Omissione dei livelli di progettazione e calcolo degli onorari

07 Settembre 2018

Nell'incarico relativo ad un ordine di servizio si contempla la sola “progettazione esecutiva”, senza menzione dei precedenti livelli di progettazione, omessi dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 23, comma 4, del Codice appalti. Nel calcolo degli onorari, da corrispondersi all'operatore economico, devono ricomprendersi anche gli importi delle prestazioni relative alle fasi progettuali omesse?

Nell'incarico relativo ad un ordine di servizio si contempla la sola “progettazione esecutiva”, senza menzione dei precedenti livelli di progettazione, omessi dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 23, comma 4, del Codice appalti. Nel calcolo degli onorari, da corrispondersi all'operatore economico, devono ricomprendersi anche gli importi delle prestazioni relative alle fasi progettuali omesse?

Secondo la dizione del d.lgs. 50 del 2016 (“Codice dei contratti pubblici”), la progettazione si articola, secondo tre livelli di approfondimenti tecnici, in: progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo. L'art. 23, comma 4, c.c.p. consente l'omissione di uno o di entrambi i primi due livelli di progettazione, purché il progetto esecutivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso e purché sia salvaguardata la qualità della progettazione. La disposizione riprende in sostanza la previgente normativa, che attribuiva al RUP la possibilità di ridurre anche il numero dei livelli progettuali. Fermo restando che tale scelta deve in ogni caso essere sorretta da adeguata motivazione (AVCP, Deliberazione n. 60/2011; Deliberazione n. 41/2005; Determinazione n. 9/2005; Determinazione 4/2001), come precisato dalla stessa Autorità, la riduzione del numero dei livelli progettuali «non va intesa nel senso di una soppressione sic et simpliciter di uno o due livelli di progettazione quanto, piuttosto, nel senso di una unificazione di due o tre livelli» (Deliberazione n. 41/2005). Anche la giurisprudenza ha evidenziato «la preferenza del legislatore per una progettazione in progress, cioè per livelli successivi di approfondimento, in cui il vincolo esistente tra i vari livelli, di natura funzionale, è destinato a risolversi nella progettazione esecutiva, che costituisce la conclusione di un percorso armonico che racchiude tutte le fasi che in essa finiscono per ritrovarsi» (TAR Campania Napoli, 19 marzo 2014, n. 1578).

È chiaro quindi che, nel caso di incarico di progettazione affidato a uno dei soggetti di cui all'art. 46 del Codice (prestatori di servizi di ingegneria e architettura), a fronte di un ordine di servizio di sola “progettazione esecutiva”, l'operatore economico deve comunque svolgere prestazioni riconducibili alle precedenti fasi di progettazione, correttamente intendendo i tre livelli della progettazione quali tappe di un processo unitario. Pertanto, in relazione alle prestazioni eseguite, necessarie e funzionali alla progettazione esecutiva richiesta, la stazione appaltante non può non riconoscere il corrispettivo dovuto, anche in aderenza alla prassi resa nota da taluni ordini professionali. Infatti, considerato che l'art. 24, comma 8, del Codice ha introdotto l'obbligo per le stazioni appaltanti di determinare i corrispettivi per i servizi di ingegneria e architettura applicando rigorosamente le aliquote di cui al D.M. 17 giugno 2016 («Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016»), in alcune note divulgate a tutela dei propri iscritti, è stato precisato che, in caso di applicazione dell'art. 23, comma 4, del Codice, il corrispettivo relativo alla prestazione eseguita debba essere calcolato ricomprendendo anche le aliquote parziali relative ai livelli di progettazione omessi, per ciascuna prestazione resa. Tale soluzione si pone del resto in linea con la necessità, evidenziata più volte anche dall'ANAC, che «il corrispettivo per la progettazione di opere pubbliche sia congruo, tenuto conto della natura e della complessità dei servizi da appaltare, al fine di garantire la qualità delle prestazioni» (Parere n. 136/2013).

In conclusione, ove sia affidata la sola progettazione esecutiva, la parziale riduzione degli oneri derivante dall'omissione (anche solo di una) delle precedenti fasi progettuali non può risolversi nel mancato riconoscimento degli importi relativi a prestazioni comunque dovute riconducibili alla progettazione definitiva e (eventualmente) di fattibilità tecnica ed economica. La stazione appaltante deve quindi calcolare l'onorario del livello esecutivo includendo nello stesso le aliquote corrispondenti alle prestazioni effettivamente rese dei precedenti livelli progettuali omessi, provvedendo, se del caso, a rettificare l'importo stimato delle prestazioni.