I limiti di modificabilità delle voci di costo in sede di verifica dell’anomalia

Francesca Cernuto
03 Settembre 2018

Il principio di immodificabilità dell'offerta riguarda le sole dichiarazioni di volontà e non anche quelle di scienza rese in occasione delle giustificazioni sull'anomalia. Ne consegue che la modifica della voce relativa al costo della manodopera non comporta l'esclusione dell'operatore economico, purché risulti preservato l'equilibrio economico complessivo dell'offerta e sia salvaguardato il rispetto del trattamento salariale minimo inderogabile.

Il caso. La ricorrente, risultata seconda classificata in una gara per l'affidamento del servizio di assistenza domiciliare, impugna l'aggiudicazione disposta in favore di altro operatore economico deducendo la violazione dell'art. 97, comma 5 lett d) del Codice dei contratti nonché del principio di immodificabilità delle offerte. Segnatamente, la ricorrente censura la mancata esclusione dell'aggiudicatario sebbene lo stesso abbia indicato un costo della manodopera di importo pari all'offerta economica al netto del ribasso e abbia successivamente proceduto ad una sostanziale modifica delle voci di costo offerte in occasione delle giustificazioni rese in sede di verifica dell'anomalia.

La portata del principio di immodificabilità delle offerte. Nel respingere il ricorso proposto, il Collegio si sofferma preliminarmente sull'estensione del principio di immodificabilità delle offerte che copre le dichiarazioni negoziali di volontà e non anche quelle di scienza, quale la scomposizione delle singole voci di costo effettuata dall'operatore economico in occasione delle giustificazioni sull'anomalia. Tale affermazione riposa sul consolidato indirizzo giurisprudenziale che qualifica il giudizio sull'anomalia come un apprezzamento globale e sintetico sull'affidabilità dell'offerta, con la conseguenza che eventuali sovrastime e sottostime di talune voci sono ammissibili nella misura in cui non sconfinino in una sostanziale alterazione dell'equilibrio economico della stessa.

In applicazione del suddetto principio, il Tar esclude che l'offerta dell'aggiudicatario sia da considerarsi passibile di esclusione, atteso che la riduzione del costo della manodopera, per un importo di circa 10.000,00 euro, non modifica l'assoluta preponderanza di tale voce, lasciando così inalterato l'equilibrio economico dell'offerta presentata.

I margini di modificabilità del costo del lavoro. Parimenti deve essere respinta l'ulteriore censura formulata dalla ricorrente, secondo la quale l'attuale formulazione dell'art. 97, comma 6, del Codice appalti nell'escludere le giustificazioni in ordine trattamenti salariali minimi inderogabili abbia di fatto imposto l'immodificabilità assoluta del costo della manodopera, analogamente a quanto già previsto con riguardo agli oneri della sicurezza.

Sul punto il Collegio ritiene di adottare un'interpretazione sostanzialistica – analoga a quella applicabile in tema di costi della sicurezza – in forza della quale anche un'eventuale errata indicazione del costo della manodopera non conduce all'esclusione quando risulti comunque garantito il rispetto del trattamento minimo salariale.

In conclusione: Il giudizio di anomalia, nella sua natura di apprezzamento globale e sintetico sull'affidabilità dell'offerta, non soggiace ad una stringente applicazione del principio di immodificabilità, purché le eventuali compensazioni interne tra le singole voci di costo non alterino l'equilibrio economico dell'offerta medesima.

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