in formato *.pdf “nativo”, ovvero realizzato mediante la conversione in tale formato di un file realizzato con un programma di videoscrittura.

Conclude osservando che tali norme hanno lo scopo di consentire al destinatario dell'atto di copiarne le parti desiderate “senza ricorrere a programmi di riconoscimento ottico dei caratteri”; che l'errore commesso dalla ricorrente impediva il raggiungimento di tale scopo; che pertanto l'atto doveva dichiararsi nullo.

Le soluzioni giuridiche

La Suprema Corte respinge l'eccezione, siccome manifestatamente infondata. A palesarne l'infondatezza basteranno due considerazioni:

— l'intimato si è costituito e difeso, ed ha perciò sanato qualsiasi ipotetica nullità (ex multis, Cass. civ., 18 giugno 2014, n. 13857);

scopo della notificazione, in qualsiasi forma essa avvenga, è portare l'atto da notificare a conoscenza del destinatario, non certo consentire a quest'ultimo il “copia e incolla”. È la conoscibilità dell'atto notificato, non la sua “navigabilità” — come pretenderebbe il ricorrente, e il precedente di merito da esso invocato — a costituire il parametro in base al quale valutare il raggiungimento dello scopo (Cass. civ., 16 febbraio 2018 n. 3805, Rv. 647092 – 01).

Com'è noto, la notificazione telematica, ai sensi dell'art. 3-bis l. n. 53/1994, avviene mediante la trasmissione dell'atto da notificare in formato di documento informatico quale allegato a un messaggio di posta elettronica certificata A sua volta, il messaggio PEC deve essere inviato da un indirizzo PEC censito al Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE) (poiché il notificante è un avvocato) a un indirizzo PEC censito in pubblici elenchi (poiché il destinatario non dev'essere necessariamente un altro avvocato).

L'art. 3-bis cit. non precisa quale debba essere il formato particolare del documento informatico: al comma 2, si limita a stabilire che «quando l'atto da notificarsi non consiste in un documento informatico, l'avvocato provvede ad estrarre copia informatica dell'atto formato su supporto analogico, attestandone la conformità con le modalità previste dall'art. 16-undecies del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. La notifica si esegue mediante allegazione dell'atto da notificarsi al messaggio di posta elettronica certificata».

Le indicazioni tecniche relative ai formati di documento informatico utilizzabili nelle notificazioni telematiche si rinvengono, invero, nell'art. 19-bis del Provvedimento 16 aprile 2014 del Responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia (cioè le regole tecniche richiamate dall'art. 34 del D.M. Giustizia 44/2011), laddove si precisa (al comma 1) che «qualora l'atto da notificarsi sia un documento originale informatico, esso deve essere in formato PDF e ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti; non è ammessa la scansione di immagini. Il documento così ottenuto è allegato al messaggio di posta elettronica certificata».

Il rigore ultimativo dell'inciso “non è ammessa la scansione di immagini” viene in realtà subito temperato dal disposto del comma 2, che recita: «Nei casi diversi dal comma 1, i documenti informatici o copie informatiche, anche per immagine, di documenti analogici, allegati al messaggio di posta elettronica certificata, sono privi di elementi attivi, tra cui macro e campi variabili, e sono consentiti in formato PDF».

Chiude il cerchio il comma 3 del medesimo art. 19-bis stabilendo che «nei casi in cui l'atto da notificarsi sia l'atto del processo da trasmettere telematicamente all'ufficio giudiziario (esempio: atto di citazione), si procede ai sensi del precedente comma 1».

Osservazioni

In sintesi, allora, può ben dirsi che, ove si operi nel pieno contesto del processo civile telematico (cioè le attività ineriscano a giudizi di merito, da tenersi avanti i tribunali e/o le corti d'appello), l'atto da notificare per via telematica, se dovrà successivamente essere depositato nel fascicolo informatico del giudizio, deve rispettare i parametri tecnici stabiliti per l'atto del processo in forma di documento informatico (art. 12 del Provvedimento 16 aprile 2014, peraltro fedelmente ripresi dall'art. 19-bis, comma 1), ossia il c.d. “PDF-nativo”.

Tuttavia, la normativa che disciplina la notificazione telematica ha portata generale e più ampia rispetto al PCT: tant'è vero che, nello stesso art. 19-bis, comma 2, viene prevista l'eccezione — o l'alternativa — a quanto stabilito nel comma immediatamente precedente.

