Caso Diciotti. Una rara ipotesi di imputazione per sequestro di persona a scopo di coazione

03 Settembre 2018

Il reato di sequestro di persona a scopo di coazione è stato introdotto nel nostro ordinamento con la legge 26 novembre 1985, n. 718, e recentemente inserito nel codice penale (art. 289-ter c.p.), con l'introduzione della c.d. riserva di codice (d.lgs. 21/2018). La legge 718/1985, fu promulgata per dare luogo alla Ratifica...

Il reato di sequestro di persona a scopo di coazione è stato introdotto nel nostro ordinamento con la legge 26 novembre 1985, n. 718, e recentemente inserito nel codice penale (art. 289-ter c.p.), con l'introduzione della c.d. riserva di codice (d.lgs. 21/2018).

La legge 718/1985, fu promulgata per dare luogo alla Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale contro la cattura degli ostaggi, aperta alla firma a New York il 18 dicembre 1979.

La Convenzione del 1979, per la tutela internazionale delle persone sequestrate a scopo di coazione, nacque anche sulla spinta del famoso sequestro di cinquantadue persone nell'ambasciata degli Usa a Teheran nel 1979, per la cui liberazione fu chiesta l'estradizione in Iran dello Scià di Persia, Mohammad Reza Pahlavi, fuggito negli Usa dopo l'instaurazione della Repubblica Islamica.

La Convenzione fu firmata immediatamente dall'Italia e, dopo un lungo dibattito parlamentare, ne fu data esecuzione con la legge 718/1985.

A testimonianza dell'importanza e della complessità del tema, che investiva e investe non solo questioni giuridiche ma spesso anche questioni sociali e politiche, la ratifica per l'esecuzione non fu meramente demandata al Presidente della Repubblica dell'epoca ma fu oggetto di un lungo dibattito parlamentare (durato per due legislature, VIII e IX), al cui esito fu introdotto nel nostro ordinamento, con l'art. 3 della legge suddetta, il reato di sequestro di persona a scopo di coazione.

«Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli 289-bis e 630 del codice penale, sequestra una persona o la tiene in suo potere minacciando di ucciderla, di ferirla o di continuare a tenerla sequestrata al fine di costringere un terzo, sia questi uno Stato, una organizzazione internazionale tra più Governi, una persona fisica o giuridica od una collettività di persone fisiche, a compiere un qualsiasi atto o ad astenersene, subordinando la liberazione della persona sequestrata a tale azione od omissione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Si applicano i commi secondo, terzo, quarto e quinto dell'articolo 289-bis del codice penale. Se il fatto è di lieve entità si applicano le pene previste dall'articolo 605 del codice penale aumentate dalla metà a due terzi».

Nella legge non fu introdotto alcun riferimento alle finalità di terrorismo e, del resto, un reato specifico con tali finalità era già stato introdotto nel nostro ordinamento circa sette anni prima, con l'art. 289-bis c.p. (Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, introdotto con d.l. 59/1978, conv. l. 191/1978).

La lettura della norma rende agevoli alcune considerazioni:

  • la fattispecie non si applica quando le finalità dell'agente mirino a ottenere un comportamento, di qualsiasi tipo, dalla persona privata della libertà;
  • il reato ha natura permanente ed è previsto sia quando la persona venga privata della libertà, sia quando la stessa venga mantenuta in stato di privazione della libertà (e non necessariamente inizialmente privata della stessa dall'agente), al fine di costringere un terzo (ed è questo il dolo specifico richiesto) a compiere un qualsiasi atto o ad astenersene.

Le finalità del soggetto agente oggetto non rilevano ai fini della configurabilità del reato e non sono di grande approfondimento da parte della norma, purché il fatto sia commesso al di fuori delle finalità previste dagli artt. 289-bis (sequestro con finalità di terrorismo) e 630 (sequestro a scopo di rapina o estorsione).

Le finalità (anche non illecite) dell'azione però possono essere oggetto di valutazione per l'applicazione di una attenuante di pena a effetto speciale, potendosi applicare in tal caso le pene per il sequestro di persona “semplice”, aumentate della metà a due terzi (quindi con una pena minima teorica di mesi 9 di reclusione).

Dilungarsi su quando possa essere considerata sussistere una privazione della libertà, o il mantenimento di tale stato, è in questa sede ultroneo, potendosi fare rinvio alla copiosa giurisprudenza di merito e di legittimità sul punto sviluppatasi per gli altri reati di questo tipo, pur se commessi con finalità diverse specificate dalle singole norme incriminatrici.

Questo reato, tornato alla ribalta in seguito alla famosa vicenda della nave “Diciotti” e all'iscrizione nel registro degli indagati dell'attuale Ministro dell'Interno, è stato oggetto di pochissime pronunce, alcune delle quali abbastanza rilevanti, in sede di merito (vicenda della rivolta nel carcere di Parma, Corte d'assise di Bologna, Sez. I, 2 febbraio 2018, n. 40) e di legittimità (Cass. pen., Sez. II, 2 dicembre 2004, n. 30; Cass. pen., Sez. I, 11 aprile 2012, n. 47255).

Il reato è stato oggetto di una importante disamina della Corte costituzionale (ord. 19 luglio 2011, dep. 22 luglio 2011, n. 240, Pres. Quaranta, Red. Criscuolo). La Corte è intervenuta sulla sollevata questione «di legittimità costituzionale dell'art. 630 del codice penale, nella parte in cui non prevede, in relazione al delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione, la circostanza attenuante delineata dall'art. 3 della legge 26 novembre 1985, n. 718».

Con tale pronuncia la Corte, nel giudicare come legittimo l'art. 630 c.p. nella parte in cui non prevede l'applicabilità dell'attenuante ad effetto speciale di cui all'art. 3 della legge suddetta (ora art. 289-ter c.p.) ha ampiamente delineato le caratteristiche della fattispecie del sequestro di persona a scopo di coazione: «se la cattura di ostaggi può manifestarsi in episodi di maggiore gravità rispetto al sequestro di persona a scopo di estorsione (la prestazione richiesta per la liberazione dell'ostaggio potrebbe consistere, infatti, nel compimento di atti governativi o politici molto più rilevanti del pagamento di un riscatto), essa si presta, tuttavia, a qualificare penalmente anche sequestri di persona effettuati a scopo “dimostrativo” o a sostegno di rivendicazioni sociali, etiche o politiche (persino “nobili”, da un punto di vista astratto), e, proprio in tale prospettiva si giustifica – nella valutazione del Legislatore – la previsione di una attenuante a effetto speciale, quale quella del terzo comma dell'art. 3 della legge n. 718 del 1985, grazie alla cui applicazione la pena minima per il delitto in questione – parificata, quanto all'ipotesi base, a quella del sequestro di persona a scopo di estorsione – può scendere a soli nove mesi di reclusione».

Il Legislatore intende pertanto tutelare sempre la libertà individuale delle persone, inviolabile secondo la Costituzione se non per «atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge» (art. 13).

La libertà delle persone non può dunque diventare oggetto di privazione o limitazione, nemmeno per esercitare rivendicazioni di genere non illecito, come quelle astrattamente più o meno condivisibili o nobili o meramente dimostrative, che pure potrebbero attenuare la pena (es. richiesta di condizioni di detenzione più umane, richiesta di liberazione di persone ingiustamente detenute in altri stati, richiesta di aiuto umanitario ad un altro stato o ente, etc.) o come quelle di tipo politico, anche se supportate da un vasto consenso.

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