Modalità di deposito dell'atto di opposizione alla richiesta di archiviazione, escluso l'utilizzo della PEC
12 Giugno 2018
Sul tema la Suprema Corte con sentenza n. 26362/18, depositata l'8 giugno.
Atto di opposizione notificato con “raccomandata digitale”. In seguito alla richiesta di archiviazione da parte del PM in relazione ad una denuncia per usura proposta dall'interessato, quest'ultimo proponeva atto di opposizione all'archiviazione trasmesso presso la Segreteria del Pubblico Ministero a mezzo PEC. Successivamente il GIP, ritenendo non pervenuto nessun atto di opposizione, confermava l'archiviazione.
Non è un impugnazione. I Giudici di legittimità, preliminarmente, hanno ritenuto il ricorso inammissibile per il semplice fatto che il provvedimento impugnato è un semplice chiarimento al decreto di archiviazione del GIP e per il principio della tassatività non è possibile nessuna impugnazione «contro atti del giudice che siano privi di alcuna decisività».
Impossibile il deposito a mezzo PEC. In merito alla PEC gli Ermellini aggiungono che le notificazioni penali a persona diversa dell'imputato, ai sensi dell'art. 16 d.l. n. 179/2012, si effettuano per via telematica, detto articolo non richiama l'art. 121 c.p.p. e per questo deve ritenersi che le parti private «non possano avvalersi della PEC per depositare memorie o richieste o comunque effettuare notifiche».
Fonte: www.dirittoegiustizia.it
|