Regolarità fiscale e definitività dell’accertamento

Redazione Scientifica
04 Settembre 2018

Con la sentenza dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 6 del 2016, seguita da altra pronuncia della stessa Adunanza plenaria, 25 maggio 2016, n. 10, si è preferita l'opzione interpretativa per la quale il giudice amministrativo...

Con la sentenza dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 6 del 2016, seguita da altra pronuncia della stessa Adunanza plenaria, 25 maggio 2016, n. 10, si è preferita l'opzione interpretativa per la quale il giudice amministrativo può conoscere, senza travalicare i limiti della propria giurisdizione, la questione relativa alla sussistenza del requisito della regolarità contributiva, senza che occorra l'espressa impugnazione del DURC, oggetto solo di un sindacato incidenter tantum ai sensi dell'art. 8 Cod. proc. amm..

Il principio, pur se affermato con riferimento ai documenti di regolarità contributiva rilasciati dagli enti previdenziali, è applicabile pure con riferimento alle certificazioni di regolarità fiscale rilasciate dall'Agenzia delle Entrate (così già Cons. Stato, IV, 13 dicembre 2017, n. 5888), anche in coerenza con il conforme indirizzo espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, secondo cui nelle controversie relative a procedure di affidamento di lavori, servizi o forniture da parte di soggetti tenuti al rispetto delle regole di evidenza pubblica, poiché la produzione della certificazione che attesta la regolarità contributiva dell'impresa partecipante alla gara di appalto (c.d. "durc") costituisce uno dei requisiti posti dalla normativa di settore ai fini dell'ammissione alla gara, appartiene alla cognizione del giudice amministrativo verificare la regolarità di tale certificazione (Cass. S.U. , 11 dicembre 2007, n. 25818 e id., 9 febbraio 2011, n. 3169, nonché, in motivazione, Cass. S.U., 29 marzo 2017, n. 8117).

Essendo consentita la verifica della regolarità fiscale dell'impresa concorrente, sia pure incidenter tantum, la questione da dirimere attiene alla definitività o meno delle violazioni tributarie accertate, ai sensi e per gli effetti della sussistenza del requisito di cui all'art. 38, comma 1, lett. g), del d.lgs. n. 163 del 2006 (per il quale sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti i soggetti che “hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana […]”); in secondo luogo, attiene all'incidenza sulla situazione di possesso del requisito fiscale dell'istanza di rateizzazione presentata ed accolta nel termine di sessanta giorni decorrente dalla data di notificazione della cartella di pagamento.

La violazione tributaria “definitivamente accertata” consegue alla sentenza passata in giudicato, con la quale sia respinto il ricorso del contribuente, ovvero alla definitività dell'accertamento in sede amministrativa, per la mancata impugnazione dell'atto impositivo nel termine di sessanta giorni dalla sua conoscenza (o legale conoscibilità) da parte del contribuente, senza che, nello stesso termine, questi abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione, soddisfacendo la pretesa dell'Amministrazione finanziaria, anche mediante definizione agevolata.

Sebbene con la notifica della cartella di pagamento i sottostanti accertamenti tributari debbano, di regola, ritenersi già definitivi (cfr. Cons. Stato, V, 12 febbraio 2018, n. 856, che richiama Cons. Stato, V, 5 maggio 2016, n. 1783), non va trascurato il caso in cui la cartella di pagamento venga emessa a seguito di controllo automatizzato, ai sensi degli artt. 36 bis del d.P.R. n.600 del 1973 e 54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972, sicché, malgrado l'invio al contribuente della comunicazione di irregolarità (peraltro non sempre dovuta: cfr. , tra le altre, Cass., sez. V, 6 luglio 2016, n. 13759 e, di recente, Cass., sez. V, 24 gennaio 2018, n. 1711), la cartella esattoriale costituisce il primo atto col quale l'ente impositore ha esercitato la pretesa tributaria (cfr. Cass., sez. V, ord. 20 settembre 2017, n. 21804).

Ai fini della sussistenza del requisito della regolarità fiscale rileva il fatto che la società destinataria della cartella di pagamento ha richiesto ed ottenuto la rateizzazione del debito tributario provvedendo al pagamento delle rate scadute, riducendo l'importo ancora dovuto a somma inferiore a quella rilevante ai sensi dell'art. 48 bis del d.P.R. n. 602 del 1973.

L'ammissione al beneficio della rateizzazione prima della scadenza del termine per l'impugnazione della cartella di pagamento comporta la sussistenza del possesso del requisito della regolarità fiscale in corso di procedura, perché la pendenza debitoria in contestazione non acquisisce il carattere della definitività.

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