Cosicché, se consideriamo che la questione in esame inerisce a un giudizio di cassazione (ove, come noto, ancora non è attivo il sistema del PCT), nessuna irregolarità o nullità può a ben vedersi essere sollevata, in ordine alla notificazione effettuata (in effetti, si può comprendere come l'avvocato notificante abbia ritenuto meno complicato e problematico notificare una copia informatica per immagine, attestata conforme all'originale, di un atto originariamente analogico e depositare quest'ultimo, anziché notificare un atto nativamente digitale e poi addentrarsi nella giungla delle attestazioni di conformità delle stampate dei file inclusi nella notificazione telematica.

Ma, a ben vedere, il problema non risiede neppure in ciò.

È vero che le prescrizioni tecniche circa il formato tecnico dell'atto del processo sono state ispirate (anche) dall'esigenza di consentire al giudice il comodo “riutilizzo” dei testi prodotti dagli avvocati, ma tale finalità pertiene al momento in cui l'atto viene indirizzato al giudice, non alla controparte.

Correttamente, quindi, viene posta la seconda osservazione da parte dell'estensore della motivazione, senza contare che la prima potrebbe comunque considerarsi tranchant e assorbente di ogni eventuale successiva.

Pare, infine, opportuna un'ulteriore riflessione.

Premesso come ovvio che è assolutamente preferibile che gli avvocati (ma anche i giudici) prendano piena consapevolezza e confidenza con la (relativamente) nuova dimensione digitale del processo civile, la vera problematica relativa ai formati tecnici dell'atto del processo in forma di documento informatico inerisce al deposito telematico presso l'ufficio giudiziario competente.

In altri termini, ci chiediamo quali conseguenze possa avere il deposito come atto principale di un c.d. “PDF-immagine”.

Naturalmente, se il redattore (cioè il programma informatico deputato alla predisposizione della busta telematica per il deposito) non consenta l'importazione di un PDF-immagine, il problema può dirsi risolto ab origine, poiché il depositante sarà in tal modo forzato al rispetto della normativa tecnica.

Analogamente può concludersi se, nel caso in cui il redattore abbia formato la busta telematica nonostante l'atto principale non fosse nel corretto formato tecnico, il controllo automatico sul deposito operato dal sistema del PCT abbia dato esito positivo, consentendo la ricezione della busta telematica: in tal caso, infatti, al cancelliere potrà venir segnalato soltanto un errore “non fatale”, potendo quindi la busta essere comunque accettata dal sistema.

Al di fuori, quindi, di problematiche squisitamente tecnico-informatiche, rimane la questione giuridica, ossia se il deposito di un atto processuale in un formato non corretto spieghi ugualmente i suoi propri effetti.

La giurisprudenza di merito si è pronunciata, in alcune occasioni (cfr. Trib. Trani, 31 ottobre 2014 e Trib. Vercelli, ord., 4 agosto 2014), in senso ammissivo, ossia negando che l'atto potesse ritenersi nullo, sia perché il suo scopo primario era comunque stato raggiunto (art. 156 c.p.c.), sia perché la normativa tecnica (il Provvedimento 16/04/2014) non ha natura di fonte primaria dell'ordinamento (né la sua eventuale inosservanza è sanzionata con la nullità).

Al di là di un tanto, ci pare che si debba comunque concludere per la validità ed efficacia del deposito anche di un atto processuale non esattamente conforme ai prescritti standard (cioè, e in altri termini, anche se si tratta di un file .pdf ricavato dalla scansione di un documento analogico), proprio per la generale portata del citato art. 156 c.p.c., secondo il quale, se un atto ha raggiunto lo scopo cui è destinato, non può mai pronunciarsene la nullità.

Guida all'approfondimento
  • E. Forner, “La sindrome di Schubert, ovvero dell'incompiutezza del sistema delle notificazioni telematiche”, Giuffrè, Focus, ilprocessotelematico.it.
  • E. Forner, “Prospettive e limiti del domicilio digitale, ovvero di cosa si possa notificare telematicamente e a chi, Giuffrè, Focus, ilprocessotelematico.it.
  • E. Forner, “Le notificazioni a cura dell'avvocato”, Torino, 2018, pp. 66-76 e pp. 97-100.
  • E. Forner, “Procedura civile digitale”, Giuffrè, 2015, pp. 121-125.
  • E. Forner, “Stratagemmi per il PCT”, Giuffrè, 2016, pp. 121-129.

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