Anac, recepita la segnalazione di un’inadempienza contrattuale per violazione della normativa della sicurezza sul lavoro, deve valutarne la “gravità”

Redazione Scientifica
04 Settembre 2018

L'art. 27 (Casellario informatico), comma 2, lett. p), d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 disponeva l'inserimento nel casellario informatico delle imprese qualificate tenuto presso l'Osservatorio per i lavori pubblici di: «eventuali episodi di grave...

L'art. 27 (Casellario informatico), comma 2, lett. p), d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 disponeva l'inserimento nel casellario informatico delle imprese qualificate tenuto presso l'Osservatorio per i lavori pubblici di: «eventuali episodi di grave negligenza nell'esecuzione di lavori ovvero gravi inadempienze contrattuali anche in riferimento all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e degli obblighi derivanti da rapporto di lavoro, comunicate dalle stazioni appaltanti».

Per identificare gli episodi di grave inadempienza contrattuale in riferimento all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e degli obblighi derivanti da rapporto di lavoro, la disposizione non rinviava espressamente ad altra disposizione in materia di sicurezza sul lavoro, ma contemplava una clausola generale con l'effetto di rimettere all'Autorità annotante la valutazione della “gravità” degli episodi di inadempienza contrattuale per inosservanza delle norme in materia di sicurezza e di obblighi derivanti dal rapporto di lavoro segnalati dalle stazioni appaltanti.

In relazione a quanto previsto dall'art. 27, comma 2, lett. p), del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, era dovuta la segnalazione all'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, da parte della stazione appaltante, di episodi di inosservanza delle norme in materia di sicurezza sul lavoro. Spettava poi all'Autorità, recepita la segnalazione, valutarne la “gravità” per procedere in ipotesi all'annotazione nel casellario informatico; la valutazione della Autorità consisteva nell'alternativa sull'annotare o meno l'episodio nel casellario.

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