L’omessa dichiarazione circa informazioni di potenziale interesse per la stazione appaltante rileva quale grave illecito professionale

Redazione Scientifica
04 Settembre 2018

Il dato normativo dell'art. 80, comma 5, lett. c) d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 impone l'esclusione dalla procedura dell'operatore economico che “si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o...

Il dato normativo dell'art. 80, comma 5, lett. c) d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 impone l'esclusione dalla procedura dell'operatore economico che “si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità” e tra questi viene indicata anche la condotta consistente nel “l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione”.

Viene formandosi un'interpretazione di tale disposizione normativa come di una sorta di clausola di chiusura, che impone agli operatori economici di portare la stazione appaltante a conoscenza di tutte le informazioni relative alle proprie precedenti vicende professionali (cfr. Cons. Stato, sez. V, 11 giugno 2018 n. 3592).

L'art. 80, comma 5, lett. c) d.lgs. 50 cit. rimette alla stazione appaltante il potere di apprezzamento delle condotte dell'operatore economico che possono integrare un “grave illecito professionale”, tale da metterne in dubbio la sua integrità o affidabilità anche oltre le ipotesi elencate nel medesimo articolo, le quali, dunque, hanno carattere esemplificativo (cfr. Cons. Stato, sez. V, 2 marzo 2018, n. 1299, che esamina la disposizione anche alla luce dell'art. 57, comma 4, direttiva del 2014/24/UE del 26 febbraio 2014) e, tuttavia, affinchè la valutazione della stazione appaltante possa essere effettiva è necessario che essa abbia a disposizione quante più informazioni possibili. Di fornire dette informazioni deve farsi carico l'operatore economico: se si rende mancante in tale onere può incorrere in un “grave errore professionale” endoprocedurale.

Le vicende di rilevanza penale (sentenze di condanna ovvero svolgimento in corso indagini con l'adozione di provvedimenti restrittivi della libertà personale) che riguardano i vertici delle società partecipanti al raggruppamento o, comunque, posizioni di rilievo all'interno dell'organizzazione societaria, che hanno inciso su commesse pubbliche, meritano senza meno di essere sottoposte all'attenzione della stazione appaltante per consentirle un più sicuro giudizio sulla integrità ed affidabilità del raggruppamento.

Non rileva se le predette vicende avrebbero potuto condurre all'adozione o meno di un provvedimento espulsivo dalla procedura di gara (e, dunque, quale rilevanza abbia a questi fini la disposizione, più volte citata, dell'art. 80, comma 10, d.lgs. 50 cit.), poiché, invece, quel che rileva è che esse certamente meritavano di essere conosciute dalla stazione appaltante perché questa potesse compiere la sua scelta sull'ammissione del raggruppamento per essere pienamente affidabile, in piena consapevolezza.

Il giudice in questi casi deve rimettere la valutazione della integrità ed affidabilità del concorrente alla stazione appaltante, non potendo disporne l'esclusione dalla gara, non potendo interferire con poteri amministrativi non ancora esercitati ai sensi dell'art. 34, comma 2, Cod. proc. amm..

L'omessa dichiarazione di informazioni rilevanti – accertata all'esito del giudizio – costituisce “grave errore professionale” che conduce all'espulsione del concorrente solo se la stazione appaltante – e non altri – lo reputi idoneo a compromettere l'affidabilità e l'integrità dell'operatore. Non v'è una espulsione automatica ma invece, una doverosa valutazione sulla professionalità dell'operatore economico che, con adeguata motivazione, dia conto delle ragioni dell'esclusione ovvero della sua ammissione.

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