Reformatio in pejus e obbligo di rinnovazione dibattimentale: il P.M. ha diritto al riesame dei testi
03 Settembre 2018
La legge 103/2017 ha introdotto, con il comma 3-bis dell'art. 603 c.p.p., l'obbligo di rinnovazione dibattimentale in caso di reformatio in pejus, dal quale deriva «il diritto della parte pubblica al riesame dei testi di accusa e all'acquisizione e alla verifica di elementi di prova sopravvenuti suscettibili di incidere sulla valutazione della prova dichiarativa svalutata nella sentenza di primo grado». Il principio è stato affermato da Cass. pen., Sez. II n. 39077/2018 che ha accolto il ricorso presentato dal procuratore della Repubblica presso la Corte d'appello di Firenze, il quale deduceva la violazione dell'art. 603 c.p.p.: la Corte territoriale, infatti, avrebbe dovuto accogliere la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in relazione all'escussione della P.O. – le cui dichiarazioni erano state ritenute parzialmente inattendibili dal tribunale di Livorno – facendo applicazione estensiva del principio secondo cui il giudice d'appello per riformare in pejus una sentenza assolutoria pronunziata in primo grado sulla base di una prova dichiarativa ritenuta inattendibile deve previamente riassumere la prova orale.
Le Sezioni unite Dasgupta (n. 27620/2016) hanno affermato il principio secondo cui il giudice d'appello investito della impugnazione del pubblico ministero avverso la sentenza di assoluzione di primo grado – anche se emessa all'esito del giudizio abbreviato (Sez. unite Patalano) – con cui si adduca un'erronea valutazione delle prove dichiarative, non può riformare la sentenza impugnata, affermando la responsabilità dell'imputato, senza aver preceduto, anche d'ufficio, a rinnovare l'istruzione dibattimentale attraverso l'esame dei soggetti che abbiano reso dichiarazioni sui fatti del processo, ritenute decisive ai fini del giudizio assolutorio di primo grado. Tale lettura ha trovato consacrazione nel comma 3-bis dell'art. 603 c.p.p. il quale dispone che: «nel caso di appello del P.M. contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale».
La Seconda sezione ha altresì precisato che la rinnovazione dibattimentale è necessaria anche nel caso di riqualificazione del fatto in un reato più grave di quello ritenuto dal primo giudice, laddove la riforma invocata fondi su una diversa interpretazione della prove dichiarative. |