Modalità di deposito dell'atto di opposizione alla richiesta di archiviazione, escluso l'utilizzo della PEC

Redazione scientifica
12 Giugno 2018

Il provvedimento con il quale il GIP chiarisca i motivi per i quali ha accolto la richiesta di archiviazione senza considerare l'atto di opposizione del denunciante non può essere oggetto di impugnazione per cassazione in virtù del principio di tassatività. Ciò premesso la Cassazione approfitta della vicenda per approfondire le modalità di deposito del citato atto, che, nel caso in esame, veniva depositato (scorrettamente) a mezzo PEC.

Sul tema la Suprema Corte con sentenza n. 26362/18, depositata l'8 giugno.

Atto di opposizione notificato con “raccomandata digitale”. In seguito alla richiesta di archiviazione da parte del PM in relazione ad una denuncia per usura proposta dall'interessato, quest'ultimo proponeva atto di opposizione all'archiviazione trasmesso presso la Segreteria del Pubblico Ministero a mezzo PEC. Successivamente il GIP, ritenendo non pervenuto nessun atto di opposizione, confermava l'archiviazione.
In ragione di ciò il denunciante ha proposto ricorso per cassazione contro il provvedimento del GIP, con il quale venivano chiariti i motivi della scelta di archiviazione e si criticavano le scorrettezze nella modalità di deposito, denunciandone l'abnormità per non aver il giudice neanche letto l'atto di opposizione, «nonostante la corretta spedizione avvenuta a mezzo PEC», ai sensi dell'art. 583 c.p.p. (Spedizione dell'atto di impugnazione).
Secondo il citato articolo l'atto di impugnazione può essere spedito anche con raccomandata a/r e per questo, afferma l'odierno ricorrente, «se si considera che la PEC altro non è che una raccomandata digitale non si comprende la ragione per cui l'opposizione dovrebbe essere stata trasmessa in maniera non corretta».

Non è un impugnazione. I Giudici di legittimità, preliminarmente, hanno ritenuto il ricorso inammissibile per il semplice fatto che il provvedimento impugnato è un semplice chiarimento al decreto di archiviazione del GIP e per il principio della tassatività non è possibile nessuna impugnazione «contro atti del giudice che siano privi di alcuna decisività».
Ciò premesso la Suprema Corte ha approfittato della controversia oggetto di ricorso per ricordare che l'atto di opposizione alla richiesta di archiviazione del PM doveva essere depositato con le modalità previste dall'art. 121 c.p.p. (Memorie e richieste delle parti) e non ai sensi dell'art. 583 c.p.p. (come ha sostenuto erroneamente parte ricorrente).
In ragione del fatto che l'opposizione non può essere qualificata come impugnazione «essendo l'atto diretto contro la richiesta del PM e non contro un provvedimento del giudice». Ricorda la Cassazione che ai sensi dell'art. 121 c.p.p. l'unica modalità per le parti per presentare delle memorie e richieste è il deposito in cancelleria.

Impossibile il deposito a mezzo PEC. In merito alla PEC gli Ermellini aggiungono che le notificazioni penali a persona diversa dell'imputato, ai sensi dell'art. 16 d.l. n. 179/2012, si effettuano per via telematica, detto articolo non richiama l'art. 121 c.p.p. e per questo deve ritenersi che le parti private «non possano avvalersi della PEC per depositare memorie o richieste o comunque effettuare notifiche».
Per tutti i citati motivi la Cassazione ha ritenuto inammissibile la doglianza del ricorrente, condannando quest'ultimo al pagamento delle spese.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it

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