Violenza sessuale di gruppo e ruolo dello spettatore compiaciuto

04 Settembre 2018

Lo spettatore compiaciuto può essere considerato partecipe del reato di violenza sessuale di gruppo? Secondo il costante insegnamento della suprema Corte (di recente ribadito da Cass. pen., Sez. III, 1 febbraio 2017, n. 13109) l'ipotesi di violenza sessuale di gruppo non è limitata al compimento di un'attività tipica di violenza sessuale ma ricomprende qualsiasi condotta partecipativa...

Lo spettatore compiaciuto può essere considerato partecipe del reato di violenza sessuale di gruppo?

Secondo il costante insegnamento della suprema Corte (di recente ribadito da Cass. pen., Sez. III, 1 febbraio 2017, n. 13109) l'ipotesi di violenza sessuale di gruppo non è limitata al compimento di un'attività tipica di violenza sessuale ma ricomprende qualsiasi condotta partecipativa, tenuta in una situazione di effettiva presenza non da mero “spettatore”, sia pure compiacente, sul luogo e al momento del reato, che apporti un reale contributo materiale o morale all'azione collettiva.

Alla stregua di tale orientamento, dunque, lo spettatore compiaciuto non rientra tra i partecipi al delitto di violenza sessuale di gruppo ove la sua presenza non abbia fornito un contributo morale o materiale all'azione degli altri.

La effettiva presenza dei compartecipi nel luogo e nel momento della consumazione dell'illecito è perciò necessaria ma non sufficiente: occorre anche un apporto causale inequivocabile, pur potendo il singolo partecipe realizzare soltanto una frazione del fatto tipico.

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