Frode assicurativa. Quanto tempo ha la compagnia assicuratrice per proporre querela?
31 Agosto 2018
La Corte di cassazione, con sentenza n. 36942/2018, ha chiarito i rapporti tra art. 124 c.p. e 148 cod. assicurazioni, ovvero i tempi entro cui la compagnia assicuratrice può proporre querela qualora si ritenga frodata ex art. 642 c.p. Nel caso specifico affrontato dalla sentenza citata, il ricorso era stato presentato dal procuratore speciale di una compagnia assicurativa avverso la sentenza del Gip di non doversi procedere per tardività della querela in relazione all'art. 642 c.p. Secondo il giudice delle indagini preliminari la procedura di cui all'art. 148 cod. assicurazioni, derogando all'art. 124 c.p., richiede che la presentazione della querela avvenga entro 120 giorni dalla richiesta di risarcimento. Termine non rispettato dalla Compagnia assicuratrice. Di diverso avviso la Corte di cassazione che ha quindi accolto il ricorso della Compagnia. Vero è, secondo il Supremo Collegio, che l'art. 148 cod. assicurazioni costituisce una deroga rispetto alla disciplina dell'art. 124 c.p., tuttavia tali effetti derogatori si producono solo nel caso in cui la procedura prevista dal codice delle assicurazioni sia attivata, restando altrimenti operative le ordinarie regole codicistiche. Si legge infatti nella motivazione della sentenza in esame che «fare discendere dalla mancata attivazione di tale procedura amministrativa la automatica contrazione dei termini per la proposizione della querela conseguente al riconoscimento di una presunzione di conoscenza legale dell'illecito produce un effetto lesivo sui diritti della Compagnia assicuratrice che si ritiene frodata che non risulta previsto dalla legge che non associa alcuna conseguenze (neanche indirettamente sanzionatoria) alla mancata attivazione della procedura speciale. La contrazione dei termini per la proposizione della querela è, dunque, un effetto riconducibile alla (eventuale) attivazione della procedura prevista dal d.lgs. n. 209 del 2005, art. 148, ma, ad oggi, non si rinviene alcuna norma che preveda la contrazione dei termini a prescindere dal concreto avvio dello speciale procedimento ivi previsto».
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