È nulla la notifica via PEC e la costituzione telematica dell’appello se il primo grado è stato cartaceo?

06 Settembre 2018

La domanda specifica riguarda la fattispecie di un ricorso gestito nel primo grado di giudizio con le modalità cartacee tradizionali e per il quale poi nel grado di appello l'Ufficio (evidentemente soccombente) procede in via telematica, prima notificando l'appello all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata del difensore del contribuente e, poi, depositando il fascicolo in via telematica a mezzo del S.I.Gi.T.; si chiede se tale procedura “mista” possa essere oggetto di nullità o annullabilità.

La domanda specifica riguarda la fattispecie di un ricorso gestito nel primo grado di giudizio con le modalità cartacee tradizionali e per il quale poi nel grado di appello l'Ufficio (evidentemente soccombente) procede in via telematica, prima notificando l'appello all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata del difensore del contribuente e, poi, depositando il fascicolo in via telematica a mezzo del S.I.Gi.T.; si chiede se tale procedura “mista” possa essere oggetto di nullità o annullabilità.

La questione posta è senz'altro legittima, come dubbio, atteso che sull'argomento troviamo già ampia giurisprudenza di merito e possiamo anticipare che la risposta è, a parere dello scrivente, senz'altro negativa.

Il problema va, peraltro, ampliato alla casistica più generale, ed assorbente, della possibilità per le parti processuali di seguire ognuna una diversa ed autonoma modalità di costituzione in giudizio, sia nel medesimo grado che in gradi diversi del processo.

In via preliminare, precisiamo che, a prescindere dalla modalità utilizzata, in ogni caso l'indicazione nell'atto di ricorso dell'indirizzo PEC è sufficiente per rendere operativo - ope legis - il relativo indirizzo come "elezione di domicilio digitale" (si veda al riguardo la sentenza n. 4332 della CTR Campania).

Sulla specifica questione posta, rileviamo che, a parte qualche iniziale sentenza delle Commissioni Tributarie (n. 1377/2017 della CTR Toscana - n. 245/2017 della CTP Reggio Emilia - n. 1981 /2017 della CTP di Foggia e n. 9/2018 della CTP di Rieti), tutte quelle successive hanno confermato che risulta priva di pregio la pretesa vincolatività in grado di appello delle forme di veicolazione del ricorso utilizzate in primo grado, ritenendo che è sufficiente una piana lettura dell'art. 2, comma 3, del regolamento, DM 23 dicembre 2013, n. 163, per comprendere che il suddetto vincolo resta circoscritto alla sola parte che abbia utilizzato in primo grado le modalità telematiche, evenienza questa non riscontrabile nel caso in cui la parte utilizzi in primo grado il cartaceo e decida di passare al telematico nel grado successivo (ex multis: n. 104/2018 della CTP Foggia - n. 780 del 20/04/2018 CTR Toscana - n. 4332/23 dell'08/05/2018 CTR Campanian. 1908/2018 CTR Emilia Romagna)

Chiaro è per i giudici il favore che il legislatore, con le norme del Regolamento DM n. 162/2013, ha inteso dare all'utilizzo delle nuove tecnologie di trasmissione degli atti processuali, il quale non può certo essere vanificato dall'unilaterale scelta delle modalità cartacee da parte di una delle parti, lasciando invece sempre all'altra la libertà di utilizzare la via telematica.

Tutte le sentenze del filone di quelle che stanno confermando un orientamento sempre più solido della piena libertà della scelta della modalità cartacea o telematica senza vincolo tra le parti processuali ribadiscono, difatti, il principio che la modalità di costituzione in giudizio cartacea adottata dal ricorrente, sia nel medesimo grado che in quello precedente, non può influenzare quella del resistente, obbligandolo a non utilizzare la costituzione telematica.

I giudici hanno precisato che è di per sé sufficiente la attenta lettura dell'art. 2, comma 3, del regolamento per comprendere che esso si limita a stabilire l'obbligo di mantenere la medesima modalità utilizzata nel primo grado per la sola parte che abbia adottato in primo grado le modalità telematiche, senza in alcun modo condizionare le scelte della controparte. Tale decisione mette in rilievo come il regolamento stabilisca obblighi di coerenza in un ambito molto ben circoscritto, ossia solo in caso di scelta della modalità telematica e solo per la parte che l'abbia scelta, mentre, al contrario, la scelta di quella cartacea non comporta alcuna conseguenza di mantenimento nel grado successivo, né per la parte che l'abbia utilizzata e né tantomeno per la controparte, la quale potrà, quindi, sempre optare per la via telematica.

